Il Fisco non concede soste. Cartelle esattoriali e riscossione vanno avanti nonostante il Paese in ginocchio. E mentre si discute di un breve quanto minimo ribasso dell'Iva migliaia di lavoratori sono alla canna del gas.
Roma – Dopo tanti proclami e proteste adesso è chiaro: non è disposta alcuna sospensione dell’attività di notifica dei nuovi avvisi di accertamento “esecutivi” emessi dai Comuni. Risulta così impedita sino al 31 agosto 2020 soltanto l’attività di recupero coattivo o l’adozione di misure cautelari. Tanto per essere chiari e non farsi illusioni.
Per la riscossione delle entrate degli Enti Locali è consentito emettere un unico atto che contiene gli elementi per costituire titolo idoneo al recupero coattivo delle somme dovute, così come già accade per i ruoli erariali. Gli enti locali e i soggetti affidatari del servizio di riscossione locale sono legittimati, a norma dell’art. 67 del decreto Cura Italia, a procedere alla notifica degli atti di accertamento esecutivo anche durante il periodo di sospensione, che termina il 31 agosto 2020.
Finalmente con la pubblicazione della risoluzione n. 6/DF del 16 giugno 2020, il Ministero dell’Economia e delle finanze ha fornito alcuni chiarimenti sulla sospensione dei termini relativi all’attività degli uffici degli enti impositori. Gli avvisi di accertamento tributario e gli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali, emessi dagli enti locali e dai soggetti affidatari dei servizi di riscossione, nonché i connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni devono contenere, tra l’altro, l’intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso. Inoltre devono evidenziare l’indicazione che gli stessi costituiscono titolo valido ad attivare le procedure esecutive (pignoramento) e cautelari (ipoteca, fermo dei beni mobili registrati) nonché l’indicazione del soggetto che, decorsi 60 giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell’esecuzione forzata. Così dopo 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento, può essere avviata la riscossione: l’ente impositore vi provvede in proprio oppure affidandola al concessionario locale o a quello “nazionale” (Agenzia delle entrate – Riscossione).
In ogni caso dopo un anno dalla notifica degli atti esecutivi e prima di procedere all’esproprio forzato, si dovrà notificare al debitore un avviso con l’intimazione ad adempiere con l’obbligo entro cinque giorni (articolo 50, Dpr 602/73). È opportuno ricordare che l’art. 68 del decreto Cura Italia, con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, ha previsto la sospensione dei termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall’8 marzo al 31 agosto 2020, derivanti dalle cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi. Nel periodo di sospensione l’agente della riscossione non procede alla notifica delle cartelle di pagamento. Ne consegue che il divieto di notifica va esteso anche alle ingiunzioni emesse dagli enti territoriali e dai loro soggetti affidatari.
La legge di Bilancio 2020, è opportuno ricordare, ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2020, l’accertamento esecutivo, già previsto dal 2011 per gran parte dei tributi erariali, anche per gli atti degli enti locali. Destinatari dell’intervento sono, dunque, esclusivamente gli enti locali, vale a dire le Province, le Città metropolitane, i Comuni, le Comunità montane, le Unioni di comuni e i Consorzi tra gli enti locali. Non ne sono interessate le Regioni. In particolare, il comma 792 ha previsto che gli atti emessi a partire dal 1° gennaio 2020 devono contenere gli elementi utili ad assicurare che gli stessi, decorso il termine per la proposizione del ricorso, acquistino efficacia di titolo esecutivo con possibilità di attivare le conseguenti procedure esecutive e cautelari senza dover più attendere la formazione e la notifica della cartella di pagamento o l’ingiunzione fiscale. In tal modo riducendo il tempo intercorrente tra la fase di accertamento e quella di riscossione.
L’avviso di accertamento è, pertanto, suscettibile di acquisire natura di titolo esecutivo decorso il termine per la proposizione del ricorso (per i tributi), ovvero dopo 60 giorni dalla notifica dell’atto per il recupero delle entrate patrimoniali. Ciò vuol dire che non occorre più la preventiva notifica della cartella di pagamento (se la riscossione è affidata all’Agenzia delle Entrate-Riscossione) o dell’ingiunzione fiscale (in caso di servizio svolto direttamente dall’ente o da società private concessionarie). In definitiva l’atto di accertamento esecutivo previsto oggi dalla legge di Bilancio 2020 racchiude in sé i due distinti atti che prima della riforma del 2020 caratterizzavano la riscossione, vale a dire l’avviso di accertamento o l’atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali e la cartella di pagamento o l’ingiunzione fiscale.
L’accertamento esecutivo riguarda non solo le entrate tributarie (Imu, Tari, Tosap, imposta sulla pubblicità ed altre), ma anche quelle patrimoniali (come gli oneri di urbanizzazione, il servizio idrico). Tuttavia in assenza di interventi diretti sul “Nuovo codice della strada” (Dlgs 285/1992), in particolare sull’articolo 206 che disciplina la riscossione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, la novità non coinvolge le contravvenzioni stradali. Vi è solo l’obbligo, dopo un anno dalla notifica degli atti esecutivi e prima di procedere con l’espropriazione forzata, di notificare al debitore un avviso, con l’intimazione ad adempiere l’obbligo, entro cinque giorni (articolo 50, Dpr 602/1973). Gli atti in questione non acquistano, però, efficacia di titolo esecutivo se emessi per somme inferiori a 10 euro. Comunque in caso di difficoltà è possibile avere una rateizzazione, sempre che superiori 100 euro e a condizione che il debitore versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, fino ad un massimo di 72 rate mensili. Se il Governo intende aiutare così il Paese, inutile aggiungere altro.