Riscossione: al via le poche novità del 2022

L’anno scorso si era parlato di apportare aggiustamenti e correttivi ai coefficienti di redditività, tenendo conto delle raccomandazioni espresse dalle Commissioni parlamentari in un documento diffuso nel Giugno 2021. Nulla di fatto. Tutto è stato confermato così com’era e non ci sono aggiornamenti per quanto riguarda i requisiti e le condizioni di accesso.

Roma – Per le cartelle notificate dal 1° gennaio al 31 marzo 2022, il termine per il pagamento è fissato in 180 giorni dalla notifica, rispetto ai 60 giorni ordinariamente previsti, senza alcun onere aggiuntivo.

Pertanto per le notifiche effettuate nel periodo sopra citato, l’ordinario termine di 60 giorni riportato nella cartella di pagamento è da intendersi esteso a 180 giorni, periodo entro il quale, prima della scadenza, l’Agente della riscossione non potrà dare corso all’attività di recupero del debito iscritto a ruolo. In sostanza la legge di Bilancio 2022 ha previsto novità in materia di riscossione.

Oltre all’allungamento del termine di pagamento i ruoli affidati, dagli enti creditori, all’Agente della riscossione dopo il 1° gennaio 2022, il sistema di remunerazione dell’Agente della riscossione viene modificato prevedendo una dotazione a carico del Bilancio dello Stato che ne assicuri la copertura dei relativi costi di funzionamento e la conseguente eliminazione dalla cartella degli oneri di riscossione, il cosiddetto “aggio”. In linea con i recenti orientamenti giurisprudenziali in materia di fiscalizzazione degli oneri della riscossione.

Rimane invece invariato il rimborso dei diritti di notifica e delle spese esecutive correlate all’attivazione delle procedure di riscossione. Attenzione, però, perché per i ruoli affidati all’Agente della riscossione fino al 31 dicembre 2021, a prescindere dalla data di notifica della relativa cartella di pagamento che potrà essere notificata anche successivamente a tale data, permangono ancora a carico del contribuente gli aggi e gli oneri di riscossione nella misura e secondo la ripartizione previste dalle diposizioni vigenti fino alla data di entrata in vigore Legge n. 234/2021 (legge di Bilancio 2022).

Per quanto riguarda il regime forfettario così come previsto anche nel 2022 potrà essere utilizzato da parte delle partite Iva fino a 65 mila euro. Si annunciavano, in effetti, modifiche, che fino ad ora, però, non sono arrivate.

Nel 2021 si è discusso di apportare aggiustamenti e correttivi ai coefficienti di redditività, tenendo conto delle raccomandazioni espresse dalle Commissioni parlamentari in un documento diffuso lo scorso giugno. Nulla di fatto però. Tutto è stato confermato così come era e non ci sono, quindi, aggiornamenti rivoluzionari per quanto riguarda i requisiti e le condizioni di accesso.

Unica novità di rilievo, attesa per quest’anno, ma ancora senza una data certa, è l’entrata in vigore anche per i forfettari dell’obbligo di fatturazione elettronica.

Chi tra le persone fisiche esercenti un’attività d’impresa, arte o professione, incluse le imprese familiari, nel 2021 ha avuto ricavi non superiori a 65mila euro, assieme a tutta una serie di altri requisiti, potrà continuare ad adottare nel 2022 il regime forfettario.

Chi invece nel corso del 2021 ha superato questa soglia, nel 2022 sarà costretto ad utilizzare il regime ordinario, o se si vuole semplificato.

Tra le principali novità, introdotte dalla legge di Bilancio, c’è la revisione dell’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF) e delle detrazioni da lavoro dipendente e per redditi assimilati, oltre alla modifica dei requisiti di spettanza nel 2022 del Bonus Irpef di 100 euro, il cosiddetto “Ex Bonus Renzi”.

Il bonus “ex Renzi” entra nel Mod. 730

Quest’ultima misura, introdotta a partire dal 1° luglio 2020 e riservata ai contribuenti con un reddito complessivo non eccedente i 28 mila euro, si concretizza in un credito d’imposta, detto anche “trattamento integrativo”, pari a 1.200 euro netti annui, in pratica 100 euro medi mensili, riconosciuti in via automatica dal sostituto d’imposta in busta paga

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