Il Decreto Rilancio prende il volo e spulciando tra le innumerevoli pagine, emerge nell’articolo 119 la previsione di un’interessante agevolazione a favore di contribuenti e imprese. Va da sè che per funzionare il provvedimento necessita di un fondo cassa concreto e agevolazioni negli iter amministrativi. Il contrario ne provocherebbe il flop, com'è già accaduto.
Roma – Benvenuti nel paradiso terrestre italiano ed a tutti i bonus del mondo, che consentono al cittadino di ottenere con rapidità benefici, purché non avvolti da un vortice burocratico tale da ostacolarne ogni efficacia. Così il Decreto Rilancio (D.L. 34/2020) prende il volo e spulciando tra le innumerevoli pagine, emerge nell’articolo 119 la previsione di un’interessante agevolazione a favore di contribuenti e imprese. Se n’è parlato molto ma la domanda che in genere viene fatta è come si può godere di simili privilegi se non si hanno soldi da spendere? Comunque è una opportunità. Belle tutte le agevolazioni del mondo che consentono di usufruire di sconti e supercazzole, utili a preservare l’ambiente. Ma andiamo nel dettaglio della normativa.
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È previsto un “Superbonus del 110%“, in particolare per i lavori di riqualificazione energetica e miglioramento sismico degli edifici, con la possibilità di trasformare l’agevolazione in credito d’imposta e, anche, di essere ceduto a terzi. In particolare si può beneficiare di un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di cessione del credito ad altri soggetti, incluse le banche e gli altri intermediari finanziari. L’agevolazione è operativa dal 1 luglio, per quanto riguarda il sostenimento delle spese secondo il principio di cassa e durerà fino al 31 dicembre 2021.
La detrazione inoltre può essere ripartita, se si vuole, in 5 anni e sarà fruibile anche come sconto in fattura con cessione del credito all’impresa che ha realizzato i lavori o a banche o ad altri intermediari economici. Un interessante aspetto di questa rafforzata agevolazione riguarda il fatto che l’ambito applicativo non è limitato solo agli interventi sull’abitazione principale, ma la detrazione si applica agli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche, al di fuori dall’esercizio dell’attività d’impresa, arti e professioni, su unità immobiliari diversi da edifici unifamiliari non adibiti ad abitazione principale (in pratica alcune seconde case).
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I cittadini, però, che intendono fruire del nuovo Superbonus del 110%, dovranno realizzare i lavori con il fine principale di ottenere un miglioramento delle prestazioni energetiche dell’edificio (di due classi e, se non è possibile, il conseguimento della classe energetica più alta), dimostrabile attraverso l’attestato di prestazione energetica (APE). La norma è strutturata in maniera tale da prevedere tre tipologie di interventi in grado di assicurare la detrazione del 110%. Queste tre diverse tipologie di opere sono denominate “interventi trainanti” in quanto, se effettuati, sono in grado di far elevare il super bonus anche per altre tipologie di lavori. Solo se congiuntamente ad almeno uno di questi tre nuovi interventi previsti dalla norma, verranno sostenute spese per gli altri interventi già agevolati al 50-65-70-75-80-85% per il risparmio energetico “qualificato” o per l’installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, già agevolata al 50%, a tutti questi interventi spetterà la detrazione del 110%.
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La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 60.000 per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio. Gli interventi si possono effettuare, anche, sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti, con apparecchiature centralizzate per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione. Il tutto si può realizzare purché abbiano una efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013, cioè a pompa di calore. Sono consentiti interventi, anche, sugli edifici unifamiliari e riguardano anche l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica. Uno studio dell’Università di Venezia afferma che in Italia purtroppo 8 condomini su 10 dovrebbero essere riqualificati perché causano circa il 40% dell’inquinamento totale prodotto dall’uomo. Pertanto è come vivere in una bolla ma poi ad un tratto ti rendi conto di quanto male si è prodotto sul nostro pianeta e del motivo per cui l’eco-sistema è saltato.
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