Consulta: illegittimo imporre la conoscenza dell’italiano agli stranieri se disabili

Per la Corte occorre tenere conto della condizione di chi, per determinate menomazioni, versa in una situazione oggettivamente diversa.

Roma – È costituzionalmente illegittima la norma che impone la prova della conoscenza della lingua italiana a tutti gli stranieri, nella parte in cui non esclude dai suoi destinatari le persone che siano oggettivamente impedite ad apprenderla. Lo afferma la Corte Costituzionale nella sentenza depositata nei giorni scosi con la quale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 9.1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 “nella parte in cui non esonera dalla prova della conoscenza della lingua italiana il richiedente (la cittadinanza) affetto da gravi limitazioni alla capacità di apprendimento linguistico derivanti dall’età, da patologie o da disabilità, attestate mediante certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica”.

Secondo la Corte “è violato anzitutto, il principio di eguaglianza formale per trattamento uguale, ingiustificato e irragionevole, di situazioni diverse. Infatti, con l’imposizione generalizzata del requisito linguistico, il legislatore non ha tenuto conto della condizione di coloro che, in ragione di determinate menomazioni, versano in situazione oggettivamente diversa dalla generalità dei richiedenti la cittadinanza”. Ancora, “la disciplina uniforme dettata dall’art. 9.1 offende il principio di eguaglianza nella sua declinazione sostanziale perché frappone, anzi che rimuovere, un ostacolo all’acquisto dello status di cittadino per tale specifica categoria di persone vulnerabili e dà luogo ad una loro discriminazione indiretta”.

Infine, la Consulta ha ritenuto che “la norma sia irragionevole perché contraria al principio ‘ad impossibilia nemo tenetur’: il requisito della prova della conoscenza della lingua a livello intermedio si rivela, infatti, una condizione inesigibile per quegli stranieri che siano oggettivamente impediti ad apprenderla in ragione di una disabilità”. 

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