Imputabilità dei minorenni, il governo ribalta l’onere della prova

Il Consiglio dei ministri ha approvato il ddl che presume la capacità di intendere e di volere, invertendo il criterio finora vigente nel processo penale minorile.

Non sarà più necessario dimostrare che un minorenne sia capace di intendere e di volere per attribuirgli la responsabilità di un reato: da ora, quella capacità si darà per scontata fin dall’inizio. È questo il cuore del disegno di legge approvato dal Consiglio dei ministri su proposta di Giorgia Meloni e del ministro della Giustizia Carlo Nordio, che interviene sull’articolo 98 del codice penale e, di conseguenza, sull’articolo 9 del Dpr 448 del 1988, riguardando in particolare i ragazzi che hanno già compiuto 14 anni ma non hanno ancora raggiunto la maggiore età.

Il principio giuridico alla base della riforma è un’inversione dell’onere della prova. Finora il sistema partiva da una sorta di presunzione contraria: il giudice doveva accertare caso per caso, prima di ogni giudizio di responsabilità, se il ragazzo fosse realmente in grado di comprendere il significato delle proprie azioni al momento del fatto. Soltanto dopo questo passaggio poteva scattare l’imputabilità penale. Nordio ha descritto questo meccanismo come una presunzione di incapacità di intendere e di volere per gli infradiciottenni ultraquattordicenni, sottolineando che la nuova norma ribalta completamente quel punto di partenza: la capacità viene ora presupposta e sarà eventualmente esclusa solo se indagini disposte dal pubblico ministero o dal giudice dimostreranno che il minore ne fosse privo.

Anche Giorgia Meloni ha insistito sullo stesso concetto, sintetizzando il cambiamento in una formula diretta: prima si presumeva l’incapacità, ora si presume la responsabilità. La presidente del Consiglio ha precisato che il minore potrà comunque dimostrare, nel corso del procedimento, di non essere stato in grado di intendere e di volere al momento del fatto. Insomma, la possibilità di prova contraria resta aperta.

A restare fuori dalla riforma sono due elementi cardine dell’attuale assetto normativo: la soglia minima della responsabilità penale, che continua a essere fissata a 14 anni, e la riduzione di pena prevista per i minorenni riconosciuti imputabili, che rimane invariata.