Libertà di stampa? Si oppure no, non so…

Il carcere per i giornalisti sembra ormai un brutto ricordo tranne nei casi più gravi. Insomma sarebbe anticostituzionale punire con la reclusione un cronista reo di avere diffamato un cittadino, chiunque esso sia. La sentenza della Consulta sembra invece un compromesso che salva capra e cavoli. Secondo la migliore tradizione nostrana.

Roma – La Consulta ha difeso la libertà di stampa. Ne siamo proprio sicuri? La Consulta con la sentenza n. 50 del 12 luglio scorso ha respinto le norme che puniscono col carcere la diffamazione a mezzo stampa. Perché sono incostituzionali in quanto contrastano con la libertà di manifestazione del pensiero, riconosciuta dalla Costituzione e dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

Inoltre la minaccia del carcere può avere l’effetto di dissuadere gli operatori dell’informazione dall’esercitare la loro funzione di controllo.

La detenzione rimane per i casi di elevata gravità. Infatti non è incompatibile col dettato costituzionale la pena del carcere per campagne di disinformazione con addebiti lesivi della reputazione della vittima e compiuti con la consapevolezza degli stessi autori. Chi mette in atto simili condotte crea un pericolo per la democrazia a causa dei possibili effetti distorsivi, ad esempio sulle libere competizioni elettorali.

Nella motivazione della Corte Costituzionale viene ribadito il principio di equità: “…Se è vero che il diritto di cronaca e di critica dei giornalisti è una pietra miliare di ogni ordinamento democratico, è anche vero che la reputazione individuale è del pari un diritto inviolabile, strettamente collegato alla dignità della persona…”.

Aggressioni a tale diritto possono causare danni alla vita privata, familiare, sociale, professionale, politica delle vittime. Tuttavia le sanzioni detentive non possono produrre effetti intimidatori per l’esercizio della professione giornalistica e della sua essenziale funzione per la società democratica.

La Corte ha sottolineato anche che il legislatore resta libero, dal punto di vista del diritto costituzionale, di assicurare una tutela effettiva del diritto fondamentale alla reputazione individuale anche rinunciando del tutto alla pena detentiva.

Ha anche ribadito la necessità di una riforma allo scopo di individuare complessive strategie sanzionatorie in grado di evitare ogni indebita intimidazione dell’attività giornalistica e di assicurare un’adeguata tutela della reputazione individuale contro illegittime aggressioni poste in essere nell’esercizio di tale attività.

Lungi da noi il tentativo di impelagarci in una discussione in punta di diritto costituzionale è però doveroso constatare come agli occhi del comune cittadino tale situazione possa sembrare una questione di lana caprina. Ma era proprio necessaria una sentenza siffatta da parte della Consulta, quando il problema era talmente lapalissiano che un buon manuale di educazione civica sarebbe stato in grado di dirimerla?

Il rumore di fondo pericoloso è stato l’approvazione di norme come il carcere ai giornalisti per il reato di diffamazione, incostituzionali in quanto tali, senza se e senza ma.

Si dà atto alla Consulta di aver fatto rispettare la Legge e non poteva che essere così. Altrimenti qual è la ratio della sua esistenza? Però un rischio c’è: una sentenza come questa con tanti distinguo e numerosi paletti potrebbe salvare capra e cavoli, come spesso si fa in Italia, ovvero libertà di stampa da un lato e diritto alla reputazione individuale dall’altro.

La didascalia? autocensurata! Ledeva la reputazione della Costituzione…

A pensarci bene tira una gran brutta aria. Tra il Tar che pretende di citare le fonti, la Consulta che difende la libertà di stampa però raccomanda attenzione, il mestiere di cronista si fa sempre più complicato.

Non dovrebbero bastare la deontologia professionale e la verifica delle fonti per esercitare il nostro lavoro? Cioè compierlo a regola d’arte, come si soleva dire una volta? No, abbiamo bisogno del Tar e della Consulta. Non c’è che dire: siamo proprio alla frutta.

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