“Il femminicidio non esiste”, parola di Vannacci

Le famiglie delle vittime denunciano il rischio di cancellare il senso della legge e la storia che l’ha resa necessaria.

Roma – Si è chiusa con un lungo discorso del generale Roberto Vannacci l’assemblea costituente di Futuro Nazionale, andata in scena all’Auditorium della Conciliazione, a Roma. Il partito ha ora il suo presidente ufficiale, che per quasi un’ora e mezza, tra gli applausi della platea, ha presentato le linee programmatiche del movimento. Ma è stato un passaggio sul femminicidio a catalizzare l’attenzione e a riaprire una polemica politica destinata a durare.

Il leader di Fnv ha bollato come “un’assurdità” il reato introdotto un anno fa nell’ordinamento, accusandolo di servire soltanto a “fare il lavaggio del cervello alla cittadinanza” e di tradire, a suo dire, la vera funzione del diritto penale. Una linea già emersa poco prima, a margine dell’evento, quando aveva affermato senza mezzi termini che “il femminicidio non esiste” e che si tratta di “un omicidio come tutti gli altri”: per il generale uomini e donne sono uguali e non hanno bisogno di protezioni reciproche specifiche.

Per Vannacci, la gravità di un crimine non può dipendere da chi lo commette o da chi lo subisce, indipendentemente dal sesso, dal colore della pelle o dalla religione: è questo, secondo il leader di Futuro Nazionale, il vero principio di parità. Da qui il generale ha allargato il discorso al lavoro, sostenendo che le posizioni professionali vadano assegnate solo per merito, senza distinzioni di genere; ha poi rilanciato un parallelo già usato in passato, chiedendosi perché esistano quote dedicate alle donne in politica o nella dirigenza e non, ad esempio, tra i fabbri o i muratori.

Le sue parole non sono passate inosservate. A intervenire con decisione è stata Giulia Bongiorno, senatrice della Lega e presidente della Commissione Giustizia del Senato, promotrice della norma oggi contestata da Vannacci. Secondo la senatrice, chi interpreta la legge come un modo per dare più valore alla vita di una donna rispetto a quella di un uomo parte da un presupposto sbagliato: il punto, ha spiegato, non è il sesso della vittima ma il motivo dell’omicidio e la norma colpisce con più severità proprio i delitti che nascono dal considerare la donna un essere inferiore, da disprezzare o da odiare. Bongiorno ha concluso con un riferimento storico tutt’altro che casuale, dicendosi preoccupata che certe parole possano celare un rimpianto per quella fase, durata fino al 1981, in cui chi uccideva una donna in nome dell’onore poteva ottenere sconti di pena.

Giulia Bongiorno

A criticare l’uscita del generale è stato anche Flamur Sula, padre di Ilaria Sula, la 22enne uccisa lo scorso anno a Roma dal suo ex fidanzato. L’uomo ha ribadito che femminicidio e omicidio restano due cose profondamente diverse, sottolineando che solo chi vive certe esperienze sulla propria pelle può davvero comprenderne il peso, auspicando leggi severe per chi si macchia di violenza contro le donne.

Le parole di Vannacci meritano una lettura più attenta, perché si basano su un’equivalenza che non regge: trattare allo stesso modo situazioni diverse non produce parità, piuttosto la annulla. Il reato di femminicidio, introdotto con la legge 181 del dicembre 2025 e oggi inserito nel codice penale come articolo 577-bis, non serve a stabilire che una vita conti più di un’altra in base al genere, ma a riconoscere e punire con maggiore durezza un movente preciso: uccidere una donna per odio, per volontà di controllo o dominio, oppure come reazione a un suo rifiuto.

È proprio questo il nodo sollevato da Bongiorno: a fare la differenza è l’origine dell’impulso a uccidere. Ignorare questa distinzione significherebbe far finta che un certo contesto culturale non esista, mentre i numeri raccontano tutt’altro. Le cifre del 2025 parlano di quasi cento donne uccise nell’arco dell’anno, la grande maggioranza delle quali in ambito familiare o all’interno di una relazione affettiva: numeri che difficilmente si possono ridurre a “omicidi come tanti altri”, senza alcuna specificità da affrontare anche sul piano legislativo.

Il vero punto critico, semmai, riguarda la difficoltà pratica di provare in tribunale che un omicidio sia stato commesso “in quanto donna”: un problema tecnico reale, ma ben diverso dal sostenere che la norma non debba esistere.

Va infine ricordato che la rigidità della legge 577-bis, che limita fortemente lo sconto di pena anche in presenza di attenuanti, nasce proprio per evitare un ritorno a quella stagione, chiusa soltanto nel 1981 con l’abolizione del delitto d’onore, in cui certi atti di violenza contro le donne potevano trovare giustificazioni sociali e giuridiche.