La decisione si basa sulla sentenza della Consulta del 2025. Riconosciuto il diritto a non subire “accanimento terapeutico” anche senza macchine salvavita.
Milano – Una decisione storica che segna un nuovo confine nel diritto all’autodeterminazione e sul tema del fine vita in Italia. La Gip Sara Cipolla ha archiviato le inchieste a carico di Marco Cappato, tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni, che si era autodenunciato per aver accompagnato in Svizzera Elena (69 anni, malata terminale di cancro) e Romano (82 anni, affetto da Parkinson grave) a morire tramite suicidio assistito.
La sentenza è destinata a fare giurisprudenza poiché supera l’interpretazione rigida dei “quattro paletti” stabiliti nel 2019 dopo il caso dj Fabo, in particolare quello relativo alla dipendenza da macchinari di sostegno vitale.
Il nodo del “sostegno vitale”
Fino a oggi, uno dei requisiti fondamentali per accedere al suicidio assistito in Italia era che il paziente fosse “tenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale” (come ventilatori o idratazione artificiale). Elena e Romano non erano ancora “attaccati alle macchine”, ma la Gip ha stabilito che:
- Per Elena: Un nuovo ciclo di chemioterapia era l’unico modo per rallentare il male.
- Per Romano: Era prospettato il posizionamento della sonda PEG per l’alimentazione. Entrambi hanno rifiutato questi interventi definendoli accanimento terapeutico. Secondo la giudice, il rifiuto di cure che “ritarderebbero la morte senza poterla impedire” equivale alla condizione di sostegno vitale, rendendo l’aiuto al suicidio non punibile.
L’eredità della Consulta e il ruolo dei pm
La decisione arriva dopo un lungo percorso giudiziario iniziato dai pm Tiziana Siciliano e Luca Gaglio, che avevano proposto una lettura estensiva del reato di aiuto al suicidio basata sugli articoli 2 e 32 della Costituzione.
- La svolta del 2025: La valutazione si è cristallizzata grazie a una nuova sentenza della Corte Costituzionale del maggio 2025, che ha chiarito come la dignità della persona debba prevalere anche quando il supporto vitale è solo “prospettato” ma rifiutato dal paziente.
- Capacità decisionale: È stato riconosciuto che sia Elena che Romano fossero pienamente capaci di intendere e volere, prendendo una decisione libera e consapevole secondo la propria sensibilità.
Le conseguenze politiche
Mentre il Parlamento continua a non legiferare sul tema, la magistratura milanese e la Consulta hanno colmato un vuoto normativo. Marco Cappato, ancora una volta motore di queste battaglie civili, vede riconosciuta la liceità delle sue azioni di supporto a malati terminali in condizioni di sofferenza intollerabile.
“Il requisito del sostegno vitale deve dirsi sussistente in quanto medicalmente previsto e prospettato, ma rifiutato in quanto inutile ed espressivo di accanimento terapeutico“. (dall’ordinanza della Gip Sara Cipolla)