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Stop all’abuso d’ufficio e nuove regole per le intercettazioni

Riforma della giustizia targata Nordio: il disegno di legge mira a limitare la divulgazione delle intercettazioni telefoniche e introduce importanti modifiche nel Codice penale. L’opposizione barrisce.

Roma – Approvata dal Consiglio dei ministri la riforma della giustizia, targata Nordio. Nel testo, che sarà presentato al Parlamento come disegno di legge e quindi non ancora in vigore al momento, si prevedono numerosi interventi. Uno dei più discussi è quello che cancella l’abuso d’ufficio, che tra l’altro ha spinto Azione di Carlo Calenda a dichiararsi apertamente a favore del Ddl. Un altro dei punti che stanno ricevendo particolare attenzione è quello sulle nuove regole per le intercettazioni. Nella proposta di legge, infatti, c’è un provvedimento “in materia di intercettazioni a tutela della riservatezza del terzo estraneo al procedimento”.

Nella sostanza l’obiettivo è quello di evitare che le intercettazioni telefoniche, emerse dalle indagini delle Procure, finiscano sui giornali, a parte alcune limitate eccezioni. La norma è presentata con l’obiettivo di tutelare, appunto, la “riservatezza del terzo” che sia estraneo al procedimento. Ovvero di quella o quelle persone che vengono citate nelle conversazioni intercettate, ma non coinvolte nelle indagini, e che dunque non debbono essere presenti negli atti ed i riferimenti, pertanto, devono essere stralciati.

Maggior tutela della privacy

Tantomeno deve essere presente in una pubblicazione giornalistica. Anzi, sui giornali il divieto sarà sempre valido per le registrazioni telefoniche e ambientali, a meno che queste non siano “riprodotte dal giudice nella motivazione di un provvedimento o utilizzate nel corso del dibattimento”, intervenendo sull’articolo 114 del Codice di procedura penale. Insomma, se una telefonata intercettata non finirà, nel dettaglio, in atti pubblici del processo, allora non potrà essere pubblicata. Oggi invece il confine è più labile e può succedere che delle conversazioni vengano pubblicate quando sono in mano agli inquirenti.

La stretta è particolarmente significativa perché esclude anche tutte le intercettazioni che sono già depositate e, perciò, sono a disposizione sia dell’accusa che della difesa. Anche in questa fase, per quanto le persone coinvolte siano informate, le conversazioni non potranno essere divulgate. Il testo, tra l’altro, elimina come detto il reato di abuso d’ufficio.

“Cambieremo anche la Costituzione – ha assicurato Nordio in conferenza stampa – siamo intervenuti sull’informazione di garanzia, che è diventa una garanzia di informazione, nel senso che il giorno dopo finisce sui giornali. Ma non si tratta di un bavaglio alla stampa. Spero – ha ancora affermato il ministro della Giustizia – che questa approvazione ora passi all’esame del Parlamento nel più breve tempo possibile e auspico che l’opposizione faccia sì il suo lavoro, ma in termini razionali e non emotivi”.

Si abroga, dunque, la fattispecie dell’abuso d’ufficio (articolo 323 del Codice penale) e si introduce un’ampia riformulazione del reato di traffico di influenze illecite (articolo 346-bis) che, rispetto alla norma precedente, prevede, tra l’altro, che le relazioni del mediatore con il pubblico ufficiale devono essere sfruttate (non solo vantate) e devono essere esistenti (non solo asserite). Le relazioni devono essere sfruttate “intenzionalmente”; l’utilità data o promessa al mediatore deve essere economica; il denaro o altra utilità deve essere dato/promesso per remunerare il soggetto pubblico o per far realizzare al mediatore una mediazione illecita (della quale viene data una definizione normativa). Il trattamento sanzionatorio del minimo edittale sale da 1 anno a 1 anno e 6 mesi.

Maggiore flessibilità nell’applicazione delle sanzioni

Si rendono applicabili anche per il traffico d’influenze illecite le attenuanti per la particolare tenuità o per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l’individuazione degli altri responsabili o per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite. Si estende al traffico d’influenze illecite la causa di non punibilità per la cosiddetta “collaborazione processuale”.

Sono inserite anche alcune innovazioni relative all’informazione di garanzia, che deve essere trasmessa a tutela del diritto di difesa dell’indagato. Si specifica che in essa debba essere contenuta una “descrizione sommaria del fatto”, oggi non prevista in quanto è richiesta solo l’indicazione della norma violata. 

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