La scena del Crimine: per capire con cognizione di causa. E per non farci ingannare dallo spettacolo – 21 –

Ci soffermeremo ancora sull’esame autoptico e sulle linee guida incentrate sul sopralluogo medico-legale all’interno della scena del crimine. Ricordiamo che questa è una delle fasi più importanti nel contesto investigativo di un delitto, nella fattispecie di un omicidio. Dinamiche dell’evento ed altri particolari ci porteranno ad elaborare un quadro indiziario.

E’ interessante subito notare come le Linee Guida del Consiglio d’Europa si concentrino dapprima sul Sopralluogo medico-legale (giudiziario), su cosa si intenda e come debba essere gestito, poiché l’autopsia dovrebbe comunque essere un atto autonomo, solo molto ben documentato e utile ai fini della composizione del puzzle, ovvero la ricostruzione della dinamica dell’evento.

La scena di un crimine

Il che la dice lunga circa la dicotomia che di solito si verifica nelle prime fasi delle indagini, ossia lo scollamento tra le attività dei tutori delle Forze dell’Ordine e quella del medico legale, che giunge sui luoghi in un secondo tempo, che esegue l’autopsia in altra sede (sala settoria); il che può produrre, a posteriori e in specie nelle aula di giustizia, ad incongruenze interpretative dell’evento delittuoso.

Il sopralluogo, secondo le linee guida del Consiglio d’Europa, è già un atto avente come finalità la ricostruzione delle modalità di produzione dell’evento delittuoso (o reato) o presunto tale, nonché la base per comprendere le circostanze in cui esso si è o si sarebbe realizzato, ossia: la natura del reato, le eventuali tracce del reo, la dinamica dell’evento e le circostanze in cui lo stesso è venuto a realizzarsi, anche in relazione al “modus operandi” dell’autore del reato. Sono, quest’ultime, le domande che, solo successivamente, il PM di solito rivolge al medico legale (vedi anche puntata precedente).

Sala settoria

Di fatto il sopralluogo (in realtà ce n’è più di uno: quello del Pm, quello delle Forze dell’Ordine, quello del medico legale) consiste nella ispezione di luoghi e cose con il fine precipuo di: fissare lo stato dei luoghi, delle cose e delle persone che attengono al reato (fase di tipo statico, con finalità conservativa); ricercare e repertare la presenza di tracce e altri effetti materiali (fase dinamica, con finalità repertativa) correlabili con lo svolgersi del reato che, ricordiamo, è avvenuto ben prima del congelamento della Scena del crimine.

La prima operazione che dovrebbe essere eseguita dagli organi di polizia, intervenuti dove si è verificato un reato, sarebbe il mantenere inalterato lo stato dei luoghi (fissazione della scena del reato, realizzazione di un quadro descrittivo completo ed articolato), in attesa dell’intervento del magistrato e/o degli operatori della polizia Scientifica e del medico legale.

Scena del crimine delimitata dalla Polizia giudiziaria

Se la delimitazione e l’ispezione dei luoghi è la prima fase che deve compiere la polizia Giudiziaria dopo che la stessa ha ricevuto notizia di reato, in successione sempre la stessa deve realizzare il fascicolo “verbale di sopralluogo e ricognizione cadaverica, comprensivo di foto-planimetria del luogo, comprensivo dei rilievi effettuati e, in primis, quelli di pertinenza medico legale.

Qui si apre una problematica ulteriore: la polizia giudiziaria, non necessariamente, è avvezza a questioni medico-legali, quindi può essere trascinata più o meno inconsciamente a pre-interpretare l’evento e indirizzare l’acquisizione dello stato delle cose (tracce ed effetti materiali del reato) in modo fuorviante.

Redazione del “verbale di sopralluogo e ricognizione cadaverica”

Ne consegue che è base metodologica del sopralluogo il “modus operandi” di coloro che si recano in Sopralluogo, ossia: “…primo ed essenziale compito di chi interviene in sopralluogo non è quello di risolvere problemi di ordine giudiziario-investigativo, ma più semplicemente delimitare ed ispezionare in modo accurato e minuzioso lascena criminis”, rilevare in maniera analitica e rigorosa, raccogliere e repertare, con metodicità e completezza, ogni più piccolo dettaglioovveroattuare procedimenti d’indagine logici, rigorosamente sistematici e scevri da preconcetti, che conducano a constatazioni di dati di fatto, che costituiscano valido contributo all’insieme degli atti giudiziari emergenti…”.

Partendo dal presupposto che non esistono a priori “casi semplici e casi complessi”, il luogo dell’evento delittuoso contiene genericamente dati (anche metrici) ed informazioni che occorre ricercare, tenendo conto che molto frequentemente c’è discrepanza fra quanto appare o si percepisce in prima osservazione e quanto è realmente accaduto.

continua

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