Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza sono fortemente penalizzate: non possono utilizzare i dati delle fatture elettroniche per le analisi del rischio di evasione e relativi controlli fiscali. Lo ha stabilito il Garante per la Protezione dei Dati Personali. Verranno attivati sistemi di verifica e monitoraggio sul rispetto di tali garanzie nell’utilizzo delle informazioni contenute nelle fatture elettroniche.
Roma – L’obbligo della fatturazione elettronica è partito per tutti, esclusi gli esentati, il primo gennaio 2019. L’eventuale fattura cartacea non ha più alcun valore e chi non si adegua alle nuove disposizioni va incontro a severe sanzioni.
A dicembre 2021 oltretutto l’UE ha dato seguito alla richiesta del Governo italiano confermando la proroga dell’obbligo fino al 2024. Nello stesso periodo è stata avanzata la proposta di estensione dell’obbligo anche ai soggetti in regime forfettario.
Sono esentati dall’obbligo i piccoli produttori agricoli, le società sportive dilettantistiche, i soggetti non residenti in Italia che effettuano o ricevono operazioni, i medici, le farmacie e tutti gli altri operatori sanitari come stabilito dal Garante della Privacy, già a dicembre 2018.
Però l’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza non possono utilizzare i dati delle fatture elettroniche per l’analisi del rischio di evasione fiscale e i controlli fiscali. Lo ha stabilito il Garante per la Protezione dei Dati Personali, che ha infatti espresso parere favorevole allo schema di provvedimento del direttore sulle nuove regole tecniche per la memorizzazione delle fatture ai fini previsti dal decreto fiscale del 2019, ma ha chiesto che siano “assicurate maggiori tutele a protezione dei dati” e che venga “adeguata la normativa“.
Il Garante ha acquisito un campione rappresentativo delle fatture elettroniche emesse nei confronti di consumatori per settori di attività che presentano maggiori rischi per i diritti e le libertà degli interessati, alla luce della tipologia dei beni e dei servizi fatturati e della non rilevanza, a fini della detrazione/deduzione, delle spese sostenute.
Dall’analisi è emerso che le fatture possono contenere dati estremamente delicati, riferibili a specifiche persone fisiche, come quelli giudiziari relativi a cause di risarcimento danni, oppure informazioni relative a servizi investigativi, dettagli sui beni acquistati (tra cui prodotti intimi), alimenti consumati, luoghi dove si è dormito e con chi, modalità di spostamento. Ma anche dati riferibili a minorenni, come quelli giudiziari relativi a cause di affidamento minori.
Così il Garante ha chiesto all’Agenzia delle Entrate di adottare ulteriori misure a tutela della privacy dei consumatori, al fine di renderle conformi ai requisiti imposti dalla normativa nazionale ed europea sulla protezione dei dati. Insomma le informazioni contenute nelle fatture elettroniche – ad esclusione dei controlli svolti in relazione a richieste di detrazione/deduzione delle spese sostenute – non potranno essere utilizzate nei confronti del consumatore se non in conseguenza di verifiche fiscali già avviate su operatori economici, le quali lascino presuppore un rischio di evasione fiscale del consumatore stesso.
Dovranno essere inoltre attivati sistemi di controllo e monitoraggio sul rispetto di tali garanzie nell’utilizzo delle informazioni contenute nelle fatture elettroniche. In ogni caso i dati relativi al settore legale dovranno essere resi inintelligibili.
Il Garante, inoltre, ha segnalato al Parlamento e al Governo l’opportunità di introdurre una disposizione legislativa per limitare l’utilizzo delle informazioni contenute nelle fatture elettroniche, alle sole finalità di contrasto all’evasione fiscale, limitando i diritti di accesso alla documentazione amministrativa da parte di soggetti non collegati alla fattura, nel rispetto dei principi di proporzionalità, di liceità e correttezza, di limitazione della finalità e di minimizzazione del trattamento.
Peraltro, onde evitare distorsioni o esagerazioni, il Garante sta intervenendo presso le associazioni di categoria degli operatori economici per ricordare che non devono essere emesse fatture elettroniche al posto di altri documenti commerciali, come lo scontrino fiscale, se non nei casi previsti dalla legge o su richiesta del consumatore stesso.