Rivelate le fonti, è un ordine del Tar

In Italia la libertà di stampa è stata messa sotto i piedi troppe volte. Questa è una di quelle. Ma la pletora dei giornalisti non ci sta e fa fronte comune con Sigfrido Ranucci e i colleghi di Report: no alla rivelazione delle fonti. Specie per i motivi assurdi contenuti nella sentenza del Tar-Lazio.

Roma – E poi ci si lamenta se RSF (Reporter Senza Frontiere) ci pone al 41° posto in classifica per quanto riguarda la libertà di stampa. Ora, per scrivere di cronaca, per fare inchieste giornalistiche bisogna chiedere il permesso al TAR (Tribunale Amministrativo Regionale).

Pronto? Babbo Tar, posso andare in giro a fare il mio lavoro di cronista? Una situazione da Repubblica delle Banane o da Min.Cul.Pop. (Ministero della Cultura Popolare) di mussoliniana memoria.

Fascismo, anno 1938 – Velina del Min.Cul.Pop.

Il TAR del Lazio, qualche giorno fa, ha emesso una sentenza davvero assurda intimando alla trasmissione giornalistica Report, condotta da Sigfrido Ranucci per la terza rete Rai, di rivelare le fonti di un servizio giornalistico. L’oggetto del contendere è una puntata andata in onda il 26 ottobre 2020 dal titolo più che eloquente “Vassalli, valvassori e valvassini“.

L’inchiesta avrebbe evidenziato la gestione degli appalti alquanto discutibile della Lega durante l’emergenza Covid, associata ad un sistema di nomine non proprio adamantino. Come attore principale della pièce politica primeggiava l’avvocato Andrea Mascetti di Varese, definito da Reportfigura misteriosa dell’establishment leghista“.

L’avvocato Andrea Mascetti e Sigfrido Ranucci

Il nostro eroe sarebbe giunto nella Lega dopo un passato in cui avrebbe manifestato affinità con l’estrema destra, con tanto di saluto romano d’ordinanza come mostrava una foto durante la trasmissione.

Forse sarà un tentativo di fare stretching, chissà! Lo studio legale di Mascetti, peraltro, pare sia stato designato come ufficio di consulenza per gli affari legali della regione Lombardia riuscendo, come sembra, ad incassare soldi dalla Fondazione Cariplo.

Inoltre pare che nella città di Varese l’avvocato Mascetti avesse relazioni importanti con un centinaio di medici attraverso i quali sarebbe riuscito ad entrare negli ospedali, per poi influenzare le nomine nelle aziende sanitarie mentre il professionista avrebbe ottenuto consulenze come avvocato.

La sentenza del Tar obbliga la Rai a fornire all’avvocato Andrea Mascetti gli atti relativi al servizio giornalistico in questione. Come si trattassero di atti amministrativi. Ma stiamo scherzando? È vero che le sentenze si accettano e non si discutono ma qui siamo fuori dalla grazia di Dio.

Se non è un obbrobrio giuridico, poco ci manca. Di sicuro lo è nei fatti. Nel senso che la competenza in materia è stata messa al macero ignorando dal punto di vista tecnico che le fonti giornalistiche per legge non vanno dichiarate. Ma non solo.

Nel nostro ordinamento la tutela del segreto professionale viene tradizionalmente fatta risalire all’articolo 622 del Codice penale, in vigore dal 1930, che punisce la diffusione del segreto professionale. Il divieto di divulgare la fonte della notizia è, invece, un principio giuridico.

Giornalisti ed editori, in base all’articolo 2, comma tre, della legge professionale n. 69/1963, sono tenuti a rispettare il segreto professionale sulla fonte delle notizie, quando ciò sia richiesto dal carattere fiduciario di esse. Tale norma consente al giornalista di ricevere notizie, mentre le fonti sono garantite.

Anche l’articolo 13, quinto comma, della legge sulla privacy 675/1996 tutela il segreto dei giornalisti sulla fonte delle notizie, quando ripete che restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione di giornalista, limitatamente alla fonte della notizia.

