Le nuove disposizioni affrontano aspetti di assoluta rilevanza per il processo penale ma la legge appare come un compromesso che, forse, non gioverà ai processi per reati rilevanti
Dopo essere stato approvato dal Senato con questione di fiducia il 20 febbraio (A.S. 1659), il disegno di legge di conversione del decreto legge 30 dicembre 2019 n. 161 è stato approvato anche dalla Camera dei Deputati il 27 febbraio (A.C. 2394), con 246 sì e 169 no. Il voto, su richiesta della Lega, è stato in forma segreta e ha portato alla conversione del dl 161/19 con un importante emendamento che ha accolto in toto le modifiche proposte dalla Commissione Giustizia del Senato.
Molti i punti importanti della nuova disposizione normativa, che sarà applicabile soltanto per i procedimenti penali iscritti dopo il 30 aprile 2020. In particolare, le nuove disposizioni affrontano degli aspetti di assoluta rilevanza per il processo penale, tra cui quelli che seguono:
- viene introdotto un requisito restrittivo per l’utilizzabilità del captatore informatico, ovvero dei c.d. trojan, nelle indagini penali. Non è più solo legata al titolo di reato e alla gravità dello stesso (si parla dei reati previsti dall’art. 266, comma 2 bis cpp, ovvero criminalità organizzata, terrorismo o reati gravi contro la PA), ma anche al fatto che sia effettivamente funzionale all’accertamento di suddette fattispecie;
- sempre in relazione al captatore informatico, viene disposto che siano usati soltanto programmi conformi ai requisiti tecnici stabiliti con decreto del Ministro della Giustizia e che le comunicazioni confluiscano poi negli impianti della Procura della Repubblica (vale a dire direttamente all’interno dei server) e non già nell’archivio digitale;
- la difesa ha diritto di chiedere una proroga di 10 giorni del termine di 15 giorni previsto in caso di giudizio immediato, per depositare l’elenco delle ulteriori registrazioni ritenute rilevanti rispetto a quelle indicate dal PM;
- al fine di evitare la libera circolazione extragiudiziaria delle intercettazioni, in caso di richiesta di misura cautelare, il PM non dovrà mai trasmettere al GIP i verbali delle intercettazioni “comunque conferiti nell’archivio di cui all’articolo 269”, dove pertanto dovranno sempre restare confinati, giacché il giudice avrà comunque facoltà di accedere a tale archivio;
- per lo stesso fine, viene ripristinato il segreto istruttorio dei verbali e delle registrazioni contenute nel registro delle intercettazioni, esclusi quelli già acquisiti al fascicolo, oltre a prevedere un divieto di pubblicazione di tutte le intercettazioni non acquisite;
- viene estesa l’utilizzabilità delle intercettazioni ambientali e telefoniche, purché i risultati siano rilevanti e indispensabili al fine dell’accertamento dei fatti di reato;
- il PM ha un obbligo di vigilanza sulla polizia giudiziaria che ascolta e stende il brogliaccio (ora formalmente utilizzabile al processo), così da evitare riferimenti diffamatori o lesivi di dati sensibili (salvo che siano utili per l’accertamento dei fatti).
Queste le principali novità che lasciano ampio spazio a dubbi e perplessità, ma che affrontano certamente un tema delicato che doveva essere considerato da tempo, anche per far fronte a problemi pratici attuali.