Le adesioni entro il 30 giugno con proroga posticipata a settembre per gli alluvionati. Resta il nodo Bonus edilizio.
Roma – Ultimi giorni per richiedere la rottamazione delle cartelle. Le domande, infatti, per aderire alla definizione agevolata devono essere presentate esclusivamente in via telematica sul sito di Agenzia delle entrate-Riscossione entro il prossimo 30 giugno.
La scadenza, però, non riguarda le zone colpite dal maltempo a maggio dove l’adesione è posticipata al 30 settembre, come previsto dal decreto alluvione (dl 61/2023). Il provvedimento ha infatti stabilito una proroga di tre mesi dei termini riferiti alla definizione agevolata delle cartelle, ossia la “Rottamazione-quater” per i soggetti che alla data del 1° maggio avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana interessati dai gravi eventi alluvionali.
Si ricorda che l’adesione alla rottamazione-quater dei debiti affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 consente ai contribuenti di versare solo l’importo del debito residuo senza corrispondere le sanzioni, gli interessi, compresi quelli di mora, nonché l’aggio, mentre le multe stradali potranno essere definite senza il pagamento degli interessi, comunque denominati e dell’aggio. Sarà possibile pagare in un’unica soluzione o in un massimo di 18 rate in 5 anni.
Non rientrano invece nell’ambito applicativo della definizione agevolata i carichi relativi alle risorse proprie dell’Unione europea e all’Iva riscossa all’importazione, i recuperi degli aiuti di Stato, i crediti derivanti da condanne pronunciate dalla corte dei conti e multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna. A coloro che presentano la richiesta, l’Agenzia delle entrate-Riscossione invierà entro il 30 settembre 2023 la comunicazione con l’esito della domanda, l’ammontare delle somme dovute ai fini della definizione e i moduli di pagamento in base al piano di rate scelto in fase di adesione.
Vi rientrano, invece, carichi ricompresi in precedenti “rottamazioni” e a prescindere se in regola con i pagamenti. Non saranno invece da corrispondere le somme dovute a titolo di sanzioni, interessi iscritti a ruolo, interessi di mora e aggio. Sull’assunzione di domestici con mansioni di assistenza a non autosufficiente con più di 65 anni non si pagheranno contributi, per 36 mesi, fino all’importo di tremila euro annui. A prevederlo è un emendamento al ddl di conversione del decreto Calderone approvato in commissione affari sociali al senato. Tra le altre novità, ritocchi al nuovo assegno d’inclusione per favorire i nuclei con disabili o non autosufficienti.
Sull’impatto dei bonus edilizi, come Super bonus e Facciate, sul pil del paese si registra la posizione, decisamente non condivisibile, dell’ex viceministro dell’economia, Enrico Zanetti, oggi consigliere del Mef. Il ministero ha comunicato che il costo lordo per lo stato è stato di 86 miliardi, detraendo le somme rientrate per tasse e contributi, il costo netto si riduce a 51 miliardi ed ha avuto un impatto positivo sul pil di 66 miliardi. Quindi, ragiona Zanetti, i bonus hanno generato un incremento del pil di 66 miliardi e quindi ci troveremmo davanti ad un “classico caso di crescita a debito virtuosa”.
Ma i conti non tornano e il ragionamento non regge, secondo alcuni. Tuttavia, spiegano alcuni economisti, che anche seguendo questa modalità valutativa, il conteggio sui bonus edilizi non si può mai concludere con un segno positivo. Difatti i bonus sono stati integralmente finanziati con nuovo debito sul quale si pagano gli interessi. Bisogna quindi aggiungere al costo per lo stato gli interessi a scalare per sette anni al tasso di volta in volta corrente. Senza considerare gli effetti negativi sul pil di quella componente dell’inflazione causata dai prezzi in edilizia, schizzati in alto per la struttura e l’abnorme misura dei bonus.