Caso Report e tutela delle fonti, domani 23 giugno conferenza stampa di Fnsi e Usigrai


Per altro la violazione della regola deontologica del segreto sulla fonte fiduciaria comporta responsabilità disciplinare (articolo 48 della legge n. 69/1963). E si potrebbe continuare con le norme europee che tutelano le fonti giornalistiche e cosi via discorrendo con una sequela di altre disposizioni che salvaguardano chi, in buona sostanza, ci consente di lavorare meglio per produrre buona informazione.

Comprensibile la reazione indignata di Sigfrido Ranucci, più scontata quella della Rai. L’aspetto sconcertante di tutta la vicenda è che un privato cittadino, l’avvocato Mascetti ha chiesto l’accesso ai documenti in mano alla Rai, perché nel servizio in questione sarebbero state riportate notizie false e fuorvianti e per questi motivi ha chiesto l’ostensione del materiale informativo utile per promuovere iniziative a tutela del suo buon nome.

Ranucci non demorde e attacca: “La sentenza del Tar sulle fonti giornalistiche è gravissima”

Nella sentenza depositata dai giudici è stata fatta visionare a Mascetti la documentazione connessa all’attività preparatoria di acquisizione e di raccolta di informazioni riguardante prestazioni di carattere professionale svolte dal ricorrente in favore di soggetti pubblici.

A parere dei magistrati, la segretezza delle fonti giornalistiche perdono la loro natura perché riguardano l’interlocuzione intercorsa tra l’avvocato e soggetti di natura pubblica. Ma i solerti guardiani della giustizia hanno mai sentito parlare di interessi di natura pubblica che, in quanto tali, abbiamo il diritto di divulgare?

Dante Alighieri e la Divina Commedia

E’ chiaro che è sempre più a rischio la libertà di stampa ed il modo di fare giornalismo. Povera Italia.

D’altronde lo aveva ben intuito il nostro Sommo Poeta Dante Alighieri, di cui quest’anno ricorre il 700° anniversario della sua morte, che nella prima strofa del Canto VI del Purgatorio, a imperitura memoria, lanciò la celebre invettiva Ahi serva Italia, di dolore ostello, nave sanza nocchiere in gran tempesta, non donna di province, ma bordello!.

AGGIORNAMENTO DEL 22 GIUGNO 2021:

“Legittima la critica delle decisioni ma ci si attenga alla realtà”. Così in una nota l’A.N.M.A. (associazione nazionale Magistrati Amministrativi) evidenzia la propria posizione in merito ad alcuni articoli riguardanti la sentenza del Tar-Lazio nei confronti di Report:

“…Con riguardo alla sentenza del Tar Lazio – si legge nella nota – che ha condannato la Rai alla ostensione solo di alcuni documenti in favore di un cittadino (che vuole verificarne il contenuto al fine di poter tutelare i propri interessi giuridicamente rilevanti a fronte di un servizio andato in onda nel corso della trasmissione Report), Anma sottolinea che la quasi totalità dei commenti fortemente critici apparsi sulla stampa non rispecchiano affatto il contenuto della sentenza. Nella stessa infatti viene riconosciuto il diritto del ricorrente a prendere visione solo dei documenti che Enti esclusivamente pubblici hanno formalmente trasmesso alla Rai (escludendo dunque qualsiasi fonte privata e a maggior ragione di carattere confidenziale). Ciò senza contare che, in alcuni casi, si è addirittura arrivati a riferire e ad accostare in modo suggestivo e inaccettabile ove il fine sia minarne la credibilità vicende passate relative a un membro del collegio, del tutto slegate dalla decisione assunta peraltro in forma collegiale, e quindi di nessun interesse se non meramente strumentale…Come magistrati amministrativi auspichiamo che i prossimi articoli e servizi stampa diano adeguato risalto a tali precisazioni...”.

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