Il decreto arriva in Gazzetta Ufficiale. L’obiettivo è ridurre il carico burocratico e regolatorio che appesantisce il mondo produttivo.
Roma – Da ieri è in vigore il decreto legislativo 103 del 2024, che vuole semplificare i controlli sulle attività economiche. Obiettivo? Ridurre il carico burocratico e regolatorio che appesantisce il mondo produttivo cercando di eliminare gli oneri eccessivi o non necessari che derivano dai controlli e dalle ispezioni e che impattano direttamente sulle attività economiche, quindi, anche eliminare le duplicazioni e le interferenze tra le diverse tipologie di ispezioni. Il provvedimento del ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo – di concerto con il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, e con il ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti introduce un nuovo approccio nei rapporti tra autorità e imprese.
“Dalla logica sanzionatoria si passa alla prevenzione degli illeciti sulla base di una fiducia reciproca che incentiva i comportamenti virtuosi in un’ottica di premialità – afferma il ministro Zangrillo – Un vero e proprio cambio di paradigma, che non aumenta né riduce i controlli, ma li ottimizza, rendendoli più efficaci grazie a un migliore utilizzo delle risorse a disposizione delle amministrazioni”. “Finalmente il nostro Paese si dota di un nuovo sistema di controlli sulle attività economiche, più razionali ed efficaci, che avvia un nuovo approccio collaborativo tra la pubblica amministrazione e il tessuto produttivo“, ha dichiarato il ministro Urso. Il provvedimento riguarda anche i controlli per violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro con particolare riferimento nuovo sistema di identificazione e valutazione del livello di rischio.
La prevenzione rappresenta uno dei pilastri del nuovo sistema. Il principio alla base è quello del “controllo collaborativo” che deve guidare le imprese nello svolgimento corretto delle proprie attività più che produrre sanzioni per chi non è in regola. I controlli, infatti, saranno razionalizzati prestando particolare attenzione agli ambiti in cui il rischio è più alto. A questo proposito viene quindi introdotto un vero e proprio sistema di identificazione del rischio, per cui le imprese entreranno in diverse classi sulla base di specifici parametri, generali e individuali. Il rilascio del bollino certificativo di “basso rischio”, dà diritto all’impresa di non essere sottoposta a più controlli nell’intervallo di un anno. Inoltre, non possono essere effettuate due o più ispezioni diverse sulla stessa impresa contemporaneamente, a meno che le amministrazioni non si accordino preventivamente per svolgere un’ispezione congiunta.
I controlli maggiori saranno dunque dove l’intensità del rischio è più alta. Su questo principio si fonda l’altra novità per le imprese: un periodo di “franchigia” per chi ha superato positivamente un controllo. Quando, infatti, in seguito ad un controllo viene accertato il rispetto degli obblighi e degli adempimenti previsti dalla normativa di riferimento, l’impresa non sarà sottoposta ad ulteriori verifiche per i successivi 10 mesi. Resta fermo l’immediato svolgimento dei controlli in caso di richieste dell’autorità giudiziaria o di circostanziate segnalazioni di soggetti privati o pubblici, nei casi previsti dal diritto dell’unione europea, nei casi di controlli per la sicurezza sui luoghi di lavoro e, comunque, ogni qual volta emergano situazioni di rischio.
L’obiettivo, quindi, è il rafforzamento del rapporto di fiducia reciproca tra Istituzioni e attività economiche che svolgono la loro attività nel rispetto delle norme, salve ovviamente le attività legate a indagini giudiziarie o a qualificate segnalazioni di terzi e per i controlli in materia di sicurezza sul lavoro. Infine, con l’obiettivo di valorizzare la collaborazione e il dialogo tra amministrazioni e imprese viene infine introdotta una sorta di “diritto all’errore scusabile”. Si tratta dell’obbligo della diffida, in modo tale da consentire agli imprenditori di sanare le proprie posizioni, in riferimento a infrazioni che non danneggiano l’interesse pubblico, e di rimettersi in regola senza incorrere in sanzioni, le quali saranno invece aggravate se la diffida non sarà osservata.
Un principio che comunque sarà limitato alle fattispecie meno gravi e di carattere formale. La diffida amministrativa, infatti, non si applica a violazioni di obblighi o adempimenti che riguardano la tutela della salute, la sicurezza e l’incolumità pubblica e la sicurezza sui luoghi di lavoro. Il principio si applica, a meno che il fatto non costituisca reato, alle violazioni per le quali è prevista l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria fino a 5.000 euro e nel caso di violazioni sanabili accertate per la prima volta nell’arco di 5 anni. Gli interessati avranno 20 giorni di tempo dall’atto della diffida. Il mancato adempimento o i casi di violazione di obblighi o adempimenti che riguardano la tutela della salute e della sicurezza comportano anche la revoca della certificazione di rischio basso.