Il grande inganno delle compagnie aeree

Con Fontanarossa paralizzato dall’Etna, i voli vengono spostati a centinaia di chilometri di distanza con un semplice SMS e senza transfer.

Catania – C’è la cenere del vulcano che paralizza le piste di Fontanarossa, ci sono le famiglie ammassate nei terminal al gelo dell’aria condizionata assente o sotto il sole a quaranta gradi e, infine, c’è la finzione giuridica con cui alcune compagnie aeree stanno tentando di scaricare i costi dell’emergenza sulle spalle dei viaggiatori. Il copione è quasi sempre lo stesso: un SMS inviato a poche ore dalla partenza per avvisare il passeggero che il suo volo non partirà più da Catania, bensì da Palermo o da Trapani. Stesso orario, stesso codice di volo, ma con una differenza di oltre duecento chilometri da coprire a proprie spese e senza alcuna garanzia di assistenza.

Il paradosso si trasforma in trappola quando il viaggiatore, impossibilitato a raggiungere in tempo l’altro capo della Sicilia in assenza di navette dedicate o di fronte a tariffe di transfer privati schizzate a cifre stellari, protesta. La risposta del servizio clienti è spesso perentoria: l’aereo partirà comunque, e chi non si presenta all’imbarco viene registrato come no-show, perdendo ogni diritto al rimborso per rinuncia volontaria.

A svelare la manovra e a fare chiarezza sul piano del diritto dei consumatori è Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori, che attraverso un video diffuso sui propri canali social ha raccolto decine di segnalazioni da parte di utenti rimasti bloccati nell’isola. Emblematico il caso di un passeggero in partenza per Cagliari: avvisato da Ryanair tramite messaggio a sole quattro ore dal decollo che il volo avrebbe stilato la partenza da Palermo anziché da Catania, si è sentito negare qualsiasi navetta di trasferimento. Alle sue proteste, la risposta è stata lapidaria: senza presenza al desk di Palermo, il volo sarebbe stato considerato regolarmente eseguito.

“Vogliono far credere ai passeggeri che si tratti di una semplice modifica operativa – spiega Massimiliano Dona -. Ma questa versione contrasta nettamente con il Regolamento Comunitario CE 261/2004, secondo cui la cancellazione è la mancata effettuazione di un volo originariamente previsto. Il trasporto contrattualmente acquistato era da Catania; un Palermo-Cagliari non è materialmente quel trasporto. Siamo in presenza di una vera e propria cancellazione con contestuale riprotezione”.

@massimiliano.dona

Sapete qual è il grande inganno che stanno attuando le compagnie in seguito alla paralisi dell’aeroporto di Catania? L’ho capito leggendo tanti messaggi di persone alle quali le compagnie hanno comunicato che il loro volo partiva da un diverso aeroporto, non più da Catania, ma a volte Trapani a volte Palermo: leggete questa storia👇🏽 “Avevo un volo Catania-Cagliari con partenza alle 16:35 e mi stavo preparando per andare verso l’aeroporto di Catania quando alle 12:41 Ryanair mi manda un sms dove mi dice che hanno spostato il mio volo all’aeroporto di Palermo e che sarebbe stato allo stesso orario, ma non mi hanno assicurato alcun transfer! Alle mie proteste, mi hanno detto che se non fossi arrivato in tempo non avrebbero potuto assicurarmi nemmeno il rimborso del volo, perchè sarebbe regolarmente partito senza di me a bordo. Insomma mi hanno fatto credere che ero io a rinunciare al volo, senza contare che raggiungere il nuovo aeroporto di partenza era una missione praticamente impossibile!” 😰😰😰 Capite che furbi? Vogliono far credere ai passeggeri che si tratta di una semplice modifica operativa… Ma questa versione contrasta con il Reg. CE 261/2004, secondo cui la cancellazione è la «mancata effettuazione di un volo originariamente previsto». Qui il trasporto contrattualmente previsto era Catania–Cagliari; un Palermo–Cagliari (anche se con stesso numero e stesso orario) non è materialmente quel trasporto. Quindi siamo in presenza di una “cancellazione” con contestuale protezione presso un altro aeroporto, ma ciò significa che il passeggero ha diritto almeno al rimborso integrale del biglietto: la compagnia non potrebbe sostenere che «l’aereo è comunque partito»… Perchè è partito da un aeroporto diverso da quello oggetto della prenotazione!!! Cosa fare? Conservate gelosamente: lo screenshot dell’SMS delle 12:41 e la prova della prenotazione originaria con CTA 16:35 e qualsiasi comunicazione Ryanair. È una prova molto buona del fatto che non siamo davanti a un passeggero semplicemente “no-show”: è il vettore ad aver modificato poche ore prima un elemento essenziale del trasporto. #consumatori #etna #volo #catania

♬ audio originale – massimiliano dona 🛒

Il nodo centrale della speculazione sta proprio nel ribaltamento della responsabilità. Se la compagnia definisce lo spostamento di scalo come un mero “cambio di gate esteso”, attribuisce l’eventuale assenza del cliente a una sua libera scelta. Al contrario, la normativa europea stabilisce che, trattandosi di un volo cancellato nella sua tratta originaria, il passeggero ha il diritto fondamentale di rifiutare l’alternativa proposta – qualora sia irraggiungibile o antieconomica – e di esigere il rimborso integrale del biglietto.

Il quadro si complica ulteriormente nei casi in cui, dopo odissee interminabili e centinaia di euro spesi in trasporti di fortuna per raggiungere la nuova aerostazione nel cuore della notte, anche il volo riprotetto viene improvvisamente soppresso. Una condotta su cui le associazioni di tutela chiedono un intervento ispettivo urgente da parte dell’ENAC (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile) e dell’Antitrust per verificare la correttezza delle pratiche commerciali adottate durante l’emergenza.

Per tutelarsi di fronte a un eventuale contenzioso o alla richiesta di restituzione dell’importo speso, la raccomandazione degli esperti è quella di raccogliere e conservare ogni elemento di prova. Diventa fondamentale conservare lo screenshot del messaggio di notifica con l’orario di invio, la copia della prenotazione originale recante lo scalo di Catania (CTA) e le ricevute di qualsiasi spesa sostenuta. Prove documentali indispensabili per dimostrare che non si è trattato di una rinuncia del passeggero, ma dell’alterazione unilaterale di un elemento essenziale del contratto di trasporto.