Tutti i decreti sulla sanità animale: dall’anagrafe alle norme su quelli esotici

Le novità legislative che recepiscono il Regolamento europeo del 2016: integrazioni e adeguamenti sostanziali al mutato scenario italiano.

Roma – Sono moltissime le novità normative che ruotano attorno al mondo animale. Dalle pene più aspre per chi li abbandona o li maltratta, fino alle disposizioni nazionali sulla sanità animale che recepiscono la legge europea (Regolamento 429 del 2016). Da febbraio sono entrate in vigore le modifiche ai tre decreti legislativi che, dal 2022, applicano la legge Ue all’ordinamento nazionale. Correttivi formali, integrazioni e adeguamenti sostanziali al mutato scenario italiano. Si va dalla gestione dell’Anagrafe degli animali ai controlli degli animali esotici e di quelli classificati come più pericolosi.

Il pacchetto di adeguamento al Regolamento Ue compendia – in tre diversi decreti legislativi – le nuove norme in materia di sanità animale dettate dall’Unione Europea, riguardo alla classificazione delle malattie, l’identificazione precoce, la notifica e la comunicazione delle stesse, la sorveglianza, i programmi di eradicazione e lo status di indennità da malattia, le misure di controllo, anche in emergenza, i movimenti e la tracciabilità degli animali, nonché l’attribuzione delle responsabilità in materia di sanità animale

Le modifiche introdotte al decreto 134 portano rilevanti novità in merito alla gestione del Sistema Informativo Nazionale per l’Anagrafe degli Animali (SINAC). In particolare, viene introdotto l’obbligo tassativo di comunicare tempestivamente qualsiasi variazione nei dati già registrati.  Ecco che i proprietari, detentori e operatori del settore sono quindi chiamati a un maggiore senso di responsabilità, essendo tenuti ad aggiornare il database entro i termini previsti. Il mancato rispetto di tali obblighi – è la norma – comporterà l’applicazione di sanzioni amministrative significative, che possono variare da 50 a 500 euro per ogni animale di cui i dati non risultino corretti o aggiornati.

C’è poi il decreto 135 (Decreto Esotici e Selvatici). Il testo approvato introduce importanti modifiche volte a perfezionare le definizioni tecniche e a rafforzare i controlli autorizzativi e ispettivi, con particolare attenzione alle aree protette e alle mostre faunistiche permanenti che ospitano specie classificate come “pericolose”. Le nuove disposizioni mirano a garantire maggiore chiarezza normativa e una gestione più sicura di queste aree e delle specie coinvolte. I circhi, le mostre faunistiche e viaggianti aperte per il pubblico potranno detenere fino al termine della loro vita gli animali di specie “pericolose“, mentre il divieto di acquisirne è scattato con l’entrata in vigore del decreto interministeriale che ha elencato le specie considerate “pericolose per la salute, l’incolumità pubblica o per la biodiversità“. Troveranno applicazione anche nei giardini zoologico, misure di biosicurezza, di contrasto alle malattie infettive e di tutela del benessere animale. Precisato, infine, il decorso terapeutico degli animali sequestrati bisognosi di cure prima del trasferimento nei Centri di recupero.

E ancora, il decreto 136 (Decreto Prevenzione). Un provvedimento più revisionato, con modifiche che attengono alla governance del sistema di prevenzione e alle azioni di contrasto delle malattie animali trasmissibili. Si modifica la composizione del Centro Nazionale di Lotta e Emergenza nel contrasto alle malattie animali e nello specifico quella di una sua importante articolazione: l’Unità Centrale di Crisi. Adeguata anche la composizione del GOE (Gruppo Operativo Emergenze). Rafforzate le comunicazioni di sospetto e introdotto un un compito aggiuntivo di tipo funzionale per le aziende sanitarie locali, quello di “assicurare che sia garantito un tempestivo e costante scambio di informazioni inerenti ai sospetti e ai casi confermati di malattie trasmissibili dall’uomo agli animali e dagli animali all’uomo tra i servizi e le strutture competenti della propria organizzazione”.

I piani nazionali di sorveglianza per le malattie elencate non vengono più circoscritti alle sole malattie di categoria D e E. Si interviene anche sulle misure di controllo delle malattie A, B, C, vengono integrati con la previsione di includere anche gli animali selvatici e non più solo gli animali detenuti terrestri e acquatici. Si tratta di modifiche necessarie a integrare i riferimenti agli animali selvatici presenti nel quadro legislativo europeo di sanità animale.

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