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Approvato in Cdm il decreto “salva casa” di Salvini, ecco cosa prevede

Per il vicepremier è una sanatoria delle piccole irregolarità che ci sono nelle abitazioni italiane. Le opposizioni “Condono mascherato”.

Roma – Disco verde del decreto salva casa, realizzato dal vice premier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, che comprende diversi ambiti di intervento sul fronte delle difformità edilizie. Il testo, rinviato diverse volte per limarne alcuni aspetti, nella sua versione rivista e approvata ha trovato il placet degli alleati di governo. Ma cosa prevede? Niente violazioni edilizie per il mancato rispetto dell’altezza, dei distacchi, della cubatura, delle superfici coperte, con specifiche crescenti fino al 5% delle misure previste nel titolo abitativo a seconda delle metrature per opere realizzare entro il 24 maggio 2024. Cambi di destinazione d’uso più facili. Una nuova fattispecie di intervento di edilizia libera che include tende da sole, da esterno.

E ancora una ‘sanatoria’ sui dehors realizzati durante l’emergenza Covid per finalità “sanitarie, assistenziali, educative” e mantenuti in esercizio. Misure su cui c’è stata una convergenza degli alleati di governo, seppure con dei distinguo. “Forza Italia ha già presentato al Senato due progetti per consentire piccole sanatorie. In Cdm vedremo se le norme andranno nella direzione da noi proposta. Siamo contrari a condoni senza limiti, ma è giusto essere padroni a casa propria”, aveva detto il leader di FI e ministro degli Esteri Antonio Tajani. “Un conto è una finestra – aggiunge – un altro un ecomostro in riva al mare”.

Salvini e il decreto salva casa

“Il decreto legge reca disposizioni di carattere urgente e di natura puntuale volte a fornire un riscontro immediato e concreto al crescente fabbisogno abitativo, supportando, al contempo, gli obiettivi di recupero del patrimonio edilizio esistente e di riduzione del consumo del suolo”, specifica la relazione illustrativa del dl ‘salva-casa’. Si tratta, prosegue il documento, di “rimuovere quegli ostacoli – ricorrenti nella prassi – che determinano lo stallo delle compravendite a causa di irregolarità formali”. A sorpresa nel testo entra un passaggio che prevede le strutture amovibili realizzate durante l’emergenza Covid per finalità “sanitarie, assistenziali, educative” e mantenute in esercizio alla data di entrata in vigore della presente disposizione “possono rimanere installate in deroga al vincolo temporale” in presenza di “comprovate e obiettive esigenze idonee a dimostrarne la perdurante necessità”.

La relazione spiega che “è sempre consentito il mutamento della destinazione d’uso della singola unità immobiliare e senza opere”, nel rispetto delle normative di settore e ferma restando la possibilità per gli strumenti urbanistici comunali di fissare specifiche condizioni all’interno della “stessa categoria funzionale” e “tra le categorie funzionali relative alla categoria: residenziale; turistico-ricettiva; produttiva e direzionale e commerciale”. Sul versante sanzionatorio i Comuni potranno provvedere all’alienazione del bene e dell’area di sedime, condizionando sospensivamente il contratto alla effettiva rimozione da parte dell’acquirente delle opere abusive. “È preclusa la partecipazione del responsabile dell’abuso”, specifica il testo, alla procedura di alienazione. Il valore dell’immobile “è determinato dall’agenzia del territorio tenendo conto dei costi per la rimozione delle opere abusive”.

Per il leader della Lega Salvini: “Non è un condono, è una semplificazione, una sanatoria, di tutte le piccole irregolarità che ci sono all’interno delle case di milioni di italiani. Non si può rimanere per vent’anni ostaggio della burocrazia per una finestra di 20 centimetri, per due gradini su una scala”. Di parere opposto le opposizioni, che nei giorni scorsi hanno etichettato il provvedimento come un “condono” mascherato.

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