Il ddl “ricostruzione” ora è legge: dai fondi ai tempi certi, fino ai paletti nei controlli

Il commissario straordinario per il sisma, Guido Castelli: “Questo è un provvedimento storico, lo aspettavamo da sempre”.

Roma – Il disegno di legge quadro in materia di ricostruzione post calamità diventa a tutti gli effetti legge. L’aula del Senato ha approvato il testo licenziato dalla Camera lo scorso 6 novembre, e norma il coordinamento delle procedure e delle attività di ricostruzione nei territori colpiti da calamità di origine naturale o derivanti dall’attività dell’uomo. Sono 28 gli articoli e tutti quanti definiscono un quadro normativo aggiornato, puntando a superare quella che era la frammentazione delle norme vigenti. Il nucleo centrale del provvedimento è rappresentato dall’istituzione dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale, previsto dall’articolo 2, deliberato dal Cdm nei casi in cui il danno subito renda necessario un intervento di riqualificazione urbanistica ed edilizia su larga scala.

Questo stato avrà una durata massima di cinque anni, prorogabile però anche fino a dieci, con tempi che sono dunque certi. “Questo è un provvedimento storico, lo aspettavamo da sempre. Ci lasciamo con la certezza che tutto è migliorabile, e con l’auspicio che questa legge non debba servire mai”, ha sottolineato il commissario straordinario per il sisma, Guido Castelli (Fdi). “Grazie al governo Meloni, finalmente l’Italia si dota di un Codice per la ricostruzione – è il commento del ministro per la Protezione civile, Nello Musumeci – Una normativa omogenea dal Nord al Sud, che fissa tempi certi e procedure celeri. Ricostruire dopo una calamità, senza costringere la popolazione sinistrata a lunghe attese – conclude – significa anche evitare e scongiurare lo spopolamento dei territori colpiti. Anzi, il Codice prevede risorse certe per la rigenerazione del territorio, a sostegno della ripresa economica”.

Nel dettaglio, figura importante facente parte della normativa è il Commissario straordinario alla ricostruzione, nominato ai sensi dell’articolo 3 del testo, il quale avrà il compito, entro sei mesi, di adottare e mettere in atto un piano generale pluriennale di interventi riguardanti le aree e gli edifici colpiti dall’evento calamitoso, in cui devono essere segnalati anche il quadro complessivo dei danni e il relativo fabbisogno finanziario da sottoporre al governo. Si istituisce la cabina di coordinamento per la ricostruzione, presieduta dal Commissario straordinario, che riunisce i principali attori istituzionali coinvolti, garantendo una visione unitaria oltre che una gestione coordinata degli interventi da mettere in atto.

L’articolo 5, invece, attribuisce al presidente del Consiglio dei ministri o al suo delegato la facoltà di adottare provvedimenti mirati ad assicurare, dal punto di vista tecnico, l’indirizzo unitario per l’esercizio della funzione e lo svolgimento delle attività di ricostruzione con riferimento agli stati di ricostruzione attivati nell’ambito dell’intero territorio nazionale. Si istituisce inoltre il “Fondo per la ricostruzione” unitamente al “Fondo per le spese di funzionamento dei commissari straordinari alla ricostruzione e disciplina la contabilità speciale”. L’articolo 7, poi, permette alla presidenza del Consiglio dei ministri, di esercitare funzioni di indirizzo e coordinamento dell’operato di tutti i soggetti istituzionali competenti per gli interventi di ripristino, oltre che di riparazione e di ricostruzione, tra cui proprio i commissari straordinari alla ricostruzione.

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Dall’articolo 18 all’articolo 19 si parla, nel dettaglio, di tutela ambientale. La legge, infatti, introduce norme per la gestione, il trasporto ed il trattamento dei materiali derivanti dagli eventi calamitosi e dagli interventi di ricostruzione. Ma non solo, sono previste misure per la riqualificazione ecologica delle aree colpite da alluvioni e per la riduzione del rischio idrogeologico. Viene inoltre stabilito che una quota degli stanziamenti messi a disposizione su base annuale per i singoli eventi calamitosi nel limite massimo del 4% degli stanziamenti medesimi possa essere destinata nel quadro di un programma di sviluppo approvato dal Commissario straordinario per interventi mirati a frenare fenomeni quali lo spopolamento e a promuovere lo sviluppo economico e sociale dei territori colpiti dagli eventi calamitosi.

E ancora, dall’articolo 20 all’articolo 26 la norma introduce paletti rigorosi in materia di controllo e trasparenza. Infatti, tutti gli atti del Commissario straordinario saranno pubblicati online, garantendo accessibilità e trasparenza. Sono stati poi introdotti protocolli specifici per la gestione dei contratti e per la tutela dei lavoratori impiegati nella ricostruzione, compreso il rispetto dei contratti collettivi nazionali e territoriali oltre che l’obbligo del documento unico di regolarità contributiva (Durc).

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