In attesa della riforma dell’Erario che tarda a venire alla luce, si parla ancora di rateizazzioni e tempi di pagamento per le cartelle di debito. Mentre il Paese non riparte ed i prezzi salgono alle stelle ogni giorno di più. La soglia di povertà aumenta in maniera esponenziale ma la politica sembra non accorgersene.
Roma – Con la conversione in legge del decreto aiuti (dl 50/22), arrivano novità in materia di rateazione delle cartelle di debito. Ogni carico avrà il suo piano di rate, se la richiesta interessa debiti che superano i 120 mila euro sarà necessario dare prova dell’oggettiva difficoltà. Si decadrà, invece, dal piano di rateazione se non si riusciranno a pagare 8 rate.
Le nuove istanze di dilazione non devono necessariamente riguardare la totalità dei carichi affidati all’agente della riscossione ma possono avere ad oggetto, separatamente, le singole partite iscritte a ruolo. Pertanto, la decadenza da uno dei piani di rientro non pregiudica la conservazione degli altri né la possibilità di chiedere una nuova rateazione per carichi diversi da quelli decaduti.
Il limite di debito, sempre riferito a ciascuna istanza, al di sotto del quale non occorre dimostrare lo stato di difficoltà del debitore, è comunque raddoppiato da 60 mila a 120 mila euro. La causa di decadenza dal piano passa da 5 a 8 rate non pagate. Inoltre, chi decade dalla rateazione non può in alcun caso dilazionare nuovamente il debito scaduto.
Queste sono le novità apportate nell’emendamento approvato in sede di conversione in legge del decreto Aiuti dalle commissioni Bilancio e Finanze della Camera. La parcellizzazione del debito da rateizzare è quindi possibile. Allo stato attuale, quando il debitore presenta domanda di dilazione, l’agente della riscossione verifica il totale del debito a ruolo e predispone il piano di rientro per l’intera somma. Non è ammessa, in linea di principio, la possibilità di dilazionare solo alcuni dei carichi scaduti.
Ugualmente, in presenza di una dilazione pregressa decaduta, se il debitore riceve una nuova cartella di pagamento e ne richiede la rateazione, lo stesso si vede rigettare la domanda, a meno che non provveda al saldo di tutto lo scaduto. Con l’emendamento, invece, si mira a consentire la proposizione di istanze autonome, con riferimento a ciascun carico o partita di ruolo.
Così, ad esempio, il limite di debito al di sotto del quale il debitore è libero di scegliere la durata del piano, senza dover allegare nulla, è previsto che sia raddoppiato, come detto, a 120 mila euro. Il nuovo tetto, però, deve essere confrontato con ciascuna istanza, senza dover necessariamente sommare la totalità dei carichi affidati. Pertanto se ci sono 4 carichi diversi da 100 mila euro ognuno, sarà possibile proporre 4 distinte istanze, avvalendosi per la totalità di queste dell’esonero dall’onere di documentare lo stato di difficoltà.
È opportuno sapere che le nuove regole si applicheranno solo a partire dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto Aiuti. Per raccordare il passaggio tra vecchia e nuova disciplina, si prevede che, con riferimento alle istanze già presentate, resti fermo il principio secondo cui, in caso di decadenza dalla rateazione, è sempre possibile dilazionare nuovamente il debito se si pagano integralmente le quote scadute.
In tale eventualità, la nuova istanza sarà gestita con le clausole sopra illustrate. Inoltre, la nuova condizione di decadenza è elevata da 5 a 8 rate non pagate. Insomma un maggiore respiro. È infatti precisato che il venir meno del beneficio del termine per uno dei piani di rientro non impedisce di chiedere la rateazione per partite diverse da quelle decadute.
Allo stesso tempo si prevede, però, che una volta decaduti da una dilazione, il debito residuo non possa mai più essere rateizzato. A legislazione vigente, invece, si è riammessi al piano di rientro decaduto versando per intero le rate pregresse. In definitiva con il correttivo approvato al Dl Aiuti la decadenza non travolge gli altri ruoli.