Fine 2021 e inizio 2022 complessi per fatture elettroniche e detraibilità Iva

Il fisco non concede soste ed è opportuno tenere sotto controllo la fatturazione elettronica, la data di spedizione del documento, quella di ricezione e le modalità per la detrazione dell’Imposta sul valore aggiunto. Insomma un bell’inizio, non c’è che dire.

Roma – Occhio alle novità fiscali. Specie per la fatturazione elettronica e la detraibilità “temporale” dell’Iva. Per le fatture a cavallo d’anno non si applica la regola generale della detrazione dell’imposta per i documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

Pertanto non può essere portata in detrazione, nella liquidazione riferita al mese di dicembre 2021, l’imposta relativa a una cessione di beni o prestazione di servizi quando il momento di effettuazione si verifica nel mese di dicembre 2021, sempre se la corrispondente fattura è ricevuta ed annotata nei primi quindici giorni di gennaio 2022.

Ciò premesso, è utile chiarire gli effetti che il momento dell’emissione della fattura e della ricezione della stessa determinano sulla esigibilità dell’imposta. In particolare supponendo che un’operazione venga effettuata in data 30 dicembre 2021 la relativa fattura può essere generata e trasmessa con sistema di interscambio SDI entro l’11 gennaio 2022.

Il momento di effettuazione dell’operazione, infatti, non coincide necessariamente con la data di emissione della fattura, poiché quest’ultima può essere emessa entro “dodici giorni dal momento di effettuazione dell’operazione determinata ai sensi dell’articolo 6 del DPR 633/72”.

La data corrispondente al momento di effettuazione dell’operazione deve, comunque, essere indicata sul documento, se diversa da quella di emissione (art. 21 comma 2 lett. g-bis del DPR 633/72).

L’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 14/2019 ha specificato che il Sistema di Interscambio attesta “inequivocabilmente e trasversalmente” la data e l’orario di avvenuta trasmissione di una fattura elettronica.

È possibile, perciò, che nel campo “data” della e-fattura, venga riportata la data di effettuazione dell’operazione e considerando l’esempio proposto è possibile che venga indicata la data di effettuazione della operazione, ossia il 30 dicembre 2021, diversa, dalla data di emissione corrispondente a quella in cui la fattura viene trasmessa mediante il SDI.

In questo caso chi ha emesso la fattura, l’Iva dovrà confluire nella liquidazione dell’ultimo periodo dell’anno 2021, invece per chi ha ricevuto la fattura (entro il 12.01.2022) l’IVA non potrà confluire nella liquidazione dell’ultimo periodo dell’anno 2021 in ragione di quanto prescrive l’art 1 del DPR 100/98.

Quest’ultimo articolo prevede che “..Entro il giorno 16 di ciascun mese, il contribuente determina la differenza tra l’ammontare complessivo dell’imposta sul valore aggiunto esigibile nel mese precedente, risultante dalle annotazioni eseguite o da eseguire nei registri relativi alle fatture emesse o ai corrispettivi delle operazioni imponibili e quello dell’imposta, risultante dalle annotazioni eseguite

Insomma ciò può avvenire quando tutte le operazioni sono state annotate nei registri relativi ai beni ed ai servizi acquistati, sulla base dei documenti di acquisto di cui è in possesso e per i quali il diritto alla detrazione viene esercitato nello stesso mese (ai sensi dell’art 19 DPR 633/72)…

Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente…”.

Appare opportuno chiarire che per le fatture ricevute l’IVA diventa detraibile a partire dalla data di ricezione della fattura.

Se il Sistema di Interscambio riesce a consegnare la fattura al destinatario, la data di ricezione è quella attestata dai sistemi di ricezione utilizzati dal destinatario e, comunque, non la data a partire dalla quale la fattura viene messa a disposizione del cessionario/committente sul portale Fatture e Corrispettivi.

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