IL LODO CONTE BIS E’ LEGGE MA FUNZIONERA’?

Di Napoli:”… Non si risolvono i problemi intervenendo sui termini di prescrizione se prima non si velocizzano i processi…”. Su questo versante è ancora buio fitto. A chi conviene?

La prescrizione ha le ore contate. Il Consiglio dei Ministri ha infatti approvato il disegno di legge sulla riforma del processo penale, compreso il cosiddetto “Lodo Conte Bis” che riguarda appunto la prescrizione. “…Non si risolvono i problemi intervenendo sui termini di prescrizione – ha detto l’avvocato Silvestro di Napoli durante il primo vertice antimafia della Lomellina se prima non si velocizzano i processi. La prescrizione serve a garantire ai cittadini lo svolgimento e la conclusione di un processo nei tempi previsti. Dà sicurezza…”. Già nel 2012, con la riforma delle circoscrizioni giurisdizionali e la soppressione di numerosissimi tribunali in tutta Italia i cittadini, ma anche avvocati e magistrati, lamentarono un allontanamento della giustizia dal cittadino. I tribunali sono a corto di personale e, proprio con la soppressione e l’accorpamento di più fori, le pile di atti sul banco dei magistrati hanno cominciato a salire vertiginosamente. Con l’eliminazione della prescrizione il numero di procedimenti da smaltire sarebbe ingestibile.

Va precisato quindi che il dibattito sulla riforma della geografia giudiziaria in realtà non si è mai sopito, ci sono ancora disegni di legge e diversi dibattiti in Parlamento. I tribunali soppressi, in primis quelli Alba, Bassano del Grappa, Pinerolo, Vigevano, Chiavari, Lucera, Sanremo e Rossano, non si sono mai arresi e continuano le iniziative che hanno lo scopo di riaprire almeno otto dei tribunali soppressi da quella riforma. Nel 2017, per esempio, Mistretta, piccolo comune in provincia di Messina, l’amministrazione comunale, insieme al “Comitato per il referendum sulla geografia giudiziaria del coordinamento unitario per il tribunale di Nicosia” aveva promosso un ricorso alla Corte di Strasburgo contro lo Stato Italiano per la violazione degli articoli 13 e 14 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Ad oggi, però, non è stato riaperto alcun tribunale.

Tornando alla prescrizione, per il Cdm quindi, la prescrizione – che è quell’istituto giuridico che rende non più perseguibile un delitto dopo il passaggio di un certo periodo di tempo da quando è stato commesso, più o meno un numero di anni pari alla pena massima prevista per quel reato – si blocca dopo la sentenza di primo grado. Come tutti sanno, tutti i reati possono finire in prescrizione, tranne quelli che prevedono l’ergastolo. La prescrizione esiste in quasi tutti i paesi dotati di diritto continentale, dove vige la cosiddetta Civil law, basata sulla dottrina giuridica e sul sistema dei codici, l’insieme di norme e leggi. Alla base, appunto, c’è il “diritto scritto”, ed è la legge che guida le decisioni della magistratura. Nei paesi anglosassoni, invece, vige la cosiddetta “common law” che si basa sulle consuetudini. Il caso concreto è il punto di riferimento, e le sentenze hanno natura vincolante per quanto riguarda i futuri casi a venire.

In Italia, l’istituzione della prescrizione è nata sia per garantire, o forse dettare, una tempistica nello svolgimento dei processi, che dovrebbero così arrivare alla sentenza di terzo grado prima della scadenza dei termini di prescrizione, sia per evitare che si determini un dispendio di energie e risorse sproporzionato per un fatto che si è verificato nel passato, ormai troppo passato.

Come funziona all’estero? In Francia, in Spagna e in Germania la prescrizione “scatta” solo se il processo viene di fatto abbandonato, quando cioè i magistrati non ritengono più utile o necessario proseguire con l’attività giuridica. In Francia, poi, il conteggio della prescrizione si ferma ad ogni atto processuale, che sia un interrogatorio, un’udienza e persino l’esame di un documento. Germania e Spagna si somigliano e applicano la sospensione automatica della prescrizione per tutta la durata del processo. In America, invece, i processi più complessi arrivano a conclusione in massimo 18 mesi per il primo grado, l’appello si conclude con un altro anno e, nel giro di due-tre anni, si esauriscono i primi due gradi di giudizio.

Anche se l’Italia, quindi, ha un sistema giuridico simile a quello di quasi tutto il mondo, sulla prescrizione si distingue, in negativo. Tre anni fa, per esempio, la Commissione Europea scriveva che «l’istituto della prescrizione ostacola la lotta alla corruzione» perché «incentiva tattiche dilatorie da parte degli avvocati», suggerendo di seguire quanto consigliato dal Greco, l’organizzazione anticorruzione del Consiglio d’Europa, ovvero di sospendere «i termini di prescrizione dopo una condanna di primo grado», come appena approvato dal CdM.

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