ROMA – QUANDO IL FISCO INVITA OCCHIO A RIFIUTARE: NON SEMPRE E’ UNA BUONA SCELTA

Quando il Fisco invita sarebbe meglio rispondere subito anche per evitare spiacevoli sorprese future. In attesa della riforma occorre fare scelte oculate specie quanto ci si deve difendere.

Roma – Attenzione a trascurare gli inviti del Fisco, perché potrebbero determinare l’inutilizzabilità dei documenti richiesti e non presentati. Comunque gli orientamenti della Cassazione sono contrastanti. Bisogna subito comprendere che, nell’ambito dell’accertamento tributario, l’invito dell’amministrazione finanziaria a fornire dati e notizie, ai sensi del comma 4 dell’art. 32 del D.P.R. 600/1973, ha lo scopo di assicurare un dialogo, preventivo e non esaustivo, tra Ufficio e contribuente.

Non sempre il Fisco ha la faccia del capo della Gestapo…

Un invito per altro finalizzato a definire le rispettive posizioni per tentare di evitare l’instaurarsi di un contenzioso giudiziario. Cosa non da poco che ci evita tante problematiche ulteriori. La conseguenza dell’inerzia del “contribuente” ovvero ogni eventuale omissione viene “sanzionata” con la preclusione successiva di allegare dati e documenti non forniti in quell’ambito.

Tale mancato utilizzo consegue, in modo automatico, all’inottemperanza dell’invito potendo però beneficiare il contribuente di una deroga solo se ricorrono le condizioni di cui al comma 5 dell’art. 32 del D.P.R. 600/1973, ossia depositando in allegato all’atto introduttivo del giudizio di primo grado le notizie, i dati, i documenti, i libri e i registri non trasmessi, dichiarando contestualmente anche i motivi che non hanno permesso di adempiere alle richieste dell’Ufficio, per causa a questi non imputabile.

I giudizi contrastanti della Cassazione

A tale conclusione è giunta la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 11835/2020. E’ però evidente che, affinché possa trovare applicazione la preclusione di documentare successivamente, deve esserci la richiesta dell’Ufficio, dovendosi interpretare tale disposizione normativa coerentemente con il diritto alla difesa previsto dall’art. 24 della Costituzione e con il principio di capacità contributiva richiamato dall’art. 53 della Carta costituzionale (Cass. ord. n. 16548/2018).

Ne deriva che se al cittadino non sono stati richiesti chiarimenti documentali rimane la possibilità di produzione in sede di contenzioso. Però a questo orientamento se ne contrappongono altri, differenti, sulla mancata accettazione degli inviti del Fisco.

Può essere anche vantaggioso rispondere all’invito dell’Agenzia delle Entrate

Un orientamento differente proviene dalla Suprema Corte di Cassazione che, in più di un’occasione, ha affermato che l’omessa esibizione da parte del contribuente dei documenti in sede amministrativa determina l’inutilizzabilità della successiva produzione in sede di contenzioso, prevista dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 3, solo se si è in presenza dello specifico presupposto, la cui prova incombe sull’Amministrazione, costituito dall’invito specifico e puntuale all’esibizione, accompagnato dall’avvertimento circa le conseguenze della sua mancata ottemperanza (Cass. n. 7011/2018).

Senza perdersi nei meandri giuridici bisogna sapere che gli Ermellini del Palazzaccio hanno inoltre precisato, superando un datato orientamento (Cass. sent. n. 28049/2009), che l’omissione deve essere consapevole ed intenzionale, oltre che finalizzata a ostacolare la verifica documentale (Cass. ord. n. 7011/2018).

Come si vede l’unico dato certo che si deve controllare è la richiesta dell’ufficio e la consapevolezza delle sanzioni connesse. Tuttavia la mancata risposta agli inviti deve persuadere i contribuenti ad essere particolarmente cauti, evitando di ignorare alcuni obblighi che possono servire, soprattutto, a difendersi nell’immediatezza.

Altra questione si ha quando le informazioni richieste non risultassero nella disponibilità immediata del contribuente. In quest’ultimo caso è consigliabile depositare quanto in proprio possesso, preannunciando la consegna della documentazione mancante in tempi ragionevoli (Cass. sentenza n. 453/2013).

Speriamo sempre in un accordo

Mentre si rimane in attesa della nuova normativa fiscale, speriamo più moderna e meno farraginosa, bisogna sempre avere consapevolezza delle scelte che si fanno. Anche strategiche. E delle ripercussioni che ne possono derivare.

 

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