Mentre il Garante della Privacy ha dato il nulla osta per i controlli fiscali sui conti bancari dei cittadini, la politica non riesce a sfornare una riforma vera e propria in tema di tasse. Nel frattempo decine di incombenze e norme farraginose e spesso in contraddizione gravano sui contribuenti sempre più confusi e disillusi. Dopo due anni di pandemia che hanno impoverito milioni di italiani.
Roma – Che fine ha fatto la riforma del Fisco? Al momento pare sia stata messa a mollo. Dunque si continua con decine se non centinaia di riferimenti normativi che continuano a confondere il cittadino, mentre si attendono nuove leggi in grado di aiutare e semplificare le incombenze dei contribuenti in materia di tasse. Al momento è il solito caos, basta addentrarci nelle pastoie degli adempimenti per rendersene conto.
Il legislatore ha esonerato, dalla dichiarazione Iva, alcune categorie per agevolare i contribuenti minimi o forfettari. La dichiarazione annuale dell’imposta sul valore aggiunto, come è risaputo, deve essere presentata in linea generale da tutti i cittadini titolari di partita Iva che esercitano un’attività di impresa, arte o professione ma, relativamente all’anno di imposta 2021, sono esonerati alcuni soggetti.
In particolare chi ha registrato esclusivamente operazioni esenti di cui all’art. 10 Dpr 633/72 o coloro che essendosi avvalsi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e di registrazione (ai sensi dell’art 36 bis) abbiano effettuato soltanto operazioni esenti. L’esonero, però, non si applica se il contribuente che normalmente esegue operazioni esenti, ne effettua alcune imponibili anche se riferite ad attività gestite con contabilità separata.
Tra gli esclusi dall’esonero c’è chi ha effettuato operazioni intracomunitarie. E’ obbligato all’osservanza della normativa ordinaria anche chi deve procedere alla rettifica della detrazione Iva (art. 19-bis2), oppure ha effettuato acquisti per i quali in base a specifiche disposizioni l’imposta è dovuta da parte del cessionario (come per acquisti di oro, argento puro, rottami ecc.). Possono avvalersi, invece, dell’esonero i contribuenti in regime forfettario, ma solo se persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti e professioni.
L’agevolazione spetta anche per i contribuenti che si sono avvalsi del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, così come per i produttori agricoli esonerati dagli adempimenti perché con volume di affari inferiore a 7000 euro, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti agricoli e ittici compresi nella prima parte dell’allegata tabella A del Dpr 633/72.
Inoltre possono godere della “dispensa” gli esercenti attività di organizzazione di giochi, di intrattenimenti ed altre attività indicate nella tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, esonerati dagli adempimenti IVA ai sensi dell’art. 74, sesto comma, che non hanno optato per l’applicazione dell’IVA nei modi ordinari, nonché le imprese individuali che abbiano dato in affitto l’unica azienda e non esercitino altre attività rilevanti agli effetti dell’IVA.
Godono dell’esenzione anche i soggetti passivi d’imposta non residenti (art. 44, comma 3, secondo periodo del decreto-legge n. 331 del 1993) qualora abbiano effettuato nell’anno d’imposta solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell’imposta.
Rientrano nell’esenzione pure gli Enti non commerciali, le società sportive che hanno esercitato l’opzione per l’applicazione delle disposizioni recate dalla legge 398/91, esonerati dagli adempimenti IVA per tutti i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali.
Soggetti esenti sono anche i domiciliati o residenti fuori dall’UE, non identificati in ambito comunitario, che si sono identificati ai fini dell’IVA nel territorio dello Stato con le modalità previste dall’art. 74-quinquies per l’assolvimento degli adempimenti relativi ai servizi di telecomunicazione, di tele radio diffusione ed elettronici resi a committenti, non soggetti passivi d’imposta, domiciliati o residenti in Italia o in altro Stato membro.
Sono esclusi dalla presentazione della dichiarazione Iva 2022, i raccoglitori occasionali di prodotti selvatici non legnosi di cui alla classe ATECO 02.30 e i raccoglitori occasionali di piante officinali spontanee ai sensi dell’art. 3 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 75, che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore ad euro 7.000.