Gli enti locali possono invece introdurre delle agevolazioni, come forme ulteriori di ravvedimento operoso. Nessuna moratoria sulle sanzioni è possibile se il pagamento viene effettuato entro il 30 Settembre. E' il solito caos senza alcun vantaggio per i contribuenti.
Roma – Ogni Comune dovrà deliberare la proroga della scadenza IMU. Gli esercizi di equilibrismo del Governo non tardano ad arrivare, così il Ministero competente invece di prorogare la scadenza del balzello fiscale a fine anno, soprattutto per la quota di competenza statale, passa la palla ai Comuni per invitarli a deliberare uno spostamento delle scadenze di loro attinenza. Non si finisce mai di rimanere stupefatti da tanta supponenza. Ma al di là dell’accordo fra Governo e Comuni, che sarebbe stato auspicabile, perché non pensare subito ad un rinvio più lungo per dare ossigeno e speranza ai cittadini? La Consulta nazionale dei Caf ha raccolto, infatti, nelle ultime settimane lo smarrimento e il disagio di una larga platea di contribuenti che lamentano difficoltà economiche e forte apprensione nell’adempiere al versamento della prima rata Imu per il 2020, la cui scadenza è prevista per il prossimo 16 giugno.
A questo proposito si legge in una nota che già lo scorso 25 maggio la Consulta avrebbe inviato al ministro dell’Economia e delle Finanze Roberto Gualtieri e all’Anci (l’associazione dei Comuni italiani), una lettera in cui invitava a valutare la possibilità di sospendere la scadenza di giugno e a prevedere, per il 2020, un unico versamento entro il prossimo 16 dicembre. La politica, nonostante tutto, è rimasta sorda alle richieste provenienti dai cittadini e dalle varie organizzazioni che hanno raccolto il malumore ed il disagio economico in cui si trovano gran parte delle famiglie italiane.
Però vista la situazione d’emergenza legata al Covid-19, il ministero dell’Economia e delle Finanze ha dato il via libera alla proroga, seppur parziale, della scadenza IMU 2020 fissata, per il primo acconto, al 16 giugno prossimo. È la risoluzione 5/DF dell’8 giugno 2020 a chiarire i limiti della proroga e la possibilità, per i Comuni che intendano farlo, di differire autonomamente i termini di versamento dei tributi locali di propria competenza.
Certamente è necessaria la delibera della Giunta, giustificata dalla situazione emergenziale, con la precisazione, però, che tale provvedimento dovrà essere successivamente oggetto di espressa ratifica da parte del Consiglio Comunale. Chiaramente la quota IMU riservata allo Stato è sottratta alla disponibilità dei Comuni, che non possono deliberare neanche un semplice differimento del versamento avente ad oggetto la quota di competenza statale, relativa agli immobili a destinazione produttiva.
Pertanto il limite di applicazione della proroga è che il Comune può disporla solo per quanto riguarda la quota (IMU) di propria competenza, mentre non viene rinviata la scadenza per quello che riguarda il pagamento dell’acconto sugli immobili di categoria catastale D. La risoluzione del MEF spiega infatti che la facoltà di prorogare la scadenza dell’imposta “può essere legittimamente esercitata dal Comune con esclusivo riferimento alle entrate di propria spettanza e non anche a quelle di competenza statale, le quali, per loro natura, sono interamente sottratte all’ambito di intervento della predetta potestà regolamentare dell’ente locale in materia tributaria”.
La strada della proroga è inoltre l’unica possibile, dal momento che il MEF ha escluso la possibilità di prevedere la disapplicazione totale delle sanzioni per chi paga in ritardo: “Occorre sottolineare che, limitatamente alla quota Comune, nonché alla quota Stato in sede di accertamento”, afferma la risoluzione, “non sembra prospettabile la possibilità da parte del Comune di rinunciare integralmente alle sanzioni, poiché sono coperte dalla riserva di legge come statuito nella richiamata ordinanza del Consiglio di Stato n. 4989 del 2001”. Gli enti locali possono invece introdurre delle agevolazioni, come forme ulteriori di ravvedimento operoso. Nessuna moratoria sulle sanzioni è, dunque, possibile se il pagamento viene effettuato entro il 30 Settembre ed è infondata la notizia che prevedeva questa possibilità, in quanto, da questo punto di vista, il Comune non può cancellare, neppure temporaneamente, sanzioni e relativi interessi per chi paga in ritardo, ma solo prevedere alcune agevolazioni.