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Allerta caldo, l’Inps conferma: “Sopra i 35 gradi si può chiedere la cassa integrazione”

L’ondata di calore non può e non deve passare inosservata per chi lavora all’esterno. Lo conferma l’Inps che per i lavori che devono essere svolti sotto il sole o utilizzando materiali che non sopportano il calore è possibile richiedere l’ammortizzatore sociale. Vale anche per le temperature percepite.

Roma – L’Italia sta subendo una tempesta di calore con pochi precedenti. Secondo il bollettino del ministero della Salute bollino rosso per addirittura 27 città. Si tratta di un’allerta di livello 3, quello in cui il rischio per la salute riguarda non solo i fragili ma tutta la popolazione. Così l’ondata di caldo record che si è abbattuta in questa estate non risparmia nessuno, tanto che l’Onu avverte: il caldo sarà sempre più intenso, bisogna prepararsi.

L’Inps ha fatto sapere con una circolare che con le temperature oltre i 35 gradi è possibile chiedere la cassa integrazione ordinaria. Nel documento l’istituto chiarisce le linee guida da adottare in casi di eventi meteo estremi. “Le temperature eccezionalmente elevate (superiori a 35), che impediscono lo svolgimento di fasi di lavoro in luoghi non proteggibili dal sole o che comportino l’utilizzo di materiali o lo svolgimento di lavorazioni che non sopportano il forte calore, possono costituire evento che può dare titolo alla Cigo, si legge nella circolare 139 del 2017.

L’Inps, così, elenca i settori per i quali si può chiedere la cassa integrazione ordinaria, come per esempio i lavori di stesura del manto stradale, i lavori di rifacimento di facciate e tetti di costruzioni, le lavorazioni all’aperto che richiedono indumenti di protezione, ma anche tutte le fasi lavorative che, in generale, avvengono in luoghi non proteggibili dal sole o che comportino l’utilizzo di materiali o lo svolgimento di lavorazioni che non sopportano il forte calore.

Inoltre, anche le cosiddette temperature percepite possono costituire evento che dà titolo al trattamento di integrazione salariale, superiori a 35 gradi, seppure la temperatura reale sia inferiore al predetto valore. Stessa cosa per il freddo. In tal modo le temperature pari o al di sotto di 0 gradi centigradi sono considerate idonee a giustificare una contrazione dell’orario, in relazione al tipo di attività svolta, alla fase di lavoro in atto nell’unità produttiva nonché all’altitudine del cantiere.

Ovviamente, “per il settore dell’edilizia, lo svolgimento al coperto o allo scoperto delle lavorazioni incide sulla valutazione, così come la natura del materiale usato che può essere più o meno sensibile al gelo”, chiarisce l’Inps. La misura era già stata adottata lo scorso anno. La Cigo per temperature elevate viene riconosciuta in tutti i casi in cui il datore di lavoro, su indicazione del responsabile della sicurezza dell’azienda dispone la sospensione o la riduzione delle lavorazioni in quanto sussistono rischi o pericoli per la sicurezza e la salute dei lavoratori, purché le cause che hanno determinato questa decisione non siano imputabili al datore di lavoro stesso o ai lavoratori.

I lavoratori edili sono tra i più a rischio

Il datore di lavoro ha due opzioni: allegare alla domanda l’attestazione del responsabile della sicurezza dell’azienda o autocertificare il possesso dell’attestazione nella relazione tecnica allegata alla domanda. Per essere ancora più chiari, nella domanda e nella relazione tecnica, che deve essere allegata alla domanda stessa, hanno spiegato Inps e Inail “l’azienda deve solo indicare le giornate di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e specificare il tipo di lavorazione in atto nelle giornate medesime, mentre non è tenuta a produrre dichiarazioni che attestino l’entità della temperatura, né ad allegare bollettini meteo.

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La nuova misura è stata stabilita dall’Inps

Si fa notare che, indipendentemente dalle temperature rilevate nei bollettini, l’Inps riconosce la cassa integrazione ordinaria in tutti i casi in cui il responsabile della sicurezza dell’azienda dispone la sospensione delle lavorazioni, in quanto ritiene sussistano rischi o pericoli per la sicurezza e la salute dei lavoratori, compresi i casi in cui le sospensioni sono dovute a temperature eccessive.

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