“Farneticanti elucubrazioni”: due parole, due anni di guerra legale

Una frase in una memoria difensiva, una denuncia penale, ricorsi fino in Cassazione e un esposto disciplinare. La storia del caso che ha diviso il foro etneo.

Catania – Tutto comincia con una giovane donna e un barcone. Sarah Ben Daoud nasce a Catania il 2 maggio 2003 da genitori tunisini, cresce a Catania, poi il padre la porta in Tunisia. Anni dopo, ormai maggiorenne, rientra in Italia via mare, senza documenti. La Questura di Trapani, che l’ha intercettata sull’isola di Pantelleria nell’agosto 2023, emette nei suoi confronti un decreto di respingimento alla frontiera. Sarah si rivolge all’avvocato Giuseppe Lipera, penalista catanese di lungo corso, che impugna il provvedimento davanti al giudice di pace di Catania. Il giudice si dichiara territorialmente incompetente. Lipera ricorre in appello al tribunale.

Fin qui, una vicenda giudiziaria come molte altre nel panorama delle controversie legate all’immigrazione. Ma è a questo punto che la storia prende una piega del tutto inattesa, trasformandosi in una disputa che avrebbe attraversato ogni grado di giudizio e occupato per oltre due anni le cronache del foro etneo.

Nella memoria di costituzione depositata il 15 gennaio 2024, l’avvocato dello Stato Angelo Francesco Nicotra, intervenuto a difesa del Ministero dell’Interno e della Questura di Trapani, usa una frase che diventa la miccia di tutto ciò che seguirà. Trattando della questione della cittadinanza della ragazza, scrive che è opportuno sgomberare subito il campo dalle argomentazioni difensive avversarie, definendole “farneticanti elucubrazioni dal valore più politico che giuridico”.

Il 19 febbraio 2024, terminata l’udienza, Lipera presenta denuncia per diffamazione aggravata contro Nicotra alla stazione dei carabinieri di Piazza Verga. La denuncia viene inviata via pec a una platea sorprendentemente ampia di destinatari: il Comandante provinciale dei carabinieri, il Presidente dell’Ordine degli Avvocati, il Presidente della Camera Penale, il vertice dell’Avvocatura distrettuale e il Ministro della Giustizia Carlo Nordio, sebbene il suo dicastero non avesse alcun ruolo nella causa civile in corso.

La Procura di Catania archivia la querela già il 19 marzo, ritenendo che la frase contestata, letta nel suo contesto, configuri una critica al ragionamento giuridico e non un attacco personale. Lipera si oppone all’archiviazione davanti al Gip. Nel frattempo chiede anche la ricusazione del giudice civile Cupri, reo a suo dire di non aver immediatamente cancellato la frase dagli atti. Il 7 giugno 2024, il Gip conferma l’archiviazione definitiva, sottolineando che la portata offensiva di uno scritto vada valutata nel contesto complessivo e che l’espressione usata da Nicotra fosse funzionale a confutare un argomento difensivo avversario. Il Gip aggiunge che l’eccessiva esposizione mediatica data alla vicenda da parte di Lipera potrebbe a sua volta formare oggetto di autonome iniziative giudiziarie.

Lipera ricorre in Cassazione contro il provvedimento di archiviazione, definendolo “abnorme”. La Suprema Corte, con ordinanza del 18 dicembre 2024, dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente alle spese processuali oltre a tremila euro a favore della cassa delle ammende. Di questa decisione, Lipera dà nuovamente notizia alla stampa, commentando che da quel momento gli avvocati sarebbero autorizzati a considerare “farneticanti elucubrazioni” le tesi degli avversari, di fatto rivendicando, a modo suo, una sorta di vittoria morale nella sconfitta processuale.

L’avvocato Lipera

Sul fronte civile, il giudice Cupri, la cui ricusazione era stata rigettata dal Tribunale nel giugno 2024, pronuncia a gennaio 2025 la sentenza che dichiara inammissibile il ricorso in appello di Sarah Ben Daoud e rigetta ancora una volta l’istanza di cancellazione della frase. Il tribunale ribadisce che le espressioni contestate “non risultano dettate da un intento dispregiativo nei confronti della controparte, conservando un rapporto con la materia controversa”. Lipera porta anche questa decisione in Cassazione, la quale con ordinanza del 2026 rigetta o dichiara inammissibile il ricorso su ogni punto.

È a questo punto, con tutti i procedimenti giudiziari ormai definitivamente conclusi in favore di Nicotra, che l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania compie il passo successivo. Il 19 marzo 2026 l’Avvocato dello Stato Nicotra e l’Avvocato Distrettuale Angela Palazzo firmano una segnalazione disciplinare all’Ordine degli Avvocati di Catania nei confronti di Lipera. Il documento richiama i principi del Codice deontologico forense in materia di rapporti con la stampa, di correttezza verso i colleghi e di continenza negli atti difensivi, citando anche una nota dell’Osservatorio Deontologia dell’Unione delle Camere Penali che ricorda come il difensore debba valutare con estrema cautela ogni comunicazione mediatica, evitando che la propria esposizione pubblica possa assumere carattere autopromozionale.

Lipera risponde il 20 aprile 2026 con un proprio esposto al Consiglio Distrettuale di Disciplina, indirizzato anche stavolta a una vasta platea che comprende nuovamente il Ministro della Giustizia. Nel documento, 6 pagine fitte di argomenti, il legale ricostruisce la vicenda dalla propria prospettiva, rivendicando di aver agito esclusivamente per tutelare la dignità della professione forense, nega qualsiasi finalità mediatica o autopromozionale e accusa a sua volta Nicotra di aver travalicato ogni limite di continenza espressiva. Conclude chiedendo l’archiviazione dell’esposto e riservandosi ogni azione futura nei confronti dell’Avvocato dello Stato.

La parola passa ora al Consiglio Distrettuale di Disciplina. Ciò che i giudici, i Pm e la Cassazione hanno già valutato sotto il profilo penale e civile, concludendo uniformemente che la frase di Nicotra non costituiva un illecito, dovrà ora essere esaminato sotto la lente della deontologia professionale, ma stavolta con i riflettori puntati soprattutto sul comportamento processuale e mediatico di entrambi i contendenti.

La vicenda di Sarah Ben Daoud, nel frattempo, si è conclusa nei tribunali. La ragazza nata a Catania da una famiglia tunisina, cresciuta tra due sponde del Mediterraneo, ha visto rigettarsi ogni ricorso. La sua storia, però, ha innescato una disputa legale che va ben oltre il suo caso e che pone più di una domanda. non banali: dove finisce la legittima difesa di un cliente e dove inizia la ricerca di visibilità? Quando la critica giuridica è critica e quando diventa offesa?

Sono domande a cui non esiste una risposta facile. Ma il fatto che si stia ancora cercando di rispondervi, due anni e mezzo dopo quella memoria depositata il 15 gennaio 2024, dice molto sulla profondità delle ferite che due parole e il modo in cui sono state usate e percepite possono lasciare all’interno di una comunità professionale.