Diversi i benefit per i più giovani a partire dall’anno prossimo. Sono agevolazioni soprattutto fiscali che sarebbero estese anche alle pertinenze della prima casa come box e garage. Occorrono però determinati requisiti reddituali che non è possibile aggirare. I furbetti sono avvisati.
Roma – Nel 2022 una pioggia di benefici per tutti. Ma sarà vero? I giovani con meno di 36 anni e un Isee non superiore 40 mila euro, che acquistano un’abitazione entro il 30 giugno 2022, possono beneficiare di diversi bonus. Il perimetro della nuova agevolazione punta a favorire l’acquisto della prima casa da parte delle persone più giovani attraverso alcune misure di favore come l’esenzione dal pagamento dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale ed inoltre un riconoscimento di un credito d’imposta in caso di acquisto soggetto a Iva.
E’ possibile anche usufruire delle agevolazioni fiscali, sempre per i “giovani under 36”, anche per l’acquisto di una pertinenza dell’abitazione principale, come per esempio un box oppure una cantina.
Tale acquisto è riconducibile, nell’ambito applicativo del regime agevolato “Prima casa under 36”, in presenza degli ulteriori requisiti indicati nell’articolo 64 del decreto legge n. 73/2021. L’acquisto della pertinenza, in pratica, può avvenire contestualmente a quello dell’abitazione principale o con atto separato.
Attenzione però perché in quest’ultimo caso anche l’atto con cui si acquista la pertinenza deve essere stipulato entro il 30 giugno 2022 e sempre nel rispetto dei requisiti soggettivi previsti.
L’Agenzia delle Entrate precisa che tra le pertinenze agevolabili rientrano, limitatamente ad una per ciascuna categoria, le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, purché destinate a servizio della casa di abitazione.
L’agevolazione “prima casa under 36”, che vale per gli atti stipulati tra il 26 maggio 2021 e il 30 giugno 2022, prevede inoltre l’esenzione dall’imposta sostitutiva relativa ai mutui erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili a uso abitativo.
Il bonus non è invece applicabile ai contratti preliminari di compravendita, essendo prevista la norma per i soli atti traslativi o costitutivi a titolo oneroso. Per godere dell’esenzione il beneficiario dovrà dichiarare la sussistenza dei requisiti nel contratto o con un documento allegato.
Inoltre con provvedimento dell’8 novembre 2021 l’Agenzia delle Entrate definisce regole, modalità e termini di presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto, per le Start-up, previsto dall’articolo 1-ter del Decreto Sostegni (del 22 marzo 2021, n. 41).
In particolare l’agevolazione è diretta a favore degli operatori economici che, pur non avendo registrato nel 2020 un calo del fatturato di almeno il 30% sul 2019, sono in possesso degli altri requisiti indicati all’articolo 1 del suddetto decreto, tra cui il limite dei ricavi non superiori a 10 milioni di euro.
Il contributo, che non può superare i 1.000 euro, spetta solo ai titolari di reddito di impresa che hanno attivato la partita Iva dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018 e la cui attività è iniziata nel corso del 2019, come risultante dal registro imprese presso la Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura.
Per godere dell’agevolazione la domanda deve essere predisposta in modalità elettronica, esclusivamente mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, entro il 9 dicembre 2021 e può essere trasmessa sia direttamente dal richiedente che tramite un intermediario.
In ogni caso il soggetto richiedente può scegliere se ottenere il valore totale del contributo come accredito sul conto corrente bancario o postale a lui intestato, oppure come credito d’imposta da utilizzare in compensazione tramite modello F24.