La detrazione degli interessi passivi del mutuo e relativi accessori spetta per un importo non superiore a 4.000 euro annui, per gli immobili adibiti entro un anno dall’acquisto ad abitazione principale oppure entro due anni dal rogito in caso di ristrutturazione.
Roma – L’avvento terribile dell’attuale epidemia, come è ben noto, ha generato non solo problemi di carattere sanitario ma anche difficoltà economiche e finanziarie a tutte le famiglie, costrette a fronteggiare situazioni e problemi imprevedibili.
A causa di parecchie sollecitazioni l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la detrazione degli interessi passivi sui mutui per l’acquisto della prima casa si può prorogare se lo spostamento della residenza è avvenuto con ritardo per causa di forza maggiore dovuta al Covid.
Così se entro uno o due anni a seconda dei casi, dal semplice acquisto o contemporanea ristrutturazione, l’adempimento di adibire l’immobile ad abitazione principale non è potuto avvenire a causa del virus, si possono detrarre ugualmente gli interessi passivi sul mutuo, a decorrere dalla data del rogito notarile dell’atto di acquisto, con termini più lunghi e pari al ritardo imputabile al “lockdown”.
Nel caso specifico se, per esempio, una persona ha acquistato con mutuo passivo un immobile in data 10 agosto 2018, con necessità di lavori di ristrutturazione prima di poterlo abitare, in base all’art. 15 comma 1 lett. b del DPR 917/86, la detrazione degli interessi passivi spetta a decorrere dalla data in cui l’immobile è adibito ad abitazione principale e comunque entro i due anni dall’acquisto vista la necessità di ristrutturare.
Questo perché, a causa dell’infezione e dei relativi provvedimenti di limitazione agli spostamenti, l’acquirente non ha potuto ultimare la ristrutturazione né trasferirvi la residenza. Quando, invece, si è acquistato un appartamento con mutuo stipulato contestualmente all’atto di acquisto in data 29 maggio 2019, la normativa prevede che per avere diritto alla detrazione degli interessi passivi sul mutuo, l’istante deve spostare la residenza entro un anno dal rogito, ovvero entro il 29 maggio 2020.
Anche in questo secondo caso non si è potuto provvedere a causa delle note restrizioni entro tale data ma è stato fatto con ritardo, ossia entro il 29 giugno 2020. In questi casi l’Agenzia delle Entrate ricorda che la detrazione degli interessi passivi del mutuo e relativi accessori spetta per un importo non superiore a 4.000 euro annui, per gli immobili adibiti entro un anno dall’acquisto ad abitazione principale (art. 15 comma 1 lett. b del DPR 917/86) oppure entro due anni dal rogito in caso di ristrutturazione.
Nel caso in cui lo spostamento della residenza sia stato impedito da causa di forza maggiore, si potrà fruire di una proroga dei termini stessi. Più precisamente si evidenzia che lo spostamento nell’immobile dovendo avvenire con l’espletamento di alcune attività, quali ad esempio il trasloco, l’acquisto mobili ed altre incombenze rese impossibili dai provvedimenti sugli spostamenti emanati dal 28 febbraio al 2 giugno 2020, i contribuenti potranno avere una proroga sul termine di un anno o di due anni, così come prescritti dalla normativa.
Tali termini saranno dunque maggiorati limitatamente al tempo di ritardo causato dal Covid. In particolare l’Agenzia riporta la seguente esplicitazione: “…In altri termini, tenuto conto che la causa di forza maggiore si è verificata in pendenza del termine entro cui stabilire la residenza nell’immobile, l’istante potrà fruire di una proroga del termine per un tempo corrispondente alla durata della causa di forza maggiore (dal 23 febbraio al 2 giugno 2020) che ha impedito o rallentato le attività propedeutiche alla destinazione dell’immobile a dimora abituale…”.
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