Legge 104, la trappola che divide i docenti caregiver

Il CNDDU lancia l’allarme sui permessi divorati dai viaggi: negati i ricongiungimenti, serve subito il raddoppio dei giorni di assistenza.

Lucca – Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani richiama l’attenzione delle Istituzioni sulla condizione di numerosi docenti che rivestono il ruolo di caregiver unico di familiari con disabilità in situazione di gravità, riconosciuta ai sensi dell’art. 3, comma 3, della Legge n. 104/1992, ai quali è stata preclusa, dapprima attraverso le procedure di mobilità territoriale e, successivamente, mediante il diniego dell’assegnazione provvisoria interprovinciale, la possibilità di ricongiungersi al proprio congiunto.

Tale situazione determina una evidente compressione del diritto all’assistenza familiare, in contrasto con i principi costituzionali di solidarietà sociale, uguaglianza sostanziale e tutela della persona, sanciti dagli articoli 2, 3, 29, 32 e 38 della Costituzione. Il diritto alla cura della persona con disabilità non può essere compromesso da meccanismi amministrativi che, pur nel rispetto delle esigenze organizzative dell’Amministrazione scolastica, finiscono per incidere in maniera sproporzionata sulle condizioni di vita dei caregiver.

L’attuale disciplina dei permessi retribuiti di cui all’art. 33 della Legge n. 104/1992, che riconosce tre giorni mensili di assenza dal servizio, si rivela, in tali fattispecie, oggettivamente inadeguata. Nei casi in cui il docente sia obbligato a prestare servizio a centinaia di chilometri dal familiare assistito, una parte significativa dei giorni di permesso viene inevitabilmente assorbita dai temi di percorrenza, svuotando di fatto la funzione assistenziale cui la norma è preordinata. I permessi previsti dal legislatore sono finalizzati all’assistenza effettiva della persona con disabilità e non possono essere sostanzialmente consumati dagli spostamenti necessari per raggiungerla.

Si configura, pertanto, una disparità di trattamento tra lavoratori che, pur trovandosi nella medesima condizione giuridica di caregiver, beneficiano di opportunità profondamente differenti in ragione della sede di servizio. Chi presta attività lavorativa in prossimità del familiare può destinare integralmente i permessi all’assistenza; diversamente, chi non ha ottenuto il ricongiungimento attraverso gli istituti della mobilità o dell’assegnazione provvisoria subisce una duplice penalizzazione: l’allontanamento forzato dal proprio nucleo familiare e la concreta riduzione del tempo effettivamente dedicabile alla cura.

Alla luce di tali considerazioni, il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani ritiene improcrastinabile una revisione della disciplina vigente, introducendo un criterio di proporzionalità fondato sulla distanza tra la sede di servizio e il luogo di residenza della persona assistita. Nei casi di caregiver unico, qualora non sia stato possibile ottenere il ricongiungimento familiare attraverso gli istituti previsti dalla contrattazione collettiva sulla mobilità del personale scolastico, si chiede che i permessi mensili siano elevati da tre a sei giorni, quale misura compensativa idonea a garantire l’effettività del diritto all’assistenza e ad assicurare il rispetto del principio di uguaglianza sostanziale.

Il CNDDU rivolge, pertanto, un appello al Ministro dell’Istruzione e del Merito, al Ministro per la Pubblica Amministrazione, alla Ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali e alla Ministra per le Disabilità, affinché promuovano un intervento legislativo e contrattuale volto a riconsiderare l’attuale disciplina dei benefici riconosciuti ai caregiver, prevedendo specifiche misure di tutela per il personale scolastico impossibilitato al ricongiungimento familiare. Una riforma in tal senso rappresenterebbe un significativo passo avanti verso un sistema fondato sull’equità, sulla ragionevolezza e sulla piena attuazione dei principi costituzionali e della funzione sociale della Legge n. 104/1992.

Una norma realizza pienamente la propria funzione soltanto quando il diritto riconosciuto può essere esercitato in modo effettivo. Se il tempo destinato all’assistenza viene inevitabilmente consumato dalla distanza che separa il caregiver dalla persona fragile, il principio di uguaglianza sostanziale risulta compromesso e la tutela si riduce a una garanzia meramente formale. Una legislazione autenticamente inclusiva è chiamata a rimuovere gli ostacoli che limitano l’esercizio dei diritti fondamentali, affinché la cura della persona con disabilità sia concretamente garantita e non subordinata a circostanze territoriali o amministrative.