SUICIDIO ASSISTITO, L’ULTIMA PAROLA SPETTA ALLA POLITICA

Il problema etico e morale sembrerebbe già superato ma l’attuazione della norma è ancora un percorso ad ostacoli mentre il governo presta sempre meno attenzione alle tematiche gravi

Il 25 settembre 2019 la Corte Costituzionale si è espressa sull’art. 580 del codice penale, in relazione all’istigazione ed aiuto al suicidio, introducendo una discriminante che giudica “non punibile” la condotta di chi agevola l’esecuzione del proposito di togliersi la vita quando ricorrono alcune circostanze ben precise e delineate dalla sentenza.

Diverse sono state le tappe del cammino culturale e giuridico sul tema del fine-vita, iniziato con il caso di Piergiorgio Welby nel 2006. Molti dubbi e perplessità suscita un tale argomento, soprattutto quando si parla di dignità della morte, intesa come rispondente ai bisogni derivanti dalla dimensione biologica e riferita ad una assistenza che permetta realmente di morire con dignità.

La Corte Costituzionale ritiene non punibile chi agevola l’esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di un paziente capace di prendere decisioni libere e consapevoli, tenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale ed affetto da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che egli reputa intollerabili. La responsabilità di affrontare tale materia è del Parlamento: infatti la sentenza ha fatto riaffiorare l’anomalia per la quale a disciplinare materie delicate sono sempre più i giudici.

D’altra parte, l’ordinanza n. 207 del 24/10/2018, la quale ha rinviato all’udienza del 24 settembre 2019 la trattazione delle questioni di legittimità costituzionale (sollevate dalla Corte di Assise di Milano), offre le basi per una nuova legge, come richiesto con urgenza dalla stessa Corte Costituzionale, la quale invita a legiferare su alcuni punti sensibili e fondamentali, che vanno dall’autodeterminazione del paziente, inteso come principio non assoluto, all’esclusione dell’eutanasia, come atto medico.

Ulteriori elementi da approfondire e disciplinare sono anche l’obiezione di coscienza dei sanitari e l’aiuto alle famiglie dei malati terminali.

La legge non potrà che fondarsi su una scelta condivisa dal malato, quando è ancora cosciente, nonché dai medici e dai familiari nell’ambito di una valida relazione di cura. Senza tali garanzie ed in assenza di limiti, “staccare la spina” finirà per essere un arbitrio contro il valore della vita, che rimane sacra anche per la cultura laica.

Bisogna certamente stare attenti a non sottovalutare le pulsioni ed i drammi dei sofferenti, che possono essere indotti a pensare che l’unica scelta di dignità sia quella di porre fine alla propria esistenza. Ma se queste paure ed influenze prendono possesso e si diffondono come unica e legittima possibilità di salvezza, allora saremo tutti responsabili per avere determinato un indirizzo culturale. Una simile spinta culturale, inutile nasconderlo, può determinare una grande preoccupazione, come il disimpegno ad azioni di accompagnamento e di prossimità nei confronti di ogni malato e sofferente grave.

Ancora il parlamento dorme e sonnecchia su un tema così importante, mentre la Consulta investita della questione dalla Corte di Assise di Milano nell’ambito del processo a Marco Cappato, il quale dopo avere accompagnato in Svizzera dj Fabo per il suicidio assistito si era autodenunciato, impone ritmo, linea d’azione ed indirizzo. Certamente non è importante una legge tanto per legiferare ma una buona disposizione che tracci, in maniera chiara e senza mortificare le opposte sensibilità, la linea normativa aderente alla nostra costituzione di rispetto della dignità e della vita umana.

Peraltro già lo scorso anno la Corte Costituzionale aveva invitato il parlamento ad intervenire, con l’ordinanza n. 207 del 2018, ma un silenzio assordante ed innaturale ha reso e rende tutto contorto e secondario. Nessun impegno, nessuna “commissione parlamentare” è stata ancora istituita. Anche la vita di un essere umano sofferente può attendere, divenendo secondaria rispetto a tutto, soprattutto alla legge di bilancio ed alla “sacra contabilità” dello Stato.

Nell’attesa del risveglio del legislatore, in ogni caso la non punibilità rimarrà subordinata al rispetto delle modalità previste dalla normativa sul consenso informato, sulle cure palliative e di sedazione profonda, secondo il dettato degli artt. 1 e 2 della L. 219/2017.

Quest’ultima legge, del 22 dicembre 2017 n. 219, prevede la possibilità di ricorrere alla “sedazione palliativa profonda continua” in associazione con la terapia del dolore, per fronteggiare le sofferenze refrattarie ai trattamenti sanitari. Ne consegue che l’effetto è quello di innescare un processo di indebolimento organico che provochi il decesso. Non si possono, pertanto, ad oggi, praticare trattamenti diretti a determinare la morte. E’ di tutta evidenza che il provvedimento trascende i riflessi di carattere penale, toccando problematiche di notevole interesse bioetico, filosofico, religioso e costituzionale.

Per chiarezza si evidenzia che l’art. 580 del codice penale è stato introdotto 90 anni fa e pone sullo stesso piano aiuto ed istigazione al suicidio, con la reclusione fino a 12 anni. Si può così affermare che la Corte Costituzionale ha modificato sia l’orientamento sul quale si basava il legislatore del 1930, il quale concepiva la vita come un bene assolutamente indisponibile, sia la valutazione derivante dall’ordinanza di rimessione della Corte di Assise, che partiva dall’idea della disponibilità di una vita allorquando risulti libera l’autodeterminazione.

Ricevere delle cure è un diritto da garantire a chi ne ha bisogno e non può, in ogni caso, costituire un obbligo da imporsi al malato. Nonostante ancora non sono state depositate le motivazioni della sentenza della Corte Costituzionale, si può comunque affermare con certezza che la Consulta “tratta il suicidio assistito come una terapia, tutelando la libertà di scelta terapeutica del paziente. Però la somministrazione di un farmaco letale, al solo scopo di favorire la morte, non può essere definita un atto terapeutico e quindi una delle possibilità tra cui si ha diritto di scegliere”.

Gli interessi particolari vanno inquadrati sempre in una cornice generale, pertanto la dignità delle persone è rispettata solo quando si legifera a tutela della vita e non per disciplinare la morte.

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