L’obbligo vaccinale è legittimo e “costituzionale” così come le responsabilità dello Stato per eventuali effetti collaterali, sempre da provare, che possano causare danni alla salute del cittadino immunizzato. I ricorsi in Tribunale si prevedono numerosi ma pare che se ne esca malconci. In pratica soldi buttati e perdite di tempo.
Roma – Non c’è giorno che non si parli di pandemia. Un refrain che sta diventando tanto martellante quanto ansiogeno. Del resto ogni giorno che passa è record di contagi e la variante Omicron non concede requiem nonostante la sua aggressione sia più sostenibile. E quando le infezioni tendono al rialzo si riaffaccia l’emergenza sanitaria. Le ospedalizzazioni sono in aumento, con due terzi dei ricoverati che non hanno fatto il vaccino.
Almeno cosi ci dicono i bollettini ufficiali nonostante non manchino gli ammalati, anche gravi, con due o addirittura tre dosi di vaccino. Dunque per come si era precedentemente ipotizzato è stato introdotto, con Decreto del CdM, l’obbligo vaccinale ma solo per gli over 50 e fino al 15 giugno. L’Italia è prima in Europa a introdurre tale obbligo. Un ulteriore record, se vogliamo.
La nuova norma prevede, a partire dal 15 febbraio, il Super Green Pass sul posto di lavoro per chi ha compiuto 50 anni. In buona sostanza i lavoratori pubblici e privati, compresi i lavoratori in ambito giudiziario ed i magistrati, che abbiano superato la soglia dei 50 anni, per andare al lavoro dovranno esibire il Super Green pass, che si ottiene con il vaccino o con la guarigione dal Covid.
Da subito, invece, ovvero dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, parte l’obbligo di sottoporsi alla somministrazione del vaccino per chi ha superato la soglia dei 50 anni ed è senza lavoro.
Per chi rifiuterà l’immunizzazione è prevista una sanzione amministrativa che dovrebbe essere tra i 50 e i 100 euro. Resta invece la sanzione prevista per gli over 50 che si presenteranno al lavoro senza Super Green Pass e che andrà da 600 euro a 1500 euro.
Insomma chi si presenterà sul posto di lavoro senza il Certificato verde Super sarà considerato “assente ingiustificato, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione del certificato verde”.
Le polemiche divampano così come il mantra sulla contrazione della libertà individuale. In Italia, dove la litigiosità è sempre presente in maniera accentuata, si prevedono già migliaia di ricorsi in Tribunale. Basti dare un’occhiata ai social per rendersi conto di quanta rabbia e acredine alberga in certi capi-popolo da strapazzo che, senza arte né parte, argomentano di vaccini e obblighi di legge senza la necessaria preparazione scientifica e giuridica.
Il rischio sociale che si corre, comunque, è quello di pagare un costo elevato non solo di carattere economico, in caso fosse dichiarato infondato il ricorso (comprese le spese di giudizio) del ricorrente, ma anche per l’ostinazione a trascurare, alcuni, principi costituzionali chiari ed evidenti.
Peraltro è ormai consolidato, nell’ambito della giustizia amministrativa, così come nella giurisprudenza della Corte Costituzionale, secondo Felice Giuffré – ordinario di Diritto Costituzionale – un orientamento che rende assai remota la possibilità, per chi volesse sottrarsi alla vaccinazione, di vincere in Tribunale.
In sostanza la nuova misura contenuta nel provvedimento non è fuori dai parametri costituzionali. Infatti, l’articolo 32 prevede il valore della salute come fondamento di un diritto individuale, anche come interesse della collettività. Ecco perché il legislatore può imporre ai cittadini trattamenti sanitari per tutelare la salute di tutti, anche se ciò dovesse determinare alcuni rischi i quali, peraltro, vanno sopportati nell’interesse generale della comunità.
Proprio l’articolo 2 della Costituzione, riconoscendo i diritti inviolabili dell’uomo richiede, contestualmente, anche l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà. Di tutta evidenza, dunque, che i componenti di uno Stato debbano avere diritti e doveri, in una sorta di bilanciamento necessario per garantire la reciproca e civile convivenza. Però chi non vuol sentire, si ostinerà a non sentire e chi non vuole capire, pur di trovare una propria ragione invocherà qualunque “fake news” gli convenga.
In ogni caso la responsabilità per eventuali effetti collaterali, sempre da dimostrare, è senz’altro a carico dello Stato, come è indubbio che all’obbligo dovrà affiancarsi un riveduto “consenso informato”, onde evitare ulteriori pasticci burocratici.