Caso Cardamone, la difesa punta sugli errori di fatto

Sotto esame la lettura delle dichiarazioni di Barbagallo e delle comunicazioni interne all’istituto penitenziario.

Catania – Un funzionario della polizia penitenziaria che per anni ha guidato uno degli istituti di massima sicurezza della Sicilia, condannato per aver fatto da tramite tra i boss detenuti e il mondo esterno. Una sentenza divenuta definitiva dopo tre gradi di giudizio. E ora un ricorso straordinario che rimette tutto in discussione, non nel merito della vicenda, ma nei modi in cui la Corte di Cassazione avrebbe letto (o non letto) gli atti del processo.

È questa, in sintesi, la storia di Giuliano Gerardo Cardamone, nato a Nocera Terinese nel 1956, già ispettore capo del Corpo di polizia penitenziaria e comandante facente funzioni della Casa Circondariale di Catania Bicocca, struttura ad alta sicurezza che ospita detenuti legati alla criminalità organizzata. Attualmente ristretto nel carcere di Agrigento, Cardamone è stato condannato in via definitiva per concorso esterno in associazione di tipo mafioso e corruzione aggravata dall’agevolazione mafiosa.

Secondo l’accusa, accolta dai giudici di merito e poi confermata in appello, Cardamone avrebbe instaurato con i clan mafiosi operanti nel Catanese un rapporto di reciproci vantaggi: avrebbe fatto da corriere per i cosiddetti “pizzini”, messaggi cifrati tra i boss detenuti e i loro affiliati in libertà, trasmettendo ordini e direttive anche tramite supporti informatici quali file audio e dispositivi portatili. Gli veniva inoltre contestato di aver anticipato a esponenti mafiosi l’esecuzione di imminenti misure cautelari e di aver consentito ad alcuni detenuti legati alla criminalità organizzata benefici illeciti all’interno del carcere: colloqui in deroga ai limiti previsti, accesso a beni vietati, partecipazione a incontri non autorizzati.

La condanna si basa in larga parte sulle dichiarazioni di cinque collaboratori di giustizia provenienti da clan diversi, tutti detenuti a Bicocca, la cui convergenza è stata ritenuta dai giudici elemento di attendibilità reciproca. A fare da riscontro, alcune intercettazioni acquisite in procedimenti successivi, dalle quali emergeva un presunto rapporto tra Cardamone e un fratello di un detenuto affiliato al clan Laudani.

L’avvocato Giuseppe Lipera

La difesa aveva sollevato obiezioni su più fronti: l’assenza di prove dirette, la mancata considerazione delle dichiarazioni di testimoni interni all’amministrazione penitenziaria che avevano descritto come materialmente impossibili molte delle condotte contestate e soprattutto le dichiarazioni di un altro collaboratore, Girolamo Barbagallo, che avrebbe indicato soggetti diversi da Cardamone come responsabili del traffico di beni vietati all’interno del carcere. Elementi che né la Corte d’appello né, a quanto sostiene la difesa, la Cassazione avrebbero adeguatamente valutato.

Quando la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso di legittimità nel dicembre 2025, depositando la sentenza a gennaio 2026, il nuovo difensore di Cardamone, l’avvocato Giuseppe Lipera del Foro di Catania, ha intrapreso la strada del ricorso straordinario per errore di fatto, uno strumento processuale previsto dall’articolo 625-bis del codice di procedura penale, che consente di tornare davanti alla Cassazione quando si ritiene che la stessa Corte abbia commesso un errore percettivo nella lettura degli atti, cioè abbia visto negli atti qualcosa di diverso da quello che effettivamente c’era scritto.

Il ricorso, depositato il 30 aprile 2026, individua due errori specifici. Il primo riguarda le dichiarazioni del collaboratore Barbagallo: la Cassazione avrebbe dichiarato inammissibile il motivo perché il ricorso si sarebbe limitato a rinviare agli allegati senza esporre il contenuto di quelle dichiarazioni, ma la difesa sostiene che alle pagine 5 e 6 del ricorso originario quel contenuto fosse invece chiaramente esposto. Il secondo errore riguarda la testimonianza dell’ex direttore del carcere Giovanni Rizza. La Corte avrebbe presupposto che Cardamone ricevesse personalmente e nominalmente le comunicazioni sulle imminenti misure cautelari, mentre il verbale dell’udienza del 12 giugno 2023, riportato analiticamente nel ricorso, chiariva che quelle comunicazioni erano indirizzate alla qualifica funzionale, non alla persona e venivano ricevute da almeno tre o quattro figure apicali dell’istituto.

A parlare direttamente è l’avvocato Lipera, attraverso i suoi scritti difensivi:

“La sentenza impugnata ha dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso rilevando che esso non esponeva il tenore delle dichiarazioni rese dal collaboratore Barbagallo, limitandosi a rinviare agli allegati. È evidente che il Collegio è incorso in un errore percettivo: contrariamente a quanto affermato in sentenza, il ricorso alle pagine 5 e 6 non si limitava a un rinvio per relationem bensì riportava il contenuto e il tenore di quelle dichiarazioni. Il collaboratore Barbagallo aveva identificato un soggetto diverso dal Cardamone quale effettivo responsabile delle condotte clandestine, indicando negli agenti del magazzino i responsabili dell’introduzione dei pacchi contenenti beni vietati. Tale individuazione costituiva smentita radicale della fonte principale d’accusa.”

Sul secondo punto, Lipera è altrettanto netto:

“Il dato testuale che la Corte ha omesso di percepire non è la mera circostanza che vi fossero altri destinatari delle comunicazioni, bensì qualcosa di radicalmente diverso: le comunicazioni delle forze dell’ordine erano strutturalmente indirizzate alla qualifica funzionale, comandante di reparto, vice comandante, ispettore di sorveglianza generale, e mai giungevano a una specifica persona nominativamente identificata. Il Cardamone non era un soggetto che riceveva personalmente le informazioni riservate su imminenti misure cautelari per poi trasmetterle liberamente al sodalizio: le riceveva nell’esercizio di una funzione istituzionale, al pari di almeno tre o quattro figure apicali del reparto, nell’ambito di una prassi strutturata e conosciuta all’intera catena di comando del carcere, compreso il direttore. Trattasi di errore percettivo immediatamente e oggettivamente rilevabile mediante il semplice raffronto tra il testo della sentenza e il verbale dell’udienza del 12 giugno 2023, senza che sia necessaria alcuna valutazione logico-giuridica: l’atto processuale dice testualmente una cosa, la sentenza ne presuppone un’altra incompatibile.”

Il ricorso passa quindi al vaglio della Suprema Corte, chiamata a stabilire se gli errori denunciati abbiano effettivamente inciso sulla precedente decisione.