Trasporto “pulito” solo sulla carta: maxi sequestro di rifiuti

In un camion partito dalla Francia rinvenute 24 tonnellate di cenere di zinco dichiarate falsamente come semplice metallo lavorato: denunciato l’autista.

Como – Nell’ambito delle quotidiane attività di contrasto ai traffici illeciti presso i valichi di competenza dell’UADM Lombardia 8, il personale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli del Distaccamento locale di Ponte Chiasso e i militari della Guardia di Finanza del Gruppo Ponte Chiasso hanno fermato un autoarticolato immatricolato in Lituania, partito dalla Francia e giunto in regime di transito.

Prima dell’uscita dagli spazi doganali per il definitivo ingresso in UE, detto trasporto è stato sottoposto ad un controllo approfondito sia documentale che fisico in ragione dell’analisi dei rischi locale e della particolare tipologia di merce dichiarata altri lavori di ferro e acciaio. L’analisi dei documenti, infatti, ha evidenziato fin da subito palesi incongruenze tra quanto riportato sulla dichiarazione doganale di transito e la merce effettivamente trasportata: quello che era dichiarato ai fini doganali come semplice metallo si è rivelato essere un carico di rifiuti.

Accertata la mancata iscrizione del vettore all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, si è proceduto ai
sensi dell’art. 212 co. 5 del D.lgs. 152/2006 (Codice dell’Ambiente) al sequestro preventivo
dell’autoarticolato e del carico
, consistente in 24 tonnellate di cenere di zinco contenute in 13 casse, del valore di oltre 40.000 euro.

L’autista del mezzo, di nazionalità bielorussa, è stato denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica per il reato di cui all’art. 256 comma 1 del citato Codice dell’Ambiente, con contestuale ritiro della patente di guida quale misura accessoria. Il trasgressore, nei giorni successivi al sequestro, ha provveduto a corrispondere all’organo accertatore 6.500,00 euro a titolo di sanzione amministrativa, ottemperando alla prescrizione ricevuta all’atto della verbalizzazione (respingimento all’estero del mezzo in sequestro unitamente al carico di rifiuti in esso contenuto).

Il pagamento della sanzione in sede amministrativa, prevista dall’art. 318-quater del citato D.lgs. 152/2006, è infatti considerato condizione estintiva della contravvenzione accertata, circostanza rimessa immediatamente in cognizione dell’Autorità Giudiziaria per le determinazioni di competenza.