Caso Apostolico, pg Cassazione: ‘Trattenimento migranti legittimo se da paesi sicuri’

Al vaglio i 10 ricorsi del Ministero dell’Interno sulle ordinanze del tribunale di Catania. La decisione entro 90 giorni.

Roma – In tema di trattenimenti di migranti provenienti da Paesi sicuri “la procedura accelerata” messa in atto dal questore di Ragusa “è stata svolta legittimamente e in modo conforme alla legge“. Dopo la bufera sul decreto Cutro e sul caso Apostolico, arriva la pronuncia del Pg della Cassazione davanti alle Sezioni Unite civili. I giudici erano chiamati a vagliare 10 ricorsi del Ministero dell’Interno sulle ordinanze con cui il tribunale di Catania – giudici Apostolico e Cuprì – non ha convalidato nei mesi scorsi i trattenimenti di alcuni migranti tunisini a Pozzallo.

Ricorsi che erano stati depositati il 25 ottobre, con la richiesta dell’Avvocatura dello Stato di rimettere la questione alle Sezioni Unite. La Prima presidente della Suprema Corte, Margherita Cassano, il 27 ottobre aveva accolto la richiesta sostenendo che “i ricorsi sollevano una questione di particolare importanza circa le condizioni che consentono il trattenimento alla frontiera del richiedente la protezione internazionale” e “che si tratta di questione che, per un verso, presenta aspetti di novità nel panorama giurisprudenziale, anche per il rapporto con fonti diverse e per il necessario confronto con le pronunce della Corte di Giustizia”.

Ebbene, in prima battuta arriva un assist al governo – e notizie non buone per la Apostolico – su una vicenda che ha tenuto banco per mesi tra Parlamento, tv e giornali. Una vicenda su cui non è ancora detta la parola fine: bisognerà attendere la decisione delle Sezioni Unite, che arriverà tra alcune settimane (comunque entro 90 giorni), per avere un’indicazione certa.

A suscitare il vespaio di polemiche e scontri politici all’ultimo sangue erano state le decisioni della giudice Iolanda Apostolico che aveva disapplicato più volte il cosiddetto decreto Cutro. Discussa anche la questione della “garanzia finanziaria” che invece un richiedente asilo deve versare per evitare di essere trattenuto in un centro alla frontiera in attesa dell’esito dell’iter della domanda di protezione. Per il Pg su questo punto è necessario un intervento della Corte di giustizia europea.

Nella requisitoria dei Pg è stata affrontata anche l’emergenza in cui versa Lampedusa. “Non si può trascurare quanto affermato dall’Avvocatura dello Stato circa la situazione” nell’isola siciliana, “caratterizzata da flussi consistenti e ravvicinati in quella zona e dall’elevato numero delle domande di protezione internazionale così da rendere difficilmente gestibile la trattazione della domanda nel luogo di arrivo”.

E ancora ripercorrendo quei giorni: “la peculiare situazione precludeva, con ogni evidenza, ogni possibile accertamento e trattazione della procedura nella stessa zona di arrivo. Del resto, lo stesso giudice di merito non ha accertato in punto di fatto che l’eccezione prevista dalla direttiva citata sia stata utilizzata indebitamente senza che si fosse verificato un flusso di migranti talmente numeroso così da rendere impossibile lo svolgimento della procedura di frontiera a Lampedusa”.

Il pg conclude, quindi, che “non si ravvisano le palesi illegittimità riscontrate nel provvedimento perché…nel caso di specie si era comunque al cospetto di una delle condizioni (provenienza da un Paese di origine sicuro) e, del pari, si era in presenza di una delle ipotesi di procedura accelerata consentite”.

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