Dal 1° luglio operativa la legge a prima firma Brambilla: pene più severe, divieto di catena per i cani e riconoscimento degli animali come “esseri senzienti”.
Dal 1° luglio 2025 è entrata in vigore la riforma del Titolo IX-bis del Codice penale sui reati contro gli animali, una normativa attesa da oltre 25 anni che introduce pene più severe e un cambio di paradigma culturale: gli animali vengono riconosciuti come individui con diritti da tutelare, non più come semplici oggetti.
Il percorso parlamentare
Il disegno di legge, che ha come prima firmataria la deputata Michela Vittoria Brambilla di Noi Moderati insieme ad altri parlamentari, è stato approvato definitivamente dal Senato il 29 maggio 2025. Il testo era già stato approvato dalla Camera lo scorso novembre e non ha subito modifiche al Senato. Per questo motivo, pur essendo chiamata “legge Brambilla” dai media, si tratta di una proposta parlamentare collettiva che ha visto il contributo di più forze politiche.

Le nuove pene: da simboliche a effettive
La riforma introduce sanzioni molto più severe rispetto al passato. Per l’uccisione di animali, l’articolo 544-bis ora prevede la reclusione da sei mesi a tre anni e multa da 5.000 a 30.000 euro, mentre chi uccide un animale può essere incarcerato fino a quattro anni e deve pagare una multa fino a 60.000 euro se il fatto è commesso con sevizie.
Per il maltrattamento, si rischiano fino a 2 anni di reclusione e non sono più previste sanzioni pecuniarie alternative. Un cambiamento sostanziale che elimina la possibilità di “cavarsela” solo con una multa.
Le pene superiori ai 3 anni impediscono l’applicazione della sospensione condizionale della pena, rendendo effettivo il deterrente carcerario.
Divieti e nuove tutele
Tra le novità più significative figura il divieto assoluto di tenere i cani alla catena, con sanzioni che vanno dai 500 ai 5.000 euro per i trasgressori. La riforma vieta inoltre l’abbattimento degli animali coinvolti nei procedimenti giudiziari, che dovranno rimanere sotto custodia fino alla conclusione del processo.
Sono state introdotte anche aggravanti specifiche che prevedono l’aumento delle pene fino a un terzo quando i reati vengono commessi alla presenza di minori, coinvolgono più animali o vengono diffusi attraverso strumenti telematici.
Reati specifici e sanzioni
La legge disciplina diversi ambiti con pene graduate secondo la gravità dei comportamenti. Gli spettacoli con sevizie vengono puniti con la reclusione da quattro mesi a due anni e multa da 15.000 a 30.000 euro. Per i combattimenti clandestini le sanzioni sono particolarmente severe: chi li organizza rischia fino a quattro anni di carcere e 160.000 euro di multa, mentre anche la semplice partecipazione come spettatore può costare fino a due anni di reclusione e 30.000 euro di sanzione. Il traffico di cuccioli è punito con la reclusione da quattro a diciotto mesi e multa da 6.000 a 30.000 euro. Il maltrattamento di animali altrui diventa perseguibile d’ufficio e prevede la reclusione da uno a quattro anni.

La legge chiarisce le modalità di denuncia: chiunque può segnalare maltrattamenti ai Carabinieri Forestali (1515), alla Polizia Locale, alle ASL veterinarie o direttamente alla Procura. Servono testimonianze scritte, foto o video e indicazioni precise di tempo, luogo e modalità dei fatti.
Per la legge italiana gli animali non saranno più considerabili cose, rappresentando un cambio di paradigma che allinea l’Italia agli standard europei più avanzati in materia di tutela animale. La riforma introduce anche l’applicabilità delle misure di prevenzione del Codice Antimafia per chi si dedica a combattimenti o traffico illegale.

Con questa normativa, l’Italia fa un significativo passo avanti nella protezione degli animali, trasformando quello che fino a ieri erano spesso reati “simbolici” in fattispecie penali con conseguenze concrete e deterrenti efficaci.
Nonostante l’approvazione, secondo l’associazione LAV la legge rappresenta solo un parziale passo in avanti. Le associazioni lamentano che la normativa riguardi solo gli animali da affezione, escludendo la fauna selvatica e il fatto che alcune pene rimangano ancora inadeguate rispetto alla gravità dei reati.