L’operazione “Porto fantasma” ha rivelato la responsabilità civile di 4 dirigenti del Comune di Formia. I presunti responsabili di oltre 3,6 milioni di danno all’Erario non avrebbero consegnato la documentazione per avviare la riqualificazione di una zona portuale, facendo così saltare il progetto.
Latina – Nell’ambito di un’attività d’indagine co-delegata dalla Procura Contabile di Roma, Guardia di Finanza e Capitaneria di Porto hanno raccolto nei confronti di quattro dirigenti ed amministratori locali elementi sufficienti per un’azione di responsabilità amministrativa innanzi alla competente Sezione Giurisdizionale per il Lazio per ivi sentirli rispondere di un danno erariale di oltre 3,6 milioni di euro, cagionato al bilancio comunale e conseguente alla mancata realizzazione delle opere e degli interventi sul Porto Turistico di Formia.
Il pregiudizio segue ad una condotta amministrativa rilevante sotto il profilo omissivo poiché gli incolpati non avrebbero svolto regolarmente e coerentemente ai richiesti canoni di efficienza ed efficacia i doveri di servizio ad essi intestati, con la conseguenza che il Comune di Formia avrebbe perso importanti finanziamenti, nonché probabili entrate, corrispondenti al mancato introito dei canoni, che sarebbero potuti derivare dalla realizzazione dell’opera pubblica e dalle annesse strutture per le attività ricreative e commerciali.
Rientrante in un ben più vasto Piano d’interventi a carattere regionale finalizzato alla costituzione di un sistema di porti ed approdi strutturato per migliorare qualitativamente i servizi e le funzioni prevalentemente dedicate al turismo a breve raggio, al diporto ed al pendolarismo con le isole pontine, il progetto di un porto turistico nella rinomata cittadina del Sud-Pontino prevedeva la realizzazione di oltre 600 posti barca, ipotizzandosi di tal guisa un significativo sviluppo turistico nonché conseguenziali ed evidenti ritorni sull’economia dell’intero territorio.
La vicenda origina dall’atto negoziale di concessione, sottoscritto in data 8 marzo 2010 per un importo presumibile di 110 milioni di euro tra il Comune di Formia ed una società partenopea nelle forme procedurali della Finanza di progetto (cd. “Project financing”), in cui il ristoro del finanziamento a lungo termine di un progetto, riguardante nel caso di specie la costruzione di opere pubbliche o di pubblica utilità, è garantito dai flussi di cassa previsti dall’attività di gestione o esercizio dell’opera stessa. Costituendosi come addizione all’esistente Porto di Formia e con dimensioni superiori all’attuale struttura, l’opera pubblica risultava, tuttavia, strabordante il perimetro urbanistico tracciato dal vigente P.R.G. e necessitante anzitutto delle previste autorizzazioni paesaggistico- ambientali.
La produzione di specifici atti e documenti da parte dell’Autorità Procedente (Comune di Formia) si sarebbe rivelata essenziale alla definizione dell’istruttoria per il rilascio delle autorizzazioni da parte dell’Autorità Competente (Regione Lazio – Area V.A.S.), i cui adempimenti sarebbero culminati nella redazione del Rapporto Ambientale Definitivo per il rilascio della V.A.S. (Valutazione Ambientale Strategica) e della V.I.A. (Valutazione Impatto Ambientale).
Tuttavia dall’esame della documentazione acquisita dalle intervenute forze di Polizia è emerso come, malgrado le istanze e i solleciti vari dell’Autorità Competente, il Comune di Formia non avesse inviato la documentazione richiesta provocando una lunga fase di stallo che oltre ad impedire la programmazione delle eventuali ed ulteriori iniziative tese al perseguimento ed alla realizzazione dell’opera, ha determinato l’archiviazione del progetto ed un’escalation di vicende giudiziali tra le parti negoziali culminata poi in una transazione conciliativa civilistica.
La complessa attività istruttoria, eseguita sotto la direzione del vice procuratore Massimo Perin e del sostituto procuratore Eleonora Lener, ha dunque permesso di constatare il pregiudizio erariale sia nella forma del danno emergente pari ad € 500 mila, corrispondente alla restituzione dei canoni corrisposti anticipatamente dalla società concessionaria all’atto della sottoscrizione del contratto, sia nella forma del lucro cessante pari ad oltre € 3 milioni per la mancata riscossione degli introiti dei canoni annui residui che la società avrebbe corrisposto in forza della concessione cinquantennale oltreché per i mancati guadagni derivanti dagl’interventi di recupero e riqualificazione urbanistica dell’area adiacente l’ambito portuale.