ROMA – FINE DI UN INCUBO PER I CONTRIBUENTI: L’IMU DIVENTA INTERAMENTE DEDUCIBILE

La formulazione della norma prevede la totale e integrale deducibilità Imu solo dal 2021, ciò potrebbe aprire la strada all’incostituzionalità di tutte le norme successive a quella oggetto della sentenza.

Roma – La Corte Costituzionale pone fine alle diverse interpretazioni ed accertamenti fiscali che hanno fatto tribolare i cittadini contribuenti. Finalmente l’Imu versata per un immobile strumentale è da considerare totalmente deducibile in quanto costo direttamente afferente l’attività di impresa.

Nel caso di un capannone che serve allo svolgimento dell’attività di un’azienda, l’Imu versata nel 2012 diventa un costo direttamente afferente l’attività lavorativa, conseguentemente è da considerarsi deducibile dalla base imponibile Ires ed Irap. Questa è la conclusione alla quale è giunta la Consulta con la sentenza n. 262 del 4 dicembre 2020.

Corte Costituzionale

In realtà potrebbe non apparire una vera novità l’oggetto della citata sentenza ed in effetti è così, in quanto la norma relativa all’Imu sugli immobili strumentali ha subìto un andamento non propriamente lineare col passare degli anni. Giusto per analizzare solo gli estremi di tale normativa, relativa alla deducibilità sulla tassa di possesso degli immobili, basti osservare che fino all’anno d’imposta 2012 (anno per altro oggetto della sentenza) non poteva essere dedotta l’Imu versata sul possesso di un immobile strumentale. 

Successivamente, l’art. 1, comma 715, della legge n. 147 del 2013, ha disposto gradualmente la parziale, poi totale, deducibilità dell’Imu relativa agli immobili adibiti a sedi di lavoro, nonché ha disposto che la stessa avesse effetto “a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013.

Oggi, per contro, a seguito delle varie modifiche succedutesi, l’ultima delle quali ad opera dell’art. 1, co. 4, 772 e 773, L. 160/2019, la non deducibilità si è trasformata in una deducibilità modulata che è del 50% per il periodo d’imposta 2019; del 60% per il periodo d’imposta successivo a dicembre 2019; sempre del 60% per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020 e del 100% per i periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2021.

Capannone a deducibilità completa

A fronte della richiesta presentata la Corte Costituzionale dichiara, con la sentenza in esame, la illegittimità costituzionale dell’art. 14, co. 1, DLgs 23/2011 nella sua formulazione originaria, ante 2013, che prevedeva la non deducibilità dell’imposta sul possesso degli immobili sia dalle imposte sui redditi che dall’Irap.

Le motivazioni della decisione sono sostanzialmente che l’Imu rappresenta comunque un onere direttamente afferente l’attività svolta dall’azienda e che, facendo riferimento all’art. 99, co. 1, TUIR (oneri fiscali e contributivi), la norma sancisce, in via generale, il principio della deducibilità delle imposte dal reddito, stabilendo chiaramente che le uniche non ammesse in deduzione sono le imposte sui redditi e quelle per le quali è prevista la rivalsa, anche facoltativa.

Quindi nessun dubbio interpretativo. Le altre imposte sono deducibili nell’esercizio in cui avviene il pagamento. Cioè deducibili secondo il principio di cassa. L’Imu, chiaramente, non è né un’imposta sul reddito prodotto ma sul possesso, comunque non è, neanche, un’imposta per la quale è previsto il meccanismo della rivalsa.

A seguito della sentenza potrebbero esserci altre norme dichiaratamente incostituzionali

In questa prospettiva per la Corte Costituzionale l’Imu rappresenta un onere certo e inerente, costituendo un costo assimilabile ad un ordinario fattore della produzione a cui l’imprenditore non può sottrarsi, insomma un po’ come l’acquisto di merci per la produzione. L’aspetto che lascia, forse, perplessi è costituito dal fatto che la formulazione della norma prevede la totale e integrale deducibilità Imu solo dal 2021, ciò potrebbe aprire la strada all’incostituzionalità di tutte le norme successive a quella oggetto della sentenza n. 262 in questione.

In merito la Corte Costituzionale, sostenendo per contro la legittimità della deducibilità parziale, si giustifica con due ordini di motivi. Il primo è che l’oggetto della pronuncia di illegittimità è stata la norma ante 2012 e non le successive, mentre il secondo motivo è che relativamente alla parziale deducibilità stabilita per gli anni successivi, appare palese la volontà del legislatore stesso di voler giungere gradualmente all’integrale deduzione dell’imposta. Ne deriva, in conclusione, che non è ravvisabile l’intento contrario.

 

Ti potrebbe interessare anche —->>

SANTA CATERINA VILLARMOSA – APPALTI TRUCCATI. IN MANETTE SINDACO, ASSESSORI, DIRIGENTI E IMPRENDITORI

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Stampa