I requisiti per avere il Bonus Natale: la circolare dell’Agenzia delle Entrate

A chi spetta e come richiederlo: l’importo pari a 100 euro arriverà con la Tredicesima. Prima casa fuori dai requisiti di reddito.

Roma – Sono tre i requisiti necessari per ottenere il bonus Natale da 100 euro: avere nel 2024 un reddito complessivo non superiore a 28mila euro; avere sia il coniuge sia (almeno) un figlio fiscalmente a carico e avere “capienza fiscale”, ovvero un’imposta lorda sui redditi di lavoro dipendente di importo superiore a quello della detrazione per lavoro dipendente (art. 13 comma 1 del Tuir). L’Agenzia delle Entrate, nella circolare sul bonus inserito nel dl Omnibus, spiega in particolare che, al calcolo dei 28mila euro, “non concorre il reddito dell’abitazione principale e delle relative pertinenze”.

Quanto invece al secondo requisito, il documento precisa che occorre avere il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, e almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato, entrambi (coniuge e figlio) fiscalmente a carico. In presenza di un nucleo familiare monogenitoriale, il bonus è riconosciuto al dipendente con almeno un figlio fiscalmente a carico. Il nucleo monogenitoriale sussiste qualora, alternativamente: l’altro genitore è deceduto; l’altro genitore non ha riconosciuto il figlio nato fuori del matrimonio; il figlio è stato adottato da un solo genitore (destinatario del bonus) oppure è stato affidato o affiliato a un solo genitore (destinatario del bonus).

In queste ultime tre ipotesi – integranti fattispecie di nucleo familiare cosiddetta monogenitoriale -, ferma restando la sussistenza degli altri requisiti previsti dalla norma in capo al lavoratore richiedente, il bonus spetta all’unico genitore non coniugato o, se coniugato, successivamente separatosi legalmente ed effettivamente. Diversamente, nelle ipotesi in cui il figlio fiscalmente a carico abbia due genitori che lo abbiano riconosciuto, l’indennità non spetta: al lavoratore dipendente che vive con il figlio a carico e convive con l’altro genitore in un rapporto affettivo stabile dichiarato all’anagrafe comunale; al lavoratore dipendente che vive con il figlio a carico e convive con l’altro genitore senza alcuna formalizzazione all’anagrafe comunale; al lavoratore dipendente che vive insieme al figlio a carico da solo o con una terza persona (in un rapporto affettivo dichiarato o meno all’anagrafe comunale) ed è separato dall’altro genitore.

In tali ipotesi, si precisa, il bonus non spetta poiché il convivente non può essere considerato un coniuge fiscalmente a carico, né la famiglia può definirsi monogenitoriale, in quanto il figlio a carico è stato riconosciuto da entrambi i genitori. L’importo del bonus Natale dovrà essere parametrato ai giorni di lavoro, mentre non cambierà in base al tipo di contratto – se ad esempio si tratta di un tempo determinato o indeterminato – o all’articolazione dell’orario di lavoro, nel caso per esempio di un part-time. Il dipendente è tenuto a comunicare – tramite autocertificazione – di possedere i requisiti di reddito (28mila euro) e familiari previsti dalla norma. Il sostituto d’imposta potrà recuperare le somme sotto forma di credito da utilizzare in compensazione.

Il lavoratore dipendente deve presentare al datore di lavoro una richiesta scritta in cui dichiara di averne diritto, indicando il codice fiscale del coniuge e dei figli fiscalmente a carico (o dei soli figli in caso di nucleo familiare monogenitoriale). Nel calcolo del reddito complessivo da utilizzare per la determinazione del bonus Natale si tiene conto anche dei redditi assoggettati a cedolare secca, dei redditi assoggettati a imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario per gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni, della quota di agevolazione ACE e delle somme elargite dai clienti ai lavoratori del settore privato, impiegati nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande a titolo di liberalità (c.d. mance), assoggettate a imposta sostitutiva. La circolare chiarisce anche che al calcolo del limite di reddito dei 28mila euro non concorre l’abitazione principale.

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