ROMA – PRONTA LA DECONTRIBUZIONE PER LE AZIENDE DEL SUD: OCCHIO ALLE ESCLUSIONI

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare esplicativa n. 29/2020 per l'applicazione delle misure di riduzione fiscale sui redditi da lavoro dipendente e assimilato che hanno sostituito dal 2020 il vecchio Bonus Renzi. Altra invenzione poco fortunata.

RomaIl destino dell’Italia sembra sulla rampa di lancio ma attenzione a non fare scherzi per il Sud e l’intero Bel Paese. E’ arrivato il tempo della ricostruzione economica e valoriale. Ma pare che la decontribuzione per le aziende del Meridione, a causa dell’emergenza virale, verrà riconfermata fino al 2025 e poi progressivamente diventerà decrescente sino al 2029.

Un principio incastonato in uno degli articoli presenti nella bozza della “legge di bilancio 2021”, attualmente in discussione alla Camera ma ancora passibile di modifiche. L’approvazione della legge, lo ricordiamo, è prevista entro il 31 dicembre 2020. Attualmente, salvo modifiche, è stato prevista una sorta di clausola di salvezza: “…Per contenere gli effetti straordinari determinati dall’epidemia, almeno in aree con grave disagio socio-economico verrà applicato l’esonero del 30% dei contributi previdenziali per tutti i dipendenti, con attitudine lavorativa nelle aziende del Sud introdotto dal Decreto Agosto…”.

Legge di Bilancio: testo approvato alla Camera

Così resta confermato fino al 31 dicembre 2029, in misura pari al 30 per cento fino al 31 dicembre 2025 ed in misura pari al 20 per cento per gli anni 2026 e 2027, mentre si attesterà al 10 per cento per gli anni 2028 e 2029. Destinatarie dell’agevolazione saranno le aziende con sede di lavoro situata in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. L’agevolazione spetta in relazione a tutti i rapporti di lavoro subordinato ma soprattutto per le assunzioni che verranno effettuate in tutti i comparti produttivi, tranne quelli agricoli e del lavoro domestico.

L’agevolazione, è opportuno precisare, non si applica agli enti pubblici economici; agli istituti autonomi case popolari trasformati in enti pubblici economici; agli enti trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico per effetto di procedimenti di privatizzazione, nonché alle ex istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato.

Stessa limitazione alle aziende speciali costituite anche in consorzio, ai consorzi di bonifica, ai consorzi industriali, agli enti morali ed agli enti ecclesiastici. Altre particolarità dell’esonero della “decontribuzione” al Sud sono rappresentate dal fatto che l’agevolazione è riconosciuta solo previa autorizzazione della Commissione europea, nel rispetto delle condizioni del “Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”.

Si evidenzia, peraltro, che non sono oggetto di sgravio i premi e i contributi dovuti all’INAIL. Inoltre il periodo di fruizione dello sgravio può essere sospeso esclusivamente nei periodi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, con differimento temporale del periodo di godimento. Resta ferma, comunque, l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche ed il diritto alla fruizione dell’agevolazione, subordinato al possesso del documento unico di regolarità contributiva.

Non sono oggetto di sgravio i contributi Inail

Da tenere presente che l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una circolare di chiarimenti, la n. 29/2020, per l’applicazione delle misure di riduzione fiscale sui redditi da lavoro dipendente e assimilato che hanno sostituito dal 2020 il vecchio Bonus Renzi. Si tratta in sostanza di due misure leggermente diversificate nella modalità di calcolo che vanno applicate sulla base delle soglie di reddito, ma accomunate dall’obiettivo finale di riduzione del cuneo fiscale, introdotte dal DL 3-2020.

 

Ti potrebbe interessare anche —->>

SANTA CATERINA VILLARMOSA – APPALTI TRUCCATI. IN MANETTE SINDACO, ASSESSORI, DIRIGENTI E IMPRENDITORI

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Stampa