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Consulta: inammissibile l’esenzione Ici per gli immobili ecclesiastici a uso misto

Lo ha stabilito la Corte Costituzionale con la sentenza relativa alla questione di legittimità sollevata dalla Corte di giustizia tributaria.

Roma – È inammissibile la questione sull’esenzione dell’Ici per gli immobili ecclesiastici a ‘uso misto’ in parte religioso e in parte commerciale. Lo ha stabilito la Corte Costituzionale con la sentenza numero 20, dichiarando inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo numero 504 del 1992 sollevata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, nella parte in cui “riferendosi ad immobile esclusivamente utilizzato per finalità religiose non consentirebbe lo scorporo delle superfici adibite ad attività diverse”.

La norma censurata violerebbe l’articolo 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all’articolo 7, terzo comma, dell’Accordo firmato il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense sottoscritto l’11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n. 121, il quale escluderebbe “ogni imposizione tributaria per le attività religiose degli enti ecclesiastici”. A sollevare il caso in sede di Corte Costituzionale un giudice chiamato a giudicare, in sede di rinvio per una controversia tra il Comune di Novara e il locale Seminario vescovile, relativa all’imposta comunale sugli immobili (Ici) su un fabbricato di proprietà dell’ente ecclesiastico (stabile di circa dodicimila metri quadrati).

Immobili ecclesiastici

Immobile che, originariamente destinato in esclusiva alla formazione del clero, successivamente è stato in parte adibito a liceo classico parificato (per circa seicento metri quadrati) e in parte dato in locazione a due società (per complessivi novecento metri quadrati circa).Il Comune di Novara ha ripreso a tassazione l’Ici per l’intero immobile, catastalmente unitario, compresa la porzione destinata alla preparazione sacerdotale, con avvisi di accertamento per gli anni dal 2005 al 2011.

Questi avvisi, però, impugnati dal Seminario vescovile, sono stati annullati con due sentenze della Commissione tributaria provinciale di Novara, che ha limitato il recupero alla porzione locata; l’appello del Comune è stato accolto con due sentenze della Commissione tributaria regionale di Torino per la parte adibita a liceo; su ricorso del Comune, la Corte di cassazione, sezione tributaria, con ordinanze 8 febbraio 2023, n. 3826, e 16 febbraio 2023, n. 4923, ha annullato le sentenze di appello, con rinvio, sul presupposto che solo il frazionamento catastale, avvenuto nel 2012, ha identificato la quota titolata all’esenzione d’imposta. 

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