La Consulta conferma i limiti ai mandati dei sindaci

Confermata la validità del decreto legge che elimina la possibilità del terzo mandato per quelli eletti in Comuni con più di 15000 abitanti.

Roma – La Consulta salva l’abolizione del limite di mandato dei sindaci nei piccoli comuni, la previsione di tre mandati consecutivi per i primi cittadini dei municipi compresi tra 5.001 e 15.000 abitanti e il mantenimento del tetto dei due mandati massimi consecutivi nei centri più grandi. Per la Corte Costituzionale non è dunque manifestamente irragionevole la scelta legislativa di stabilire quante volte un primo cittadino possa essere rieletto consecutivamente usando come criterio il numero degli abitanti del Comune in questione. Resta ferma la condizione che tale scelta realizzi un equo contemperamento tra i diritti e i principi costituzionali che vengono in considerazione.

Così la Corte costituzionale, con la sentenza n. 196 depositata ieri ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale, proposte dalla Regione Liguria, nei confronti dell’art. 4, comma 1, del decreto-legge n. 7 del 2024, che ha modificato la disciplina recata dall’art. 51, secondo comma, del testo unico degli enti locali. Con tale disposizione, approvata dalla Corte costituzionale, il legislatore ha previsto che per i sindaci dei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti non vi sia alcun limite ai mandati; che per i sindaci dei Comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 15.000 abitanti il limite di mandati consecutivi sia pari a tre; che per i sindaci dei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti resti fermo il limite di due mandati consecutivi.

Come si legge nella nota della Consulta, “l’attuale art. 51, comma 2, del t.u. enti locali pone limiti diversi ai mandati consecutivi secondo una logica graduale, sul presupposto che tra le classi di Comuni nei quali si articola l’attuale disciplina vi siano rilevanti differenze, in ordine agli interessi economici e sociali che fanno capo agli stessi: si tratta di un esercizio non manifestamente irragionevole della discrezionalità legislativa, che intende realizzare un equo contemperamento tra i diritti e i principi costituzionali che vengono in considerazione”.

La regione Liguria riteneva che la nuova disciplina violasse diversi parametri costituzionali, risultando in particolare irragionevole la previsione di due o tre mandati consecutivi a seconda del dato dimensionale del comune: di qui la richiesta di estendere anche ai sindaci dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti il limite di tre mandati consecutivi. Ma la Corte ha ribadito che la previsione del numero massimo dei mandati consecutivi è “scelta normativa idonea a bilanciare l’elezione diretta del sindaco con l’effettiva par condicio tra i candidati, la libertà di voto dei singoli elettori e la genuinità complessiva della competizione elettorale, il fisiologico ricambio della rappresentanza politica e, in definitiva, la stessa democraticità degli enti locali”. 

corte costituzionale il giornale popolare
La Consulta

Secondo la Consulta, “il punto di equilibrio tra tali contrapposti interessi costituzionali deve essere fissato dal legislatore ed è sindacabile solo se manifestamente irragionevole”. Il limite al numero dei mandati che possono essere ricoperti consecutivamente da un sindaco è stato previsto per la prima volta nel 1993. La ratio di questo limite deriva dall’introduzione, con la legge 81/1993, dell’elezione diretta del sindaco. Una connessione confermata in diverse sentenze della corte di cassazione e ribadita da una recedente sentenza della corte costituzionale. Sempre la Corte costituzionale aveva riaffermato, riprendendo una sentenza del consiglio di stato, come la concentrazione del potere in un’unica persona per un tempo eccessivo possa creare delle rendite di posizione tali da alterare le elezioni successive.

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