Conte contro il Governo: l’avvocato stavolta ha ragione. Come milioni di italiani

La corsa ai soldi per gli armamenti in favore dell’Ucraina è ingiustificata nelle condizioni in cui si trova il Bel Paese. Dunque sarebbe meglio rinunciare agli interessi dei fabbricanti d’armi. Gli italiani sono allo stremo ed hanno bisogno di lavoro e sostegni reali, altro che bombe e mine. Novità sul fronte fiscale e nuove scadenze.

Roma – Con le armi gli interessi sono altissimi. Da parte di tutti. E il Pd è frastornato per la posizione di Conte, contrario all’impegno del 2% del Pil per gli investimenti nel settore Difesa. Così facendo il leader grillino potrebbe mettere in discussione il famoso “campo largo” su cui Letta ha tanto lavorato. Insomma, il segretario dem è sbalordito nel constatare che Conte non è più “il servo sciocco” ma un capo che porta avanti le convinzioni in cui crede. Giuste o sbagliate che siano. Il lodo Guerini, comunque, scongiura la crisi politica mediando le posizioni fra Premier e Conte.

Giuseppe Conte (Foto Claudio Peri)

Per quanto riguarda la situazione tributaria il “Decreto Sostegni ter” in conversone con l’articolo 10-bis rimette in termini i contribuenti che hanno usufruito della rottamazione-ter saldo e stralcio e ne rimodula le scadenze.

In conseguenza del nuovo calendario i pagamenti delle relative rate sono considerati tempestivi se effettuati nel termine del 30 aprile 2022, per le rate in scadenza nel 2020, entro il 31 luglio 2022 per quelle in scadenza nel 2021 ed entro il 30 novembre 2022 per quelle che sono in scadenza nel medesimo anno.

In conseguenza dei termini rimodulati sono estinte le procedure esecutive eventualmente avviate per effetto dell’inutile decorso del termine del 9 dicembre 2021.

Resta ferma l’applicazione delle disposizioni dettate dall’articolo 3, comma 14-bis, del d.l. n. 119 del 2018, per effetto delle quali l’inefficacia delle definizioni per mancato tempestivo pagamento anche di una sola rata non si produce nei casi di tardività non superiore a cinque giorni.

Inoltre restano definitivamente acquisite e non sono ripetibili le somme, relative ai debiti definibili ai sensi delle predette disposizioni agevolative, eventualmente già versate a qualunque titolo, anteriormente al 27 gennaio 2022.

Rinviata per la quinta volta la scadenza, in origine fissata al 30 novembre 2020, per avvalersi della regolarizzazione degli importi Irap (saldo 2019 e acconto 2020) non corrisposti a causa dell’errata applicazione delle previsioni di esonero introdotte dalle norme emergenziali. Le somme in questione, dunque, potranno essere versate entro il 30 giugno 2022, senza applicazione di sanzioni e interessi. A sancire l’ulteriore differimento, l’articolo 20-bis del Dl 228/2021.

Viene confermata anche l’irretroattività della norma che ha disposto, a decorrere dal 2022, l’esclusione dall’Irap per le persone fisiche esercenti attività commerciali e arti e professioni. Più precisamente l’articolo 1, comma 8, della legge di bilancio 2022, prevede che le persone fisiche esercenti attività commerciali ovvero arti o professioni non sono più tenute al pagamento dell’imposta regionale sulle attività produttive.

Daniele Franco, Ministro dell’economia e delle finanze.

“…Tale disposizione – sottolinea il Ministero – non determina alcuna disparità di trattamento rispetto alla situazione pregressa, come paventata da molti, poiché rientra nella piena discrezionalità del legislatore il quale, sulla base dei diversi obiettivi di volta in volta fissati, ha nel tempo modificato le regole sull’imposta…”.

Pertanto, adesso, con la riforma introdotta dalla Legge di Bilancio 2022, l’esclusione dal tributo si estende a tutte le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti e professioni, a prescindere dalla sussistenza o meno dell’autonoma organizzazione. Ma solo da quest’anno, poiché fino al 2021 non possono che operare le previgenti disposizioni, le quali sancivano l’esonero dal tributo esclusivamente in assenza di autonoma organizzazione la cui verifica, in mancanza di specifiche disposizioni normative, doveva essere effettuata caso per caso.

La conclusione è che, alla luce dell’attuale quadro normativo e interpretativo, non esiste alcuna possibilità di sospensione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, dell’attività di riscossione, in relazione alle persone fisiche che hanno svolto, prima del 1° gennaio 2022, la propria attività avvalendosi di autonoma organizzazione.

Allo studio della Commissione Finanze c’è il “cashback fiscale”, ovvero la possibilità di accreditare, attraverso l’App IO, direttamente in conto corrente le detrazioni fiscali, slegandole dalla dichiarazione dei redditi.

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