Da questa puntata parleremo dell’autopsia. Ovvero di quell’esame scientifico sul cadavere della vittima che può “raccontare” gli ultimi minuti di vita prima del decesso. La competenza è appannaggio dell’anatomopatologo la cui esperienza è fondamentale. Rimane un punto fermo delle indagini di concerto con la ricognizione cadaverica che si attua prima di portare la vittima in obitorio dunque direttamente sulla scena del crimine.
Parte I – Tecniche autoptiche: Esiste un protocollo standard?
Cari lettori, se c’è un cadavere sulla scena di un omicidio vero o presunto è necessario ricorrere all’autopsia. Il presente contributo potrà risultare ostico e impegnativo, ma ogni buon “investigatore” deve conoscerne almeno i rudimenti delle tecniche in sala anatomica per affrontare efficacemente la lettura dei risultati riportati nella relazione dell’anatomopatologo e prendere le proprie decisioni. Non c’è un vero protocollo condiviso dalla totalità degli anatomopatologi, piuttosto un tentativo di razionalizzazione che prende il nome, per ora, di Proposta di un protocollo delle Tecniche autoptiche.
Secondo un antico e condiviso adagio le “tecniche autoptiche” si imparano sul campo, ovvero in Sala Settoria, seguendo l’esempio del proprio maestro, prima con il professore che guida gli studenti di medicina e chirurgia e poi con un soggetto che si è già fatto le “ossa” nelle strutture deputate.
L’empirismo costituisce, ad oggi, parte integrante di quello che è l’iter formativo di tutti i patologi e per quel che ci riguarda quelli forensi. Con la riforma del sistema delle scuole di specializzazione tra l’altro, quella che era una prassi, un modus agendi tipico dei maestri della disciplina è ora stato introdotto quale obiettivo curricolare obbligatorio.
La Medicina Legale è scienza di metodo e solo la sua rigorosa applicazione ci conduce ai risultati coerenti con l’evento che ha generato la morte. Va da sé, che in molti casi, l’esame autoptico può dare risultati contraddittori, poiché anche il “tecnico” non è esente da suggestioni o preconcetti.
Va ricordato, sempre, che è sempre il Pubblico Ministero, in caso di indagini correlate ad un decesso, a ordinare l’autopsia ed è il magistrato inquirente o gli organi di Polizia Giudiziaria (PG) che forniscono all’anatomopatologo la cornice entro qui quest’ultimo deve muoversi, con particolare riferimento ai dati acquisiti dai PG, come fotografie, rilievi metrici e via dicendo.
Leggiamo assieme un Quesito tipico che l’Organo inquirente affida al Medico Legale e/o all’Anatomopatologo:
“…Il consulente, alla luce del sopralluogo effettuato sulla scena dell’evento ed eseguito l’esame autoptico sulla salma di …COGNOME NOME… ed esaminati i rilievi tecnici e i relativi elementi descrittivi predisposti dagli organi investigativi che hanno esaminato il luogo della morte di COGNOME NOME, accerti: l’epoca della morte, le cause e i mezzi che l’hanno determinata nonché se siano intervenuti nel determinismo della stessa anche fattori di natura chimico-tossicologica…
…Voglia ricostruire e descrivere la possibile dinamica dell’evento. In caso di morte violenta evidenzi il numero di colpi ricevuti dalla vittima, l’eventuale presenza di ferite da difesa, le posizioni assunte dalla vittima rispetto all’ipotetico autore del reato e la forza necessaria a cagionare le ferite rilevate sul corpo della vittima. Voglia accertare quant’altro utile ai fini di Giustizia, con l’autorizzazione al prelievo di liquidi, organi, tessuti dalla salma per i necessari esami e quanto sia ulteriormente ritenuto necessario...”.
Il Quesito è apparentemente ben posto e lascerebbe al Consulente ampio margine di manovra. Qui starebbe nella capacità e l’esperienza del Consulente allargare il fronte di indagine e non limitarsi a ciò che gli è stato fornito.
Sta di fatto che il Consulente è tuttavia indirizzato, più o meno consapevolmente, a entrare in sintonia con i rilievi tecnici che a loro volta possono essere stati eseguiti regola d’arte o essere inadeguati e fuorvianti. Volente o nolente quindi l’esame autoptico cercherà di adattarsi alle domande.
L’ora della morte è facilmente calcolabile con delle formule che tengono conto del luogo e delle condizioni metereologiche, della misurazione della temperatura corporea in punti specifici. Le cause e i mezzi che hanno provocato la morte invece cominciano inevitabilmente ad interagire con i rilievi tecnici perché in essi v’è la “fotografia” della scena del crimine, con i relativi mezzi contundenti o non contundenti rinvenuti sul luogo e via discorrendo.
In base alle informazioni derivate dall’autopsia e dalla citata “fotografia” il Consulente si deve immaginare una sequenza di eventi tra essi congruenti. E’ una congruenza che non necessariamente si sposa con ciò che è veramente accaduto perché il concatenamento “coerente” può basarsi su possibili errori procedurali avvenuti durante le prime fasi di indagine. Ciò ancor di più se si considera che l’autopsia dovrà essere posta in relazione con l’ipotetico autore del reato.
Come vedete un Quesito così articolato in realtà nasconde in sé un pregiudizio e condiziona l’esecutore dell’autopsia, che non dovrebbe essere condizionata da un contorno di informazioni derivate da fasi preliminari di indagine, quindi non ancora verificate e falsificabili.
L’autopsia dovrebbe dunque essere un atto autonomo, solo molto ben documentato. E la ricostruzione della dinamica? Coinvolgendo problematiche di tipo bio-meccanico questa parte del Quesito dovrebbe rivolgersi, è mio parere, solo a quei medici legali che possiedono nei loro curricula specifici corsi di bioingegneria…
… continua ….