legge severino

La riforma Cartabia trasforma la legge Severino in carta straccia

La riforma che prende il nome dell’ex ministra della Giustizia nel governo Draghi apre le porte della politica a chi ha patteggiato la pena: ecco che cosa prevede il parere dell’Avvocatura generale dello Stato.

Roma – Porte aperte in politica a chi ha concordato la pena con la giustizia. Solo i partiti unico argine alla possibilità concessa ai cittadini che hanno “patteggiato la pena” di sedersi negli scranni dei vari consessi politici. Sia che sia un ritorno oppure un nuovo inizio. I politici, dunque, grazie alla riforma, così come qualunque cittadino che ha patteggiato una pena, potranno candidarsi alle prossime elezioni amministrative. Non incorrono quindi in una situazione di incandidabilità.

Marta Cartabia

Questo è il contenuto di un parere dell’Avvocatura generale dello Stato in risposta a un quesito posto dalla direzione centrale per i servizi elettorali del Viminale. Nel parere si sottolinea come la “Riforma Cartabia”, riducendo gli aspetti extra-penali del patteggiamento, abbia inciso sulle precedenti disposizioni contenute nella cosiddetta legge Severino. Si tratta, così come si legge nel parere, di un caso di “abrogazione tacita” della legge precedente.

Il parere è stato acquisito e riportato in una circolare del dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Viminale, pubblicata lo scorso 17 marzo, inviata ai prefetti in prossimità della tornata elettorale amministrativa. In estrema sintesi, le modifiche apportate dal d.lgs. 150/2022 (intesa come riforma Cartabia) al comma 1-bis dell’art. 445 c.p.p., in particolare, circa le ricadute di tali modifiche in ordine alla possibilità che la sentenza di patteggiamento determini a carico dell’imputato una situazione di incandidabilità ai sensi del d.lgs. 235/2012, apre nuovi orizzonti e chiarisce ulteriormente gli effetti e le finalità.

Paola Severino

In sostanza “tutti i soggetti, per i quali sia stata pronunciata sentenza di patteggiamento ex art.444 del codice di procedura penale, non incorrono più in una situazione di incandidabilità, potendo così concorrere alle prossime elezioni, tranne che nei casi di applicazione di pene accessorie”. In questo modo, in base a una interpretazione della riforma Cartabia che prevede che se non sono applicate pene accessorie, non producono effetti le disposizioni di leggi, diverse da quelle penali, che equiparano la sentenza prevista dall’art. 444 del c.p.p., comma 2, alla sentenza di condanna.

Si deroga, in pratica, alla legge Severino sulla incandidabilità per chi ha ricevuto una condanna definitiva per “delitti non colposi”. In tal modo, solo nel caso di applicazione di pene accessorie – conclude il predetto organo consultivo – tale possibilità non può operare. L’originario testo del citato d.lgs. n. 235/2012 prevedeva, nei confronti di un soggetto al quale fosse stata applicata una pena su accordo delle parti, l’inidoneità assoluta alla candidatura. Il parere, in sostanza, visto il tenore testuale della nuova disposizione, è nel senso di escludere l’incandidabilità nei casi di patteggiamento, salvo il caso di applicazione di pene accessorie, ritenendo che si sia verificata un’ipotesi di abrogazione tacita dell’art. 15 comma 1 d.lgs. 235/2012.

Detto parere, addirittura, sembra orientato a ravvisare una portata naturalmente retroattiva degli effetti della novella, ammettendo che anche coloro che sinora versavano in condizione di incandidabilità a seguito di patteggiamento possano concorrere già alle prossime tornate elettorali. Si ricorda che la giurisprudenza comunitaria con due recenti sentenze e quella nazionale, inclusa la Corte costituzionale (Sent. n. 276/2016 e n. 230/2021), negano espressamente la natura penale delle misure contenute nella Legge Severino, escludendone lo scopo punitivo, essendo state introdotte nell’ordinamento nazionale per assicurare il buon andamento e la trasparenza della P.A. nonché delle assemblee elettive, arginando così il fenomeno dell’infiltrazione criminale nella pubblica amministrazione.

Pertanto l’Avvocatura ritiene che la disposizione di cui alla cd. Legge Severino (art. 15, comma 1), in materia di incandidabilità, che equipara la sentenza prevista dall’art. 444, comma 2, c.p.p. alle sentenze di condanna, stante appunto la natura non penale della predetta legge, non produca più gli effetti. Infine, e solo per inciso, la sentenza di patteggiamento non avrà più efficacia né potrà essere utilizzata ai fini di prova nei giudizi civili, disciplinari, tributari o amministrativi, compreso il giudizio per l’accertamento della responsabilità contabile.

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