La Corte d’Assise d’Appello di Catanzaro ribalta la sentenza di primo grado per Giuseppe Pio De Fazio, il 20enne alla guida. Accolta la tesi della difesa: “Non voleva uccidere, era distratto dallo smartphone”.
Catanzaro – La Corte d’Assise d’Appello di Catanzaro ha ridotto da 18 a 4 anni di reclusione la condanna di Giuseppe Pio De Fazio, il 20enne che il 23 marzo 2022, in località Cantorato a Crotone, investì con il suo furgone la piccola Taisiia Martseniuk, una bambina ucraina di 5 anni morta sul colpo, ferendo gravemente Francesco Pio Macrì, 17enne che la portava sulle spalle. Il reato, originariamente contestato come omicidio volontario e lesioni personali, è stato derubricato in omicidio stradale colposo, segnando una svolta nel processo.
La sentenza di primo grado
Il Gup di Crotone, nell’ottobre 2023, aveva condannato De Fazio a 18 anni con rito abbreviato, accogliendo la tesi della Procura: l’imputato avrebbe agito con l’intento di colpire Macrì, mosso da gelosia per la relazione del giovane con una ragazza ucraina di cui De Fazio si era invaghito. Taisiia, arrivata a Crotone con i genitori in fuga dalla guerra in Ucraina, si trovava casualmente con il gruppo di pedoni investito, perdendo la vita in quello che l’accusa aveva descritto come un gesto deliberato e vendicativo.
L’appello e la nuova tesi
In appello, i difensori di De Fazio, gli avvocati Aldo Truncé e Salvatore Iannone, hanno ottenuto la riapertura dell’istruttoria dibattimentale, contestando la volontarietà dell’atto. Secondo la loro ricostruzione, l’incidente sarebbe stato causato da una distrazione: De Fazio, al momento dell’impatto, sarebbe stato intento a usare il suo smartphone, chattando e inviando foto sui social, perdendo il controllo del mezzo. Una versione che ha convinto la Corte a riqualificare il reato, escludendo l’intenzionalità.
Anche il Procuratore generale Alba Sammarco aveva chiesto una derubricazione a omicidio stradale colposo, proponendo però una pena di 10 anni, più severa rispetto ai 4 anni poi inflitti. La Corte ha optato per una condanna più mite, riconoscendo la colpa ma non la volontà di uccidere, in linea con l’articolo 589-bis del codice penale sull’omicidio stradale.