Al via il nuovo processo penale e civile

La riforma Cartabia su parte del sistema giudiziario è operativa da due giorni. Diverse le novità che limitano le lungaggini processuali e i tempi di prescrizione. Sono state introdotte anche diverse semplificazioni e una riduzione delle pratiche burocratiche lasciando ampio margine al processo telematico.

Roma – Pubblicati nella Gazzetta Ufficiale i decreti legislativi delle riforme del processo civile e penale, sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 243 del 17 ottobre 2022, serie generale. La riforma Cartabia lambisce i nodi della giustizia. Le principali novità, per il processo civile, riguardano la concentrazione della fase introduttiva e il ruolo della prima udienza.

La causa infatti dovrà arrivare alla prima udienza già definita nelle domande, eccezioni e prove, in modo da consentire al giudice di avere chiaro il thema probandum e decidendum, nonché la sostituzione dell’udienza di precisazione delle conclusioni con lo scambio di note scritte. Trascorreranno 90 giorni tra la prima udienza e quella volta all’assunzione della prova, la semplificazione della fase decisoria, con termini difensivi finali ridotti e calcolati a ritroso dalla finale rimessione della causa in decisione.

Per il processo penale viene confermata l’attuale disciplina, che prevede lo stop alla prescrizione dopo la sentenza di primo grado, sia in caso di condanna che di assoluzione. Inoltre si stabilisce una durata massima di due anni per i processi d’appello e di un anno per quelli di Cassazione. È prevista la possibilità di una ulteriore proroga di un anno in appello e di sei mesi in Cassazione per processi complessi relativi a reati gravi, come l’associazione a delinquere semplice, di tipo mafioso, traffico di stupefacenti, violenza sessuale, corruzione, concussione.

Decorsi tali termini, interviene l’improcedibilità. Sono esclusi i reati imprescrittibili, cioè quelli puniti con l’ergastolo. Viene anche prevista la digitalizzazione ed il processo penale telematico. In sostanza, si delega il Governo a rendere più efficiente e spedita la giustizia penale attraverso la digitalizzazione e le tecnologie informatiche, prevedendo tra l’altro che il deposito degli atti e le notifiche possano essere effettuate per via telematica, con notevole risparmio di tempo. Per le indagini preliminari e l’udienza preliminare si stabilisce che il pubblico ministero possa chiedere il rinvio a giudizio dell’indagato solo quando gli elementi acquisiti consentono una “ragionevole previsione di condanna”.

Si rimodulano anche i termini di durata massima delle indagini rispetto alla gravità del reato. Inoltre, alla scadenza del termine di durata massima delle indagini, fatte salve le esigenze specifiche di tutela del segreto investigativo, si prevede un meccanismo di discovery degli atti, a garanzia dell’indagato e della vittima, anche per evitare la prescrizione del reato. In linea con il principio costituzionale della presunzione di non colpevolezza, si prevede che la mera iscrizione del nominativo della persona nel registro delle notizie di reato non possa determinare effetti pregiudizievoli sul piano civile e amministrativo.

Si limita, inoltre, la previsione dell’udienza preliminare a reati di particolare gravità e, parallelamente, si estendono le ipotesi di citazione diretta a giudizio. Il giudice, in sostanza, dovrà pronunciare sentenza di non luogo a procedere quando gli elementi acquisiti non consentano una ragionevole previsione di condanna. In via generale vi è la possibilità, sia del pubblico ministero che dell’imputato, di presentare appello contro le sentenze di condanna e proscioglimento. L’inammissibilità dell’appello è prevista solo se addotti motivi generici.

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