Nuove norme di sostegno ai lavoratori in una circolare diramata dall'Inps ma novità anche per le aziende che continuano la produzione e per quelle, e sono numerose, che hanno chiuso i battenti definitivamente. Scadenze e proroghe.
Roma – Importanti chiarimenti dall’Inps sulle nuove misure di integrazione salariale fruibili nel 2021: cassa integrazione ordinaria (Cigo), in deroga (Cigd), l’assegno ordinario (Aso) e la cassa integrazione salariale operai agricoli (Cisoa).
Dette misure trovano applicazione in tutti i settori di attività e per i lavoratori che risultano in forza al 4 gennaio 2021, superando le precedenti indicazioni, che richiedevano l’assunzione del lavoratore entro il 1 gennaio.
In particolare bisogna considerare che nelle ipotesi di trasferimento d’azienda e nei casi in cui il lavoratore passa alle dipendenze dell’impresa subentrante nell’appalto, si computa anche il periodo durante il quale il lavoratore è stato impiegato presso il precedente datore di lavoro.
La circolare contiene anche un’importante novità in merito all’assegno ordinario. Comunque sia in merito alla cassa integrazione Covid, che per le nuove integrazioni salariali dell’Inps, il termine per la fruizione è differente, anche se tutti gli ammortizzatori sociali hanno una durata massima di 12 settimane (90 giorni per la Cisoa).
Infatti la cassa integrazione ordinaria può essere fruita sino al 31 marzo 2021, mentre gli altri ammortizzatori sino al 30 giugno 2021. Con riferimento a tali periodi, le 12 settimane costituiscono la durata massima che può essere richiesta con causale emergenziale Covid-19.
Ne consegue, pertanto, che eventuali periodi di integrazione salariale, autorizzati dal decreto Ristori per il mese di gennaio 2021 devono essere scomputati dalle 12 settimane complessivamente spettanti, le quali possono essere fruite anche se in precedenza l’azienda non ha utilizzato alcun ammortizzatore sociale, in quanto totalmente slegate dai periodi pregressi.
Per richiedere l’ulteriore periodo di cassa integrazione, ordinaria o in deroga, nonché l’assegno ordinario, i datori di lavoro devono trasmettere la domanda di concessione dei trattamenti con la nuova causale, denominata “COVID 19 L. 178/20”, mentre per le domande di concessione di cassa integrazione speciale per gli operai agricoli (Cisoa), devono essere trasmesse utilizzando la nuova causale “CISOA L. 178/20”.
L’Inps ha poi ricordato che le settimane di integrazione salariale 2021 possono essere richieste entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività.
Il termine di decadenza è fissato al 28 febbraio 2021, ma è stato già approvato lunedì alla Camera l’emendamento che sposta la data al 31 marzo con il decreto Milleproroghe, la cui conversione in legge deve avvenire entro il 1° marzo al Senato.
Se l’istanza riguarda un arco di tempo relativo a più mesi, il regime di decadenza riguarda esclusivamente il periodo in relazione al quale il termine di invio della domanda risulti scaduto. In queste ipotesi l’Inps procede ad un accoglimento parziale per il periodo residuo che è nei termini di legge.
La circolare fornisce anche alcune indicazioni su altri interventi della legge di Bilancio 2021 relativi alla proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per cessazione di attività in favore delle imprese che chiudono definitivamente.
La proroga delle misure per il sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore call center, nonché la proroga del trattamento di sostegno al reddito per i lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati ad orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate o confiscate e sottoposte ad amministrazione giudiziaria.
Detta proroga riguarda i trattamenti di integrazione salariale straordinaria per le imprese con rilevanza economica strategica ed il fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema.
La circolare INPS n. 28/2021 conferma, pertanto, che i periodi di trattamento d’integrazione salariale regolati dalla legge di Bilancio 2021, analogamente a quanto già previsto dal decreto Agosto (D.L. n. 104/2020), agiscono in discontinuità con quelli regolati dai precedenti provvedimenti.
Ciò significa che l’accesso ai nuovi periodi non è subordinato all’avvenuta fruizione di altri periodi d’integrazione salariale. Dunque il datore di lavoro potrebbe presentare la domanda di trattamento per la prima volta ai sensi della legge n. 178/2020, consentendo, peraltro, di richiedere il pagamento diretto a carico dell’INPS con possibile anticipo del 40%.
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