PALERMO – SUPERBONUS: VI SVELIAMO I SEGRETI DI UNA NORMA OSTICA.

Uno strumento apparentemente buono ma che può dare il meglio di sè soltanto se si conosce bene. Ce ne svela i segreti un tecnico del settore che rappresenta i Commercialisti siciliani e che Pop ha interpellato per voi.

Palermo Superbonus e Sismabonus, dopo la conversione in legge del Decreto Rilancio, si attendono adesso le istruzioni operative, ovvero il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate (con le regole sullo sconto in fattura e la cessione del credito), e il decreto attuativo del MEF: entrambi devono essere emanati entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto Rilancio. L’inizio effettivo dell’ecobonus 110%, quindi, è previsto per la fine di agosto 2020 ed è valido per i lavori svolti dal 1° luglio 2020 e fino alla fine del 2021. Per poter usufruire del Superbonus però ci sono dei vincoli: il bonus viene erogato solo se garantisce il miglioramento di almeno due classi energetiche, che va dimostrato con l’Attestato di Prestazione Energetica (Ape), rilasciato da un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra etc). Qualora non fosse possibile il “salto” di due classi energetiche, ne basta una (la più alta possibile), sempre riconosciuta tramite Ape. Per saperne di più ne abbiamo parlato con il presidente regionale degli Ordini dei Commercialisti siciliani, Maurizio Attinelli, che negli ultimi mesi ha previsto una serie di iniziative per sviscerare ogni aspetto di della misura del Governo più attesa degli ultimi anni. L’ultimo, in ordine di tempo, è stato un webinar organizzato dall’ordine dei Commercialisti di Ragusa (di cui Attinelli è presidente), insieme agli ordini degli ingegneri e degli architetti.

Maurizio Attinelli – Coordinatore regionale Ordine dei Commercialisti Sicilia

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“…Tra gli interventi coperti dal credito d’imposta del 110%spiega Attinelli – vi sono: cappotto termico, che deve interessare più del 25% della superficie lorda dell’edificio, o dell’unità immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali. Il limite massimo di spesa per il cappotto termico è: 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno; 40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari; 30.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari. Questi interventi sono gli interventi cosiddetti “trainanti”, cioè uno solo di questi basta a portare al 110% lo sgravio in cui possono entrare altri interventi: il montaggio di pannelli solari; il montaggio di accumulatori di energiacollegati ai pannelli solari; gli interventi previsti dal vecchio ecobonus; la realizzazione delle colonnine per caricare le batterie delle auto elettriche…”. 

 

L’istallazione dei pannelli solari agevolata dalla misura del Governo

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Come funziona allora il super ecobonus?

“…Le famiglie e i condomini potrebbero cedere il credito d’imposta maturato a banche, assicurazioni o alle stesse imprese che svolgono i lavori – aggiunge il presidente – cosa che ora è concessa solo agli incapienti. Dovrebbero essere loro (banche, assicurazioni o le imprese che hanno fatto i lavori, ndr) ad anticipare le somme necessarie per effettuare i lavori e saranno poi loro a incassare il credito di imposta dal Fisco, con la possibilità anche di cederlo ulteriormente in passaggi successivi e senza limiti.”

Ecobonus 110%, chi ne ha diritto?

“…Come abbiamo visto, la possibilità di fare i lavori in casa dipende dal tipo di interventi effettuati – continua Attinelli – l’emendamento approvato dalla Commissione Bilancio amplia la platea di beneficiari che possono usufruire dell’agevolazione: i condomini; le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari; gli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing” per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica; le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci; le organizzazioni non lucrative di utilità sociale; le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano; le associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi…”.

Il superbonus prevede lavori per la riclassificazione energetica

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Adesso è possibile adottare la misura anche alle seconde case…..

“…Il Superbonus del 110% inizialmente era destinato solo per l’abitazione principale – evidenzia Attinelli – escludendo di conseguenza le seconde case dall’agevolazione. Con le modifiche apportate durante la conversione in legge si aprono le porte dell’ecobonus 110% anche per le seconde case. Rimangono invece escluse le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9, (castelli, palazzi di eminenti pregi storici o artistici)…”.

Quali documenti servono?

“…L’ecobonus al 110% è tra le misure più accattivanti dell’intero decreto Rilancio, ma per ottenerlo bisognerà rivolgersi a professionisti preparati e armarsi di pazienza e affrontare molta burocrazia. L’iter infatti è abbastanza complesso, considerando che oltre quello legislativo c’è anche quello operativo. Serve il via libera del condominio per i lavori sulle parti comuni. Sarà inoltre necessario attendere l’avvio delle procedure dell’Agenzia delle Entrate per richiedere il visto di conformità che i Commercialisti dovranno rilasciare per poter procedere con la richiesta del bonus e la cessione del credito. Serve poi l’Attestato di Prestazione Energetica (APE), rilasciato da un tecnico abilitato, per certificare che i lavori porterebbero un miglioramento di due classi energetiche (o la più alta raggiungibile). Questo “salto” energetico va certificato prima e dopo i lavori, e solo professionisti abilitati e iscritti all’Albo. Bisognerà poi comunicare i dati degli interventi esclusivamente in via telematica secondo quanto disposto con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, con cui verranno definite le modalità attuative. Sarà anche necessario fare la comunicazione all’ENEA. I tecnici abilitati devono inoltre fornire un’asseverazione, con cui attestano i requisiti tecnici sulla base del progetto e dell’effettiva realizzazione. La congruità delle spese è determinata facendo riferimento ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle regioni o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi. I tecnici abilitati dovranno rilasciare tale asseverazione rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori…”.

Agenzia Entrate ufficio territoriale Milano
L’Agenzia delle Entrate

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Super bonus, vele anche per demolizione e costruzione?

“Nel rispetto dei suddetti requisiti minimi, verificati tramite le certificazioni di cui ho già detto, sono ammessi all’agevolazione, nei limiti stabiliti, anche gli interventi di demolizione e ricostruzione ovvero gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente.

Tali interventi, recita la norma, comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti.

Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e successiva fedele ricostruzione di un fabbricato identico, quanto a sagoma, volumi, area di sedime e caratteristiche dei materiali, a quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica”.

Palazzi in demolizione

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Ecobonus 110%, sanzioni salate per chi rilascia documenti falsi

“…Il Governo ha previsto anche le sanzioni per chi rilascia attestazioni infedeli. L’ecobonus al 110% infatti si potrà richiedere, come abbiamo visto, soltanto dopo aver ottenuto il visto di conformità, rilasciato da Commercialisti: è dunque un documento indispensabile anche per la cessione del credito. Chi rilascia un’attestazione o un’asseverazione infedele rischia una sanzione pecunaria dai 2.000 ai 15.000 euro. La sanzione è da intendersi per ogni documento infedele rilasciato al cittadino. Inoltre, scoperta la truffa, i benefici fiscali del super bonus decadranno all’istante. Inoltre, in caso di mancata integrazione, anche parziale, dei requisiti che danno diritto all’ecobonus 110%, l’Agenzia delle Entrate provvede al recupero delle somme corrispondenti alla detrazione non spettante. Non solo: l’importo che l’Amministrazione Finanziaria recupererà sarà maggiorato con l’applicazione di interessi e sanzioni…”

Ecobonus al 110% nel decreto Rilancio: ci sono possibili svantaggi?

“…Oltre alla possibilità di fare alcuni lavori con investimenti minimi (prospettiva interessante per molti contribuenti – conclude Attinelli –  considerato poi il momento di difficoltà economica degli ultimi mesi) ci sarebbero anche degli svantaggi. Innanzitutto, l’opzione di poter fare i lavori cedendo il credito alle imprese o alle banche potrebbe far interrompere gli interventi già avviati o quelli in programma a breve. Il super bonus, infatti, si potrebbe richiedere per gli interventi svolti a partire dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre. C’è dunque l’evenienza che i cantieri rimangano bloccati anche dopo il 1° luglio, visto che sia il provvedimento delle Entrate che il decreto MEF sono attesi entro il 18 agosto. Un altro svantaggio, che in realtà più precisamente è un’incognita, è il ruolo delle banche: saranno obbligate ad accettare il credito? Come verranno gestiti i rapporti tra le imprese? Si tratta comunque di relazioni tra privati, e non è detto che le imprese (o le banche) accettino il credito: non resta che attendere i decreti attuativi per saperne di più…”.

ROMA – SENZA SOLDI A BABBO MORTO SARANNO GUAI. NON SAREBBE MEGLIO INVESTIRE SUL LAVORO?

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