Tra le novità più significative, la regolarizzazione delle opere in variante realizzate prima del ’77, e nuovi criteri per mini-abitazioni.
Roma – E’ un pacchetto articolato di interventi, quello presente nel decreto recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica, il cosiddetto decreto Casa, approvato in via definitiva, con la fiducia, dall’Aula del Senato. L’esame parlamentare ha esteso la portata del provvedimento voluto dal vicepremier Matteo Salvini e pensato inizialmente come un intervento “chirurgico” per risolvere piccole difformità edilizie. Tra le novità più significative ci sono la regolarizzazione delle opere in variante realizzate prima del 1977, nuovi criteri per le mini-abitazioni e l’introduzione della tolleranza costruttiva al 6% per le unità inferiori ai 60 metri quadrati.
Il decreto ha un volto assai diverso rispetto al testo licenziato lo scorso maggio dal Consiglio dei ministri. Dall’idea iniziale di un provvedimento finalizzato a sanare piccole difformità edilizie, il testo ha incamerato altre novità durante l’iter parlamentare, culminato con il voto della Camera il 19 luglio scorso. Ecco quali sono. Restando ferma l’intenzione di snellire il carico burocratico per i cittadini alle prese con interventi edilizi, con il passare dei giorni le possibilità di sanatoria sono cresciute come la regolarizzazione di opere in variante realizzate prima del 1977, anno in cui è entrata in vigore la legge Bucalossi.
Prima di quell’anno non era possibile regolarizzare le varianti realizzate in cantiere. Con il provvedimento sarà sufficiente dimostrare la data dell’intervento attraverso un professionista e pagare la sanzione, così come prevista per l’accertamento di conformità. Il provvedimento introduce una procedura più rapida anche per chi abbia ottenuto dal Comune l’abitabilità del proprio immobile senza contestazioni. In questo caso farà fede la regola delle tolleranze costruttive, anch’esse riviste. L’esame in Commissione Ambiente della Camera ha aggiunto un capitolo alla modifica delle tolleranze costruttive, la differenza tra quanto autorizzato in Comune e quanto realizzato in cantiere. Per le unità immobiliari inferiori ai 60 metri quadrati la tolleranza viene portata al 6%.
Rispetto alla prima versione del decreto, restano invece immutate le altre tolleranze per gli interventi realizzati entro il 24 maggio, giorno dell’entrata in vigore del provvedimento: 2% delle misure previste dal titolo abilitativo per le unità oltre i 500 metri quadrati; 3% per le unità tra i 300 e i 500 metri quadrati; 4% per le unità tra i 100 e i 300 metri quadrati; 5% per le unità tra i 60 e i 100 metri quadrati. La tolleranza costruttiva al 6% si applica anche ai miniappartamenti che includono ora nuove modifiche ai criteri di abitabilità. L’altezza minima dell’immobile scende da 2,70 a 2,40 metri, la metratura del monolocale da 28 a 20 metri quadrati quella del bilocale da 38 a 28 metri quadrati. La vivibilità è in ogni caso subordinata alla presentazione di un progetto che garantisca il miglioramento della salubrità.
Tra le novità principali emerse dall’iter parlamentare spicca inoltre la possibilità di sanare, tramite la doppia conformità semplificata, anche le “variazioni essenziali” come gli aumenti di cubatura. Occorrerà provare il rispetto delle norme edilizie quando l’opera è stata realizzata e il rispetto delle norme urbanistiche presenti. Ecco che il decreto alleggerisce le sanzioni che a seconda dei casi saranno il doppio del contributo di costruzione o dell’aumento di valore dell’immobile fino a 10mila euro. In fase di conversione una modifica è stata riservata al capitolo sullo stato legittimo, ovvero la catena di permessi che attestano la legittimità dell’immobile e le sue successive modifiche. Il testo uscito da Palazzo Chigi puntava sulla centralità dell’ultimo titolo presentato, tagliando i tempi per la richiesta di accesso agli atti in Comune. La nuova versione del decreto invece precisa che per il rilascio del titolo l’amministrazione deve aver verificato esplicitamente le legittimità pregresse.
Per quanto riguarda le opere in edilizia libera, l’esame parlamentare ha chiarito lo spettro degli interventi come quelli relativi alle vetrate panoramiche amovibili (le Vepa). Le modifiche senza permessi sono ammesse in logge rientranti all’interno di edifici e porticati, purché non chiudano spazi ad uso pubblico. Nel perimetro dell’edilizia libera entrano inoltre le opere realizzate a protezione di agenti atmosferici, incluse le tende da sole. In fase di conversione sono state ricomprese anche le pergole bioclimatiche, elementi realizzati con l’ausilio di strutture orientabili.
Un capitolo a parte è dedicato alle tolleranze esecutive per gli interventi realizzati prima del 24 maggio. Prima di quella data il decreto ammette alcune difformità come il minore dimensionamento dell’edificio, la mancata realizzazione di elementi architettonici non strutturali, le irregolarità esecutive di muri esterni ed interni. Nella sanatoria rientrano inoltre la diversa ubicazione delle aperture interne, la difforme esecuzione di opere rientranti nella nozione di manutenzione ordinaria, gli errori progettuali corretti in cantiere e gli errori materiali di rappresentazione progettuale delle opere